Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2026, n. 15353 - Infortunio mortale del lavoratore in nero durante il taglio di alberi. Responsabile il datore di lavoro


 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da

A.A., nato a N il (Omissis);

avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'Appello di Napoli;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza; udita la Procura generale della Repubblica, in persona Laura Condemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la responsabilità di A.A., quale legale rappresentante di La Magnolia Srl, per l'omicidio colposo di un lavoratore saltuario alle sue dipendenze e svolgente il giorno del sinistro, senza formale assunzione, attività di taglio di alberi di alto fusto presso l'azienda della società committente dei lavori alla citata Srl. Nulla si rinviene invece in merito alle statuizioni civili della sentenza di primo grado, pur dandosi atto nella sentenza d'appello dell'intervenuta "rinuncia alla costituzione di parte civile".

Trattasi di fattispecie accertata come commessa dall'imputato, in cooperazione colposa con il legale rappresentante della committente (deceduto), e aggravata dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il riferimento è, in particolare, quanto alla posizione del prevenuto, alla violazione dell'obbligo di valutazione dei rischi connessi all'attività di taglio di alberi di alto fusto, non procedimentalizzata e, quindi, non contemplata nel documento di valutazioni rischi (di seguito, anche "D.V.R."), e dei conseguenziali obblighi di formazione, informazione oltre che di messa a disposizione di dispositivi di protezione.

In estrema sintesi, per quanto accertato dalla c.d. "doppia conforme di condanna", intento a espletare insieme ad altri due lavoratori, anch'essi non regolarmente assunti, l'attività quel giorno demandatagli di taglio di alberi di alto fusto all'interno dell'azienda della società committente dei lavori alla Magnolia Srl, il lavoratore è deceduto perché attinto da un ramo di un albero, appena tagliato e lasciato in loco, sbalzato a causa della caduta su esso di un secondo albero tagliato nel medesimo contesto spazio-temporale.

2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su tre motivi cui si sono aggiunti due motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con la prima censura si deduce il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna in primo grado confermata in appello.

Si premette che l'imputazione avrebbe fatto riferimento a un rapporto di lavoro tra l'imputato e l'infortunato, lavoratore per La Magnolia Srl ma in pensione al momento dei fatti, caratterizzato in termini di "dipendenza saltuaria", e alla morte come causata dallo schiacciamento a opera del secondo albero tagliato, che la persona offesa tratteneva con una corda durante l'operazione di taglio eseguita da un collega. I giudici di merito, senza alcuna valutazione in ordine al dedotto "fatto nuovo", avrebbero invece ritenuto, sulla base di quanto emerso dalle prospettazioni dei consulenti tecnici, la morte come causata da una diversa seriazione causale il rimbalzo di un ramo presente in loco, appartenente al primo albero abbattuto, in quanto colpito dal secondo albero tagliato che l'infortunato era intento a trattenere con una corda. La persona offesa, sempre per quanto accertato nei giudizi di merito, avrebbe operato quale lavoratore "a nero" della società amministrata dall'imputato, nonostante la relativa lavorazione - il taglio degli alberi in oggetto - fosse stata assunta autonomamente dalla segretaria amministrativa della detta società all'insaputa del prevenuto. Ne sarebbe derivato l'accertamento in capo al prevenuto di una mera responsabilità oggettiva, nonostante la società avesse un unico dipendente (la citata segretaria amministrativa) e non procedesse al taglio di alberi, come sarebbe stato dimostrato dall'assenza della gestione del relativo rischio con il D.V.R.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito a una pluralità di profili.

Sarebbe mancato il confronto con il ragionevole dubbio in merito al nesso causale tra condotta omissiva ed evento, anche in termini di sua interruzione in ragione della condotta del lavoratore, sostanziatasi nell'imprudente modalità di esecuzione del lavoro, realizzato, peraltro, da parte di soggetto indossante solo un giubbotto e una maglietta intima. Non sarebbe stata altresì considerata la condotta colposa del coimputato, garante in quanto rappresentante della società committente dei lavori, quanto alla mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale della società affidataria dei lavori e all'obbligo di informazione su egli gravante. Al mancato confronto con il dato costituito dall'imprevedibilità dello sviluppo causale - caduta dell'albero abbattuto sui rami ivi presenti -, si sarebbe infine aggiunto il mancato accertamento della c.d. "causalità della colpa" (che la difesa prospetta essere insussistente).

