Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2026, n. 13647 - Infortunio mortale del lavoratore irregolare durante l'attività di manutenzione dell'impianto. Responsabilità del datore di lavoro



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Relatore

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. OGGERO Eugenia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato ad A il (Omissis)

avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 - bis, cod. proc. pen.

 

Fatto


1. Con sentenza del 27/05/2025, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 18/01/2024, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato A.A. per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di B.B.

L'imputato, quale datore di lavoro e legale rappresentante della società Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali Srl, è stato ritenuto responsabile della morte del B.B., lavoratore non regolare, che, mentre con l'aiuto di una mazzola, uno scalpello e un martello demolitore elettrico era intento a svolgere operazioni di pulizia della condotta della coclea dell'impianto Euro-Eco - situato nello stesso sito produttivo nel quale insisteva l'impianto di produzione della società Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali Srl e destinato al recupero dei residui provenienti dal lavaggio delle betoniere per il trasporto di conglomerato cementizio, composto di varie vasche di sedimentazione e da diversi macchinari -, trovandosi in bilico sulla coclea, perdeva l'equilibrio a seguito dell'improvviso avvio dell'impianto, andando a cadere sulla vite della coclea funzionante, venendo avvinghiato e poi schiacciato, in tal modo procurandosi lesioni mortali.

In particolare, si imputa al ricorrente di aver:

- omesso di valutare i rischi riferiti alle specifiche attività svolte nelle varie unità produttive, consentendo l'accesso all'impianto con esposizione a rischio grave ed immediato a lavoratori privi di adeguate istruzioni e di specifico addestramento;

- omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta Gelma Società Cooperativa, consentendo l'utilizzo di lavoratori con qualifica non idonea a svolgere l'attività di manutenzione straordinaria dell'impianto Euro-Eco;

- consentito l'adozione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze non esaustivo rispetto alle attività che venivano svolte in azienda;

- omesso di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore deceduto;

- omesso un'idonea manutenzione dell'impianto Euro-Eco, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, essendo stata accertata la manomissione e la modifica del quadro elettrico, consentendo che la riparazione e la manutenzione venissero effettuate da lavoratori privi di idonea qualificazione tecnica, esplicando in tal modo un effetto sinergico nella produzione dell'evento.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 598 bis cod. proc. pen. Evidenzia che il giudizio di appello è stato celebrato in forma cartolare; che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state trasmesse al difensore solo in data 27/02/2025, benché l'udienza di trattazione fosse fissata per il giorno 04/03/2025, dunque, senza il rispetto del termine di legge; che tale violazione ha impedito la predisposizione di tempestive osservazioni e conclusioni nei termini prescritti dall'art. 598 bis cod. proc. pen. e di conseguenza ha determinato la nullità della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione con riferimento ai rilievi mossi con l'atto di appello in relazione al nesso causale. Rappresenta che la Corte territoriale ha ignorato che l'imputato al momento del sinistro era lontano dal luogo in cui lo stesso si è verificato e che l'evento è stato causato dalla manomissione del quadro elettrico, circostanza a lui non imputabile; che, dunque, la sentenza impugnata si è limitata a confermare acriticamente le considerazioni svolte dal giudice di prime cure.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che l'appello è stato proposto in data 01/03/2024, per cui trova applicazione la disposizione di cui all'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche - che prevede che per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2024 non trova applicazione il novellato art. 598 bis cod. proc. pen., continuando ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 9 e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 - e che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state comunicate al difensore in data 27/02/2025, benché l'udienza di trattazione fosse fissata per il giorno 04/03/2025, dunque, senza il rispetto dei dieci giorni liberi dall'udienza.

Ciò posto, ritiene il Collegio che, a fronte della tardiva trasmissione delle conclusioni depositate dal procuratore generale, il ricorrente che se ne dolga, anche al fine di dimostrare l'interesse ad impugnare, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa.

Orbene, il ricorrente ha solamente eletto la tardiva trasmissione, senza allegare quale pregiudizio alle ragioni della difesa sia derivato da tale tardiva trasmissione.

