Cassazione Penale, Sez. 4, 22 aprile 2026, n. 14596 - Operaio precipita dal tetto durante l'installazione di pannelli fotovoltaici. Responsabilità dell'AD della società esecutrice, del CSE e del legale rappresentante della società affidataria



 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a R il Omissis

B.B. nato a F il Omissis

C.C. nato a N il Omissis

avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi di A.A. e C.C.; conclude per l'inammissibilità del ricorso di B.B.

È presente l'avvocato MIGLIACCIO GIACOMO del foro di NAPOLI in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato BUONAURIO FRANCESCO del foro di NAPOLI in difesa delle parti civili D.D. e E.E., che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.

È presente l'avvocato VALLEFUOCO LUIGI del foro di NAPOLI in difesa delle parti civili F.F., in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di G.G. e H.H., il quale chiede l'inammissibilità dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.

È presente l'avvocato CAMPORA MARCO del foro di NAPOLI in difesa di C.C., che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

È presente l'avvocato VACCA GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di A.A., che si riporta al motivo di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

È presente l'avvocato GUADAGNO CARMINE del foro di SALERNO in difesa di B.B., il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
 

Fatto


1. Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Salerno del 30 gennaio 2023, ha rigettato gli appelli di A.A., B.B. e C.C., per l'effetto confermando la pronuncia di condanna emessa nei loro confronti, altresì disponendo, in accoglimento dell'impugnazione presentata dalle costituite parti civili F.F., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su G.G., H.H., D.D. e E.E., la rideterminazione della somma dovuta dagli imputati a titolo di provvisionale, condannando questi ultimi anche alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

1.1. In primo grado gli imputati erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni due di reclusione (A.A.) e di anni uno, mesi otto di reclusione (B.B. e C.C.), in quanto riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 113, 589 cpv. cod. pen.

Nello specifico, i suddetti erano stati ritenuti responsabili di avere in cooperazione colposa tra loro, C.C. quale amministratore unico della Società Gaia Energy Srl, impresa affidataria dei lavori, A.A. quale amministratore delegato della Società MC Tre Srl, impresa esecutrice dei lavori, e B.B. quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza di talune disposizioni dettate dalla normativa infortunistica - e in particolare dagli artt. 90, comma 9 lett. a), 93, comma 2, 96, comma 1 lett. g), 97, commi 1 e 3, 37, comma 1, 115, 136, comma 1, 148, 18, 91 e 92, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -cagionato la morte del lavoratore I.I., che, nell'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone della Società ME.CA. Srl committente dei lavori, era caduto da un'altezza di circa mt. 8, dopo avere calpestato un lucernario formato da materiale plastico leggero, in assenza di un passaggio autorizzato per il transito delle maestranze.

Le singole responsabilità sono state, in particolare, individuate: per C.C., nell'omessa indicazione nel POS del pericolo incombente connesso all'esecuzione dei lavori pericolosi e nella mancata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere; per A.A., nell'omessa indicazione nel POS del pericolo incombente connesso all'esecuzione dei lavori, nella mancata adozione di misure di sicurezza e di protezione nell'esecuzione dei lavori in quota, nonché nell'omessa verifica della resistenza del piano di calpestio per sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali in occasione della esecuzione dei lavori su lucernari, tetti e coperture; per B.B., nell'omessa verifica dell'applicazione delle disposizioni afferenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente immediata sospensione degli stessi nella ricorrenza di un pericolo grave e imminente.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con tre differenti atti, A.A., B.B. e C.C.

2.1. A.A. ha dedotto, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della prova dell'intercorsa conoscenza, da parte sua, dell'avvenuto inizio dei lavori.

Tale aspetto, infatti, sarebbe stato ritenuto sussistente dalla Corte territoriale senza, tuttavia, procedere alla valutazione di taluni fondanti elementi di segno contrario, così esprimendo una motivazione apparente sul punto.

Avrebbero, in particolare, errato i giudici di appello per avere conferito valenza esclusiva alle dichiarazioni rese dal teste J.J. - per il quale l'A.A. sarebbe stato più volte presente sui luoghi, dando espresse indicazioni ai lavoratori - senza tener conto delle opposte affermazioni rese da parte degli operai K.K., L.L. e M.M., che, pur avendo lavorato nel cantiere, hanno, invece, affermato di non conoscere e avere mai visto l'imputato.