2.3. Il terzo motivo si appunta sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre a sindacare la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti del beneficio della non menzione della condanna nel certificato dal casellario rilasciato a richiesta di privati.

I giudici di merito si sarebbero limitatati a ritenere congrua una pena superiore al minimo edittale, seppur di poco, in considerazione del grado della colpa, accertata in termini di sola "gestione davvero superficiale dei rischi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro", e a bilanciare le ritenute attenuanti generiche in termini di sola equivalenza rispetto all'aggravante contestata, valorizzando la condotta riparatoria ma non anche lo stato d'incensuratezza.

2.4. Con i due motivi nuovi si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto, in tesi difensiva dedotto solo in forza del luogo di abitazione della persona offesa (bene aziendale di La Magnolia Srl), e al nesso causale, ritenuto accertato sulla base di mere congetture.

3. Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili sotto plurimi profili.

2.1 Come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (sintetizzati a pag. 7 e ss. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (pag. 9 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 - 01, non mass. sul punto, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 - 01, che conclude nel senso della manifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).

A quanto innanzi si aggiunge l'inammissibilità delle censure, perché non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si fondano su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla segretaria amministrativa della società La Magnolia Srl per giungere a una (non consentita) ricostruzione in fatto, diversa da quella cui sono pervenuti i giudici di merito all'esito della valutazione della detta testimonianza in uno con quelle rese dalla figlia della persona offesa e dagli altri lavoratori, anch'essi operanti senza in rapporto formale con La Magnolia Srl

È stato difatti accertata la sussistenza del rapporto lavorativo tra imputato e persona offesa, ancorché non formalizzato, e il conferimento alla stessa delle specifiche mansioni nell'esecuzione delle quali il sinistro nell'espletamento dei lavori commissionati a La Magnolia Srl

2.2. Quale autonoma ragione d'inammissibilità si pone l'estrinseca aspecificità dei motivi in considerazione del mancato confronto con la ragione fondante la decisione, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

2.2.1. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità di A.A., quale legale rappresentante di La Magnolia Srl, per l'omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, verificatosi nell'esecuzione delle mansioni affidategli e aventi a oggetto il taglio di alberi di alto fusto presso l'azienda della società committente i lavori alla citata Srl

Circa la situazione di contesto del sinistro, i giudici di merito, in termini di c.d. "doppia conforme", hanno accertato essere la persona offesa un lavoratore saltuario alle dipendenze della società amministrata dal prevenuto, dalla quale era stato in precedenza regolarmente assunto sino al pensionamento e presso i cui locali aziendali abitava. L'infortunato, al momento del sinistro, in assenza di regolare voucher per prestazione di attività lavorativa occasionale, era intento, insieme ad altri due lavoratori, anch'essi non regolarmente assunti, nell'espletamento delle mansioni attribuitegli l'abbattimento di alberi di alto fusto presenti nell'azienda della società committente, presso cui la persona offesa si era recata con un mezzo aziendale del proprio datore di lavoro (l'imputato).

Quanto alla specifica seriazione causale dell'evento, le conformi sentenze dei gradi di merito hanno accertato che il lavoratore è deceduto perché attinto da un ramo di un albero, appena tagliato e lasciato in loco, sbalzato a causa della caduta su esso di un secondo albero tagliato nel medesimo contesto spaziotemporale.

Nel dettaglio, tagliato un primo albero e non liberato il luogo di lavoro dai relativi rami, si è proceduto al taglio di un secondo albero da parte di uno dei tre lavoratori, con motosega e senza utilizzare un carrello elevatore, mentre gli altri due operai, tra cui l'infortunato, posizionati a valle, erano intenti a trattenere con una fune la pianta in corso di abbattimento. L'impatto dell'albero abbattuto con i rami ivi presenti ha provocato lo sbalzamento di uno di essi che ha colpito la persona offesa cagionandone il decesso.

2.2.2. Orbene, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ricostruiti la dinamica del sinistro e il momento esplicativo della seriazione causale, i giudici di merito, con valutazione ex ante e motivazione esente da censure in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale le censure non si confrontano, hanno eseguito sia il giudizio controfattuale tra condotta ed evento quanto quello inerente alla c.d. "causalità della colpa".