Peraltro, trattandosi di una ipotesi di nullità a regime intermedio, la doglianza sarebbe comunque manifestamente infondata, atteso che la difesa sarebbe stata onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, O., Rv. 283316 - 01). Ed invero, questa opzione ermeneutica evidenzia che, poiché nel giudizio cartolare introdotto dal D.L. n. 137 del 2020 alla presenza delle parti si sostituisce la comunicazione telematica degli atti, quando tale comunicazione è omessa, la parte non può eccepire la nullità, per cui l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non può operare; quando, invece, la comunicazione è avvenuta, il contraddittorio cartolare è garantito, per cui - in presenza di una nullità generale a regime intermedio - la parte che la rileva deve eccepirla con memoria scritta prima del compimento dell'atto nullo.

Nel caso di specie, dunque, il difensore, avendo avuto notizia dell'avvenuto deposito delle conclusioni, era in condizione di eccepire la nullità ed avrebbe dovuto farlo chiedendo il rinvio dell'udienza a una data successiva, in modo da essere rimesso in termini per poter replicare. Non avendolo fatto, è decaduto dall'eccezione, ai sensi dell'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

In ogni caso, essendo stata l'udienza di trattazione del 04/03/2025 rinviata al 27/05/2025, deve escludersi, in radice, la sussistenza della dedotta nullità per violazione del diritto di difesa anche sotto questo ulteriore profilo.

1.2. Il secondo motivo non è consentito per essere generico.

Invero, si limita ad affermare apoditticamente l'insussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale e l'infortunio, senza, tuttavia, confrontarsi con l'articolata motivazione spesa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come il ricorrente, quale formale datore di lavoro del B.B., rivestisse nei suoi confronti una posizione di garanzia, da cui deriva la responsabilità per gli infortuni occorsigli se cagionati dalla violazione delle regole cautelari poste a tutela della sua integrità fisica; come, nel caso di specie, siano state accertate gravissime violazioni delle più elementari regole cautelari, tenuto conto che il A.A. ha consentito che nel sito produttivo della società della quale è legale rappresentante operasse un lavoratore irregolare, non informato, né formato, né addestrato, del quale non aveva verificato nemmeno se comprendesse la lingua italiana; come non rilevasse la circostanza che il ricorrente si trovasse all'estero al momento dell'infortunio, sia perché i lavori che stava svolgendo il lavoratore deceduto erano stati approvati già da tempo, a seguito della segnalazione degli autisti delle betoniere della necessità di ripristinare il funzionamento dell'impianto di recupero, sia perché avrebbe dovuto farsi sostituire da soggetti in grado di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività lavorativa, sia, infine, perché all'origine dell'infortunio vi sono gravi deficit nella valutazione dei rischi (che è attività propria del datore di lavoro e non è delegabile), nella formazione dei lavoratori e nell'informazione sui rischi connessi alle operazioni svolte e più in generale nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tutte violazioni riferibili a ricorrente; come nell'impianto Euro-Eco operassero di fatto i lavoratori della Gelma società cooperativa, nonostante detto impianto non rientrasse né nel contratto di appalto, né in quello di comodato stipulati tra quest'ultima società e quella del A.A.; come i rischi connessi alla manutenzione dell'impianto non fossero stati minimamente valutati, atteso che il DVR della Petiiia Costruzioni, così come quello della Gelma, oltre ad essere estremamente generici, non menzionavano neppure l'impianto Euro-Eco; come, nel caso di specie, la manutenzione straordinaria dell'impianto fosse stata affidata ad un lavoratore straniero "in nero", ad un autista di betoniera e ad un manovale, tutti privi di adeguata formazione; come la manomissione del quadro elettrico, con la rimozione dei dispositivi di sicurezza, costituisse una prassi lavorativa del tutto contra legem adottata per risparmiare sui tempi di lavorazione, rispetto alla quale sussisteva un obbligo di controllo del datore o di un suo preposto, con la conseguenza che l'ignoranza non vale ad escluderne la responsabilità, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto; come, infine, dovesse escludersi un comportamento abnorme del lavoratore deceduto, atteso che non è stato attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal garante, rientrando nelle mansioni affidate al lavoratore.

Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente, oltre che del tutto genericamente, le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con esso. Dunque, sotto questo aspetto, la doglianza è aspecifica, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2026.