Non sarebbe stato dato adeguato rilievo, quindi, alla circostanza, riferita dal teste N.N., per cui l'A.A. avrebbe avuto solo la responsabilità dei rapporti commerciali all'interno della società da lui amministrata, demandando al socio O.O. - del quale pure sarebbero state inopportunamente valorizzate le dichiarazioni testimoniali - la gestione del cantiere e delle maestranze ivi occupate.

Di nessun conto, infine, sarebbe pure l'aspetto, palesemente inconferente e incongruamente evidenziato dalla Corte di merito, per cui era stato proprio l'A.A., in qualità di amministratore della società, a interessarsi del dissequestro del cantiere dopo la verificazione del mortale incidente.

2.2. B.B. ha eccepito, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per evidente travisamento di un dato probatorio decisivo.

La Corte di appello, infatti, pur avendo parzialmente rinnovato l'istruttoria dibattimentale acquisendo dai Carabinieri di Fratte copia conforme dell'originario PSC del 20 aprile 2012 e di quello aggiornato del 20 giugno 2012, avrebbe erroneamente fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale sul presupposto di aver predisposto i suddetti atti solo dopo la verificazione dell'incidente mortale, così ignorando l'esistenza del precedente PSC, di cui avrebbe, altresì, travisato il relativo contenuto, essendo stato espressamente previsto in esso il rischio di caduta dall'alto, con indicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione idonee a scongiurarne la relativa verificazione.

L'originario PSC, d'altro canto, sarebbe stato redatto, prima della morte del I.I., in maniera non definitiva, essendo stato il ricorrente in attesa dei POS delle imprese esecutrici, necessari per predisporre il PSC definitivo, di passaggio dalla fase della progettazione a quella dell'esecuzione.

2.3. C.C. ha dedotto cinque motivi di censura, con il primo dei quali ha eccepito vizio di motivazione, lamentando l'illogicità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto - ad esclusivo sostegno dell'assunta decisione di condanna e in evidente antitesi rispetto a quanto ritenuto da parte del primo giudice, per il quale la responsabilità dell'imputato era stata, invece, individuata nella ritenuta mancata predisposizione del POS - l'inadeguatezza e la genericità del POS redatto dalla Società Gaia Energy Srl che, pur pacificamente esistente, non è stato mai acquisito agli atti, non venendo, pertanto, mai visionato né analizzato dalle varie parti processuali.

Avrebbe errato, quindi, la Corte territoriale per avere, pur dopo aver smentito il primo giudice in ordine all'esistenza del POS, ugualmente confermato la responsabilità del prevenuto, peraltro dando rilievo alla mera valutazione di un testimone, attestante l'inadeguatezza di un POS invero mai visionato da alcuna delle parti, così finendo per far gravare a carico del prevenuto il mancato rinvenimento e l'omessa acquisizione di tale documento.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per essere stata ritenuta l'inadeguatezza e la genericità del POS solo sulla base degli apprezzamenti, non suscettibili di valutazione in contraddittorio, resi dall'Isp. P.P. nell'ambito di una prova resa a seguito di rinnovazione dibattimentale, nel corso della quale il teste aveva affermato di avere visionato il POS e di averlo ritenuto inidoneo, tanto da non averlo neanche trasmesso alla Procura della Repubblica.

La penale responsabilità del C.C., dunque, sarebbe stata affermata in palese violazione del disposto dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., e cioè in ragione di apodittiche valutazioni personali, rese, peraltro, in maniera confusa e contraddittoria, talora perfino smentendosi o modificando la versione dei fatti.

Sarebbe stato, altresì, errato qualificare l'Isp. P.P. come soggetto massimamente competente in materia, senza esplicare da dove tale valutazione sarebbe stata evinta, non potendo essa essere desunta dalla mera circostanza che il teste, all'epoca dei fatti, fosse impiegato presso il Servizio Prevenzione Infortuni e Sicurezza dell'ASI, di Salerno.