Il riferimento è, in particolare, ai diversi profili di violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in termini di mancata gestione del rischio concretizzatosi nell'evento, non considerato in quanto non previsto dal datore di lavoro a causa della totale assenza di procedimentalizzazione della relativa attività.

Si è in particolare trattato di fattispecie accertata come commessa dall'imputato, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cooperazione colposa con il legale rappresentante della committente (deceduto), per non aver quest'ultimo verificato l'idoneità tecnico-professionale di La Magnolia Srl oltre che informato i lavoratori sugli specifici rischi dell'ambiente di lavoro.

Circa i profili di colpa specifica addebitati all'imputato, il riferimento è, in particolare, alla violazione dell'obbligo di valutazione dei rischi connessi all'attività di taglio di alberi di alto fusto, frutto di un difetto totale di procedimentalizzazione della relativa attività - non contemplata nel D.V.R. -oltre che di violazione dei conseguenziali obblighi di formazione, informazione e messa a disposizione di dispositivi di protezione.

È stato sul punto difatti accertato il totale difetto di procedimentalizzazione dell'attività in oggetto da parte del prevenuto e, conseguentemente, il totale difetto di gestione del connesso rischio.

Con l'apporto del sapere esperto introdotto nel processo, la doppia conforme di condanna ha individuato le violate preesistenti regole cautelari, muovendo da quella accertata come essere la corretta (ma omessa) procedimentalizzazione dell'attività cui è stato ritenuto connesso il rischio non gestito. Trattasi di abbattimento dell'albero da eseguirsi con l'ausilio di un carrello elevatore (e non di una scala) e previa preliminare ripulitura della superficie aziendale coinvolta da altri rami, per ovviare al rischio di eventi ricollegati al rimbalzo di questi ultimi. Procedura, quella ritenuta corretta dai giudici di merito, che avrebbe consentito ai lavoratori di tagliare l'albero in sicurezza, cioè senza l'ausilio di corde gestite ponendosi a valle dell'albero da abbattere e su suolo privo di rami suscettibili di essere sbalzati perché colpiti da altri alberi abbattuti. Il difetto di procedimentalizzazione si è posto nella specie a fondamento dell'omessa valutazione del relativo rischio, ritenuto concretizzatosi nell'evento omicidiario, totalmente non considerato nel D.V.R., che non ne fa menzione alcuna omettendo anche di indicare la corretta procedura di abbattimento da eseguire.

Quanto innanzi, per il corretto argomentare dei giudici di merito, ha implicato l'inadempimento degli obblighi informativi e formativi oltre che di quelli inerenti all'individuazione, predisposizione e fornitura degli specifici dispositivi individuali di protezione, non forniti a lavoratore come peraltro evidenziato anche dal ricorrente nel precisare che la persona offesa ha operato indossando solo un giubbotto e una maglietta intima.

In definitiva, i giudici di merito hanno ritenuto che si sia trattato di gestione del rischio che, se non omessa, sarebbe stata idonea a evitare l'evento. La procedimentalizzazione dell'attività avrebbe difatti implicato la valutazione del connesso rischio nel D.V.R. in ordine al quale il lavoratore sarebbe stato informato e formato, tanto da gestire anche il rischio di attività imprudente degli stessi operai.

2.3. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è stata infine ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato nonostante la condotta colposa del committente ed è stata esclusa l'interruzione della seriazione causale tra condotta omissiva ed evento.

2.3.1. Quanto al primo aspetto, è stata sostanzialmente valorizzata la coesistenza delle diverse ma concorrenti posizioni gestorie del rischio concretizzatosi nell'evento, in adesione al principio, con il quale il ricorrente non si confronta, per cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto ex lege, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante (ex plurimis, Sez. 4, n. 10460 del 21/01/2025, Rv. 2877550 - 01).

