Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2026, n. 15167 - Infortunio del lavoratore durante l’uso di un tornio privo di adeguati dispositivi di sicurezza: la Cassazione conferma la responsabilità del datore e l’assenza di rischio eccentrico del lavoratore
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore
Dott. D'AURIA Donato - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. OGGERO Maria Eugenia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a G. (CO), il (Omissis) avverso la sentenza dell'8/04/2025 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Alessandro Racano in difesa di A.A. il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato in parte - applicando, in luogo di quella detentiva stabilita in primo grado, la pena di Euro trecento di multa - la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato A.A. responsabile del delitto di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per aver cagionato al lavoratore B.B. lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Fatto accaduto in C. il (Omissis).
2. A A.A., datore di lavoro del dipendente B.B., operaio alle dipendenze della HS Corrugated Manufacturing Srl, nonché procuratore della medesima società con delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e per colpa specifica, derivante dalla violazione dell'art. 71, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2008, era contestato di avere cagionato al medesimo lavoratore lesioni personali gravi, consistite nella frattura biossea dell'avambraccio sinistro, con prognosi iniziale di dieci giorni e durata complessiva dell'infortunio superiore a quaranta giorni.
3. L'evento si verificava mentre il B.B., insieme a un collega, procedeva alla rimozione della ruggine da una barra di acciaio a sezione cilindrica, utilizzando un tornio a rotazione orizzontale per imprimere al pezzo una rotazione funzionale alla lucidatura mediante tela smerigliata, modalità operativa non infrequente, sebbene connotata da evidenti profili di rischio.
Nel corso dell'operazione, la mano sinistra del lavoratore veniva a contatto con la barra in rotazione e veniva trascinata, seppur per breve tempo, nel moto del tornio, con conseguente produzione delle lesioni sopra indicate. L'infortunio veniva ricondotto alla mancata valutazione dei rischi connessi all'impiego dell'attrezzatura utilizzata, risultata non idonea, sotto il profilo della sicurezza