Con il terzo motivo il C.C. ha eccepito vizio di motivazione in ordine all'omessa considerazione delle risultanze tecniche rese dal consulente di parte Ing. Q.Q., attestanti l'intervenuta regolare predisposizione del POS da parte della Società Gaia Energy Srl

Con la quarta censura è stata lamentata la mancata assunzione di una prova decisiva, e, in particolare, del POS della Società Gaia Energy Srl che, in ragione di quanto riferito dal teste P.P., si troverebbe presso i nuovi uffici della ASL di Salerno siti al Vernieri, così da poter essere materialmente acquisito.

Avrebbe, perciò, errato la Corte di merito per avere interrotto l'attività di integrazione probatoria, limitandosi a ritenere sufficienti le sole dichiarazioni rese dal teste P.P., senza provvedere all'effettiva acquisizione del POS.

Sotto altro profilo, poi, la sentenza impugnata risulterebbe viziata anche per avere incentrato il percorso motivazionale, con conseguente riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, sulla sola omessa adozione di un adeguato POS, mancando di affrontare il tema relativo alla sussistenza della colpa generica, e quindi della ritenuta violazione dell'obbligo gravante sull'imputato di verificare il rispetto da parte della società subappaltatrice MC Tre Srl delle misure di sicurezza necessarie a evitare i rischi di caduta dall'alto. Non si sarebbe tenuto conto, cioè, dei diversi elementi di critica prospettati dall'imputato nel proprio atto di appello, in particolar modo riguardanti la mancata comunicazione alla Società Gaia Energy Srl della previsione di un ulteriore subappalto, ovvero la presenza in cantiere, in un giorno non lavorativo, del Grasso e dei dipendenti di altre ditte. Per altro verso, poi, il C.C. avrebbe conferito rilievo al fatto che il POS redatto dalla Me Tre Srl, e da lui controllato, presentasse dei livelli di protezione del tutto adeguati a evitare il rischio di caduta dai lucernai.

Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per essergli stata applicata una pena elevata, eccessivamente discostantesi dal minimo edittale.

Risulterebbe, in particolare, incongrua la pena inflittagli per essere stata confermata quella disposta da parte del primo giudice, senza considerare che quest'ultimo l'aveva applicata nella ritenuta mancata predisposizione del POS da parte dell'imputato, mentre, invece, la Corte territoriale lo ha ritenuto responsabile solo di avere redatto il POS in maniera inadeguata, così perpetrando una condotta connotata da un evidente minor disvalore.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A.A. e C.C., oltre alla declaratoria di inammissibilità di quello presentato da B.B.

4. Il difensore delle parti civili D.D. e E.E. ha depositato memoria scritta, con cui ha eccepito l'infondatezza dei motivi di ricorso dedotti da parte degli imputati.

5. Le parti civili F.F., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su G.G., e H.H. hanno depositato memoria difensiva, con cui hanno richiesto il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati.

 

Diritto


1. I proposti ricorsi non sono fondati, per l'effetto dovendo esserne disposto il relativo rigetto.

2. In primo luogo infondato è il ricorso di A.A.

2.1. In particolar modo priva di pregio è la doglianza con cui il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale con riguardo alla prova dell'avvenuta sua conoscenza dell'intervenuto inizio dei lavori.

Trattasi, invero, di un'errata modalità di impostazione della questione, in quanto afferente a un aspetto comunque inidoneo a escludere la penale responsabilità dell'imputato.

Per come in precedenza osservato, l'A.A. è stato sottoposto a giudizio nella qualità di amministratore delegato della Società MC Tre Srl, impresa subappaltatrice e materiale esecutrice dei lavori. In ragione della particolare natura sociale di tale struttura - in quanto società di capitali rispondente delle obbligazioni sociali nei soli limiti delle quote versate da parte di ciascun socio - è di pura evidenza come all'imputato, nella ricoperta posizione, pertenesse il potere di amministrazione e di rappresentanza generale della società.