2.3.2. La concorrente imprudente esecuzione del lavoro da parte dei lavoratori è stata invece ritenuta non interruttiva del nesso causale in quanto non tale da aver innescato un rischio eccentrico - cioè un rischio "altro" -rispetto a quelle che il prevenuto era chiamato a gestire. Valutazione a cui i giudici di merito sono correttamente pervenuti, come esplicitato con apparato motivazionale con cui non mostra di confrontarsi il ricorrente, anche in considerazione del già innanzi evidenziato totale difetto di procedimentalizzazione dell'attività in oggetto da parte del prevenuto e, conseguentemente, del totale difetto di gestione del connesso rischio anche in termini di attività imprudente degli stessi lavoratori (per l'abbandono del criterio dell'imprevedibilità della condotta in luogo dell'eccentricità del rischio, da intendersi in termini di alterità di esso rispetto a quello oggetto di gestione, si veda, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, non mass. sul punto; si vedano altresì per la successiva applicazione ed elaborazione del principio in relazione a plurime peculiari fattispecie, ex plurimis Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 9901 del 16/01/2024, non mass.; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, non mass.; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269603 - 01, nonché gli ulteriori riferimenti in esse presenti).

2.4. Parimenti inammissibile è il profilo di censura deducente la violazione del principio della correlazione tra imputazione e sentenza.

2.4.1. Nei limiti di quanto di rilievo in queta sede, in merito è stato anche recentemente ribadito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex plurimis Sez. U, n. 16 del 1996, Rv. 205619 - 01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051 - 01, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 -04). Non sussiste quindi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555 - 01).

2.4.2. Differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale si è confrontata con il prospettato difetto di correlazione tra sentenza e imputazione dedotto dall'appellante, escludendolo con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, non colta dal ricorrente oltre che aderente agli evidenziati principi di legittimità governanti la materia, con i quali invece il ricorso non si confronta (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 - 01).

2.4.3. Nella specie è stato escluso un mutamento del fatto quanto all'accertata insussistenza di un formale rapporto lavorativo tra imputato e persona offesa con riferimento al giorno del sinistro, non incidendo la detta specificazione sul fatto, rispetto peraltro a una contestazione di un rapporto lavorativo di natura saltuaria.

Parimenti dicasi quanto all'accertato nesso causale tra condotta ed evento.

Quest'ultimo è stato contestato come causato dallo schiacciamento a opera dell'albero tagliato, in ragione dell'assenza di procedimentalizzazione dell'attività da parte dell'imputato e con conseguenti omissioni informative e formative. Si dal primo grado e nel contraddittorio delle parti sul punto, l'evento morte è stata accertato come causato dallo schiacciamento a opera di un ramo presente in loco (quale legname da risulta di altro albero immediatamente prima tagliato) in quanto ribaltato dall'albero tagliato, sempre a causa dell'assenza della detta procedimentalizzazione dell'attività e delle conseguenti omissioni informative e formative.

Non sussiste difatti mutamento radicale del fatto, quanto al nesso causale, nel caso in cui, come nella specie, la non coincidenza emergente dal dibattimento riguardi un mero passaggio della contestata seriazione causale dell'evento, purché essa sia riconducibile all'agente e alla condotta allo stesso ascritta e sia esclusa, come avvenuto nella fattispecie, la sussistenza di meccanismi eziologici indipendenti. In tal caso non si versa in ipotesi di stravolgimento tra imputazione e sentenza ma soltanto di emersione, nel contraddittorio delle parti, di una variante eziologica non incidente in maniera decisiva sul rapporto fatto-autore in relazione all'originario addebito mosso e al correlativo inviolabile diritto effettivo di difesa.

3. Inammissibile si mostra infine il terzo motivo di ricorso laddove deduce per la prima volta in sede di legittimità l'erronea mancata concessione del beneficio della non menzione, censura non dedotta in appello e necessitante dell'apprezzamento di questioni di fatto, e nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata quanto all'operata commisurazione giudiziale della pena.

Trattasi difatti di pena (anni uno di reclusione) non solo al di sotto della media edittale ma anche prossima al relativo minimo nonché determinata ritenute le attenuanti generiche, accertate in secondo grado, equivalenti all'aggravante in considerazione, non della mera incensuratezza, di per sé altrimenti irrilevante ex lege, ma della condotta riparato la susseguente al reato, comunque caratterizzato da un elevato grado della colpa per la totale assenza di procedimentalizzazione dell'attività da cui è derivata la totale assenza di gestione del rischio.

4. In conclusione, all'inammissibilità dei motivi di ricorso e di quella, derivata, dei motivi nuovi (ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2026.