L'A.A., pertanto, rivestiva, nella fattispecie in esame, anche il ruolo di datore di lavoro, oltre che di responsabile per la sicurezza - come espressamente riconosciutogli nel contratto di appalto, da lui personalmente sottoscritto, stipulato con la Società Gaia Energy Srl - per l'effetto gravando su di lui tutti gli specifici obblighi posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81 del 2008 ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

D'altro canto, la posizione di garanzia dell'amministratore delegato di una società, in quanto datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa (Sez. 3, n. 29229 del 19/04/2005, Ligresti, Rv. 232307-01).

Prescindendo, dunque, dal fattuale accertamento circa l'intervenuta conoscenza da parte dell'imputato dell'avvenuto inizio dei lavori, era, comunque, suo specifico onere quello di provvedere all'adozione di tutte quelle peculiari misure, invece non poste in essere, correlate alla posizione di garanzia da lui ricoperta, atte a evitare la verificazione del mortale incidente.

Sarebbe stato dovere A.A., cioè, provvedere a specificare dettagliatamente nel POS il pericolo incombente connesso all'esecuzione dei lavori, ovvero adottare le misure di sicurezza e di protezione adeguate all'esecuzione dei lavori in quota (come, ad esempio, l'utilizzo di linee salvavita o di parapetti). Avrebbe dovuto, altresì, verificare la resistenza del piano di calpestio per sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali in occasione della esecuzione dei lavori su lucernari, tetti e coperture.

Né, d'altro canto, a esonerare l'A.A. da tali responsabilità è mai stata data prova di un'effettuata delega dei suoi doveri datoriali trasferibili, per averli conferiti ad altro soggetto.

Tale onere probatorio sarebbe stato, comunque, a suo carico, vigendo il principio, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza incombenti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360-01; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318-01).

2.2. In ogni modo, a prescindere dalla troncante decisività delle superiori osservazioni, il Collegio rileva come, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello abbia congruamente rappresentato, con motivazione esente da ogni illogicità, le ragioni per cui è risultato comprovato che il prevenuto avesse avuto contezza dell'intervenuto inizio dei lavori, essendo stato ciò desunto da taluni indici di natura obiettiva, come: la testimonianza resa da J.J., operaio dipendente della MC Tre Srl impiegato nel cantiere, per il quale l'A.A. lo aveva più volte accompagnato sui luoghi di lavoro, dando personalmente disposizioni sulle opere da eseguire; la dichiarazione testimoniale di O.O., coamministrare della MC Tre Srl, per il quale, allo stesso modo, l'A.A. si era più volte recato personalmente in cantiere; l'avvenuto deposito della richiesta di dissequestro effettuata dall'imputato dopo la verificazione dell'evento mortale, di conferma del fatto che costui non espletava solo attività contabile e commerciale, ma si occupava anche delle vicende relative al cantiere.

Neppure manifestamente illogica, infine, è la motivazione con cui sono state valutate le dichiarazioni rese da altri lavoratori che hanno riferito di non avere mai incontrato l'A.A. in cantiere, avendo la Corte territoriale ritenuto di poter giustificare tale circostanza in ragione dei diversi turni di lavoro osservati da parte dei singoli operai.

3. Stesso giudizio di infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al motivo di doglianza eccepito da parte di B.B., imputato nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Tale valutazione non riguarda, invero, il travisamento probatorio lamentato dal ricorrente, dovendo essere effettivamente constatato come la Corte di appello, pur a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale effettuata mediante l'acquisizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento completo, ne abbia, poi, sostanzialmente ignorato il contenuto, limitandosi ad osservare come il PSC, contenente le specifiche misure di sicurezza e prevenzione atte a evitare il rischio di caduta dall'alto, fosse stato depositato presso la competente A.S.L. solo undici giorni dopo la verificazione del sinistro.

A dire del ricorrente, invece, ove i giudici di merito avessero svolto una compiuta e attenta lettura di tale PSC avrebbero potuto constatare come, già in epoca antecedente all'incidente, lo B.B. avesse individuato il rischio di caduta dall'alto, indicando le misure di sicurezza e di prevenzione idonee a scongiurarne la relativa verificazione.

Tale circostanza, pur sostanzialmente veridica nella sua materialità, così integrando il travisamento probatorio eccepito, è, pur tuttavia, inidonea a escludere la configurazione della penale responsabilità dell'imputato, per avere la Corte di merito ritenuto che quest'ultimo avesse comunque perpetrato una condotta colposa di rilievo eziologico ai fini della determinazione del mortale evento.

A prescindere, infatti, da ogni accertamento relativo all'intervenuta predisposizione da parte dello B.B. di un adeguato PSC - completo della previsione dei rischi di caduta dall'alto connessi allo svolgimento dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone e della espressa indicazione di idonee misure di sicurezza e di prevenzione - residua, comunque, la responsabilità del prevenuto per non avere verificato in concreto l'intervenuta applicazione delle disposizioni afferenti alla sicurezza nel cantiere, in particolar modo accertando che i lavori venissero svolti in quota previa adozione delle necessarie cautele.

Per come chiarito dai giudici di appello, infatti, lo B.B.-aveva avuto piena consapevolezza dell'intervenuto inizio dei lavori, per essersi recato più volte sui luoghi, secondo quanto riferito in plurime e concordanti dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, così da avere avuto la possibilità di verificare l'assenza dei POS - come, del resto, da lui stesso ammesso in ricorso, laddove ha riferito che prima della verificazione del sinistro il PSC non fosse ancora definitivo per essere in attesa dei POS delle imprese esecutrici - nonché, soprattutto, lo svolgimento dei lavori in quota senza l'adozione di adeguate misura di sicurezza.

Constatata la ricorrenza di una simile situazione di pericolo, lo B.B. avrebbe dovuto provvedere a ordinare l'immediata sospensione dei lavori, in ossequio a quanto impostogli dall'art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81 del 2008, che indica, tra gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel corso di realizzazione dell'opera, anche quello di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cioè, è quello di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice e di sospendere, in caso di inidoneità e di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati da parte delle imprese interessate.

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, per l'effetto risultando congruamente esplicati i motivi per cui la Corte di merito ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dello B.B. sul presupposto che quest'ultimo non avesse ordinato, come invece suo dovere, pur dopo essersi recato più volte in cantiere - e avere, quindi, verificato l'assenza dei POS delle imprese esecutrici, nonché direttamente constatato lo svolgimento dei lavori in quota senza le necessarie cautele - l'immediata sospensione dei lavori.

4. Del pari prive di pregio sono, infine, le censure eccepite da C.C., legale rappresentante dell'impresa affidataria dei lavori (Società Gaia Energy Srl), ritenuto responsabile di non avere indicato nel POS il pericolo connesso all'esecuzione dei lavori pericolosi e di non avere verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza nel cantiere.

4.1. Per come in precedenza evidenziato, il C.C. ha lamentato, nei suoi primi quattro motivi di ricorso, vizi di motivazione afferenti alle modalità con cui la Corte territoriale ha ritenuto di esprimere un giudizio di inadeguatezza e di genericità del POS redatto dalla Società Gaia Energy Srl, per avere omesso di operare la diretta apprensione e visione di tale documento e per avere conferito esclusivo rilievo, senza tener conto delle risultanze tecniche espresse dal consulente di parte nominato dalla difesa, alle considerazioni rese - senza contraddittorio, in modo confuso ed esprimendo valutazioni - da parte dell'Isp. P.P., ritenuto dalla Corte di merito, senza alcuna motivazione specifica, come soggetto massimamente competente in materia.

Orbene, ad avviso del Collegio le eccepite doglianze appaiono prive di adeguato confronto con le argomentazioni rese dalla Corte di merito che, con motivazione logica, ha ritenuto di fondare il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato sulla scorta di quanto evinto dal suddetto esame testimoniale.

Ed infatti, per come esplicato nella sentenza impugnata, l'Isp. P.P., all'epoca dei fatti in servizio presso il dipartimento di prevenzione della A.S.L. di Salerno, ha riferito, nel corso del giudizio di secondo grado, che I.I., che mai aveva seguito un adeguato corso di formazione, era precipitato al suolo in quanto privo di fune di contenimento e di ancoraggio, in assenza di predisposizione di vie di transito e parapetti di protezione sul tetto ove si stavano svolgendo i lavori.

Il teste aveva riferito, altresì, che la sera del sinistro aveva ricevuto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fisciano due cartelline contenenti la documentazione del rapporto contrattuale intercorso tra la Società Gaia Energy Srl, affidataria dei lavori, e la subappaltatrice Società MC Tre Srl, di cui aveva studiato il contenuto per circa cinque mesi, infine addivenendo alla redazione dell'informativa inviata alla locale Procura della Repubblica. Aveva, quindi, affermato che il Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla Gaya Energy Srl fosse, di fatto, vuoto di contenuti, in quanto privo di una rilevazione precisa dei pericoli derivanti dall'esecuzione dei lavori sulla tettoia dell'edificio.

Sulla scorta delle indicate dichiarazioni, quindi, la Corte territoriale, con giudizio logicamente coerente e rispettoso dei principi di valutazione della prova orale, ha ritenuto la piena credibilità e affidabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'Isp. P.P., considerandolo soggetto tecnicamente qualificato. La mancata produzione del POS in sede dibattimentale, quindi, non ha impedito ai giudici di appello di desumerne il relativo contenuto dalla svolta escussione testimoniale di un pubblico ufficiale che, per qualifica e funzioni, è stato ritenuto capace di effettuarne la relativa analisi, trattandosi di contenuti appresi nel corso dell'attività di indagine e oggetto di sua diretta percezione.

In modo logico, pertanto, la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento sul presupposto che: l'Isp. P.P. fosse soggetto qualificato a rendere una testimonianza di tipo tecnico, avendo rivestito la qualità di ispettore del dipartimento di prevenzione della A.S.L. di Salerno e quindi avendo acquisito un'esperienza specifica; il suddetto teste avesse valutato, nel corso di un'analisi accurata durata cinque mesi, il contenuto del POS, confrontandone i contenuti carenti con le specifiche modalità dell'incidente; la testimonianza dell'Isp. P.P. fosse, conseguentemente, da ritenersi del tutto precisa e attendibile.

Riguardo, poi, alla lamentata doglianza per cui nel corso della sua escussione l'Isp. P.P. avrebbe espresso valutazioni di tipo personale, in violazione della norma dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., appare, del pari, corretto il richiamo effettuato dalla Corte di merito al principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Comberlato, Rv. 230330-01). Il divieto di apprezzamenti personali, cioè, non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086-01).

4.2. Corretta in diritto e logica, pertanto, è la motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto la colpevolezza del C.C., ravvisando nella sua condotta evidenti responsabilità connesse alla ricoperta qualità di legale rappresentante della Gaia Energy Srl, correttamente qualificata come società affidataria, e cioè un'impresa che, ai sensi del disposto dell'art. 89, lett. i), D.Lgs. n. 81 del 2008, era titolare del contratto di appalto con il committente e che poi si è avvalsa, ai fini dell'esecuzione dell'appaltata opera di installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone della società committente dei lavori, dei servizi dell'impresa subappaltatrice ed esecutrice MC Tre Srl

La responsabilità colposa del prevenuto è stata, quindi, configurata nella ritenuta violazione degli obblighi impostigli dall'art. 97 D.Lgs. n. 81 del 2008 -norma indicata nel capo di imputazione - la quale prevede, al primo comma, l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (e non più di vigilare sulla sicurezza di tali lavori, come era invece previsto prima della modifica introdotta dall'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Al comma successivo l'art. 97 estende al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli obblighi derivanti dalla disposizione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008.

In virtù di tale estensione, allora, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto far espressamente gravare a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti quei compiti che riguardano la preliminare verifica della sussistenza delle precondizioni indispensabili a garantire lo svolgimento del lavoro - sia pur subappaltato alle imprese esecutrici - in modo sicuro e garantito da ogni possibile rischio. Senza ripercorrerne i diffusi tratti, la norma dell'art. 26, in quanto parte integrante del disposto del secondo comma dell'art. 97 D.Lgs. n. 81 del 2008, impone all'impresa affidataria diverse incombenze cui provvedere al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento del lavoro appaltato - come, ad esempio, quelle di: verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice; fornire alle imprese esecutrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori -.

Al datore dell'impresa affidataria, quindi, pertiene sostanzialmente il dovere di adempiere a compiti preliminari finalizzati a garantire la realizzazione di adeguate precondizioni idonee a consentire alle imprese esecutrici di espletare il lavoro loro appaltato in condizioni di sicurezza e tutela dai rischi. L'impresa affidataria, cioè, è tenuta a mettere a disposizione la struttura in cui la società esecutrice è chiamata a operare avendo assicurato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Come previsto nell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, l'obbligo deve essere inteso in termini conseguentemente generici, quale accertamento preventivo e generale atto a consentire all'impresa subappaltatrice di poter operare in condizioni di piena sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ossequio ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che, in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272240-01).

Tutto ciò, per come accertato dai giudici di merito, non può ritenersi accaduto nel caso di specie, determinando l'espresso giudizio di colpevolezza del C.C.

Fermo restando che la Società Gaia Energy Srl era, comunque, tenuta alla redazione del POS, per avere subappaltato la realizzazione dei lavori solo limitatamente all'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del capannone della committente, restando invece diretta esecutrice dei lavori a terra di cablaggio, la specifica colpa del C.C. va, in particolar modo, individuata nel fatto di non avere adeguatamente verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, così contravvenendo all'espresso obbligo impostogli dalla norma sopra richiamata.

L'impresa affidataria aveva individuato i lavori rimessi all'esecuzione della ditta subappaltatrice, chiedendo di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone della committente, espressamente precisando che gli stessi dovessero essere apposti con modalità c.d. "a tappo", e cioè molto ravvicinati tra di loro, così da rendere particolarmente difficoltoso il transito degli operai, stante la significativa riduzione della superficie di calpestio.

Ciò avrebbe dovuto indurre la Società Gaia Energy Srl a prestare una particolare attenzione al fatto che un siffatto luogo di lavoro potesse rendere oltremodo difficoltosa, e quindi pericolosa, l'esecuzione delle opere. Il C.C., cioè, nella ricoperta qualità, avrebbe dovuto sincerarsi, in ossequio agli obblighi impostigli dall'art. 97, comma 2, in relazione all'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, che sul tetto vi fossero le precondizioni idonee a consentire alle imprese esecutrici di espletare il lavoro loro appaltato in condizioni di assoluta sicurezza. Ciò non risulta essere stato effettuato da parte dell'imputato, che, in particolar modo, ha omesso di accertare che il limitato piano di calpestio potesse sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali, altresì omettendo di verificare in concreto la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Tali inadempienze hanno, quindi, determinato la conseguente configurazione della penale responsabilità dell'imputato, come riconosciuta da parte dei giudici di merito.

4.3. Del tutto infondato, infine, è il conclusivo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, di cui il C.C. ha lamentato l'eccessiva entità e la relativa incongruità, per essere stata confermata la pena disposta dal primo giudice, che l'aveva applicata nella ritenuta mancata sua predisposizione del POS, pur a fronte del fatto che la Corte di appello lo avesse ritenuto unicamente responsabile di avere redatto il POS in modo inadeguato.

Il Collegio rileva, infatti, come la dedotta censura risulti carente di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, apparendo, quest'ultima priva di contraddizioni evidenti, e perciò tale da non poter essere sottoposta al sindacato di legittimità, in quanto sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, in particolare, ha motivato la decisione inerente alla determinazione della pena facendo specifico riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., in particolar modo valorizzando, per la sua particolare gravità, il comportamento omissivo colposo perpetrato dall'imputato nel non avere predisposto le misure di sicurezza minime che avrebbero potuto impedire la morte del lavoratore.

In ogni modo, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

5. Ne deriva, in conclusione, il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle parti civili H.H. e F.F., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su G.G., liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. VALLEFUOCO LUIGI, dichiaratosi antistatario; nonché in favore delle parti civili E.E. e D.D., liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore, Avv. BUONAURIO FRANCESCO, dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti, infine, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi riportati in sentenza, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili H.H. e F.F., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su G.G., liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Luigi Vallefuoco, dichiaratosi antistatario; e in favore delle parti civili E.E. e D.D., liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore, Avv. Francesco Buonaurio, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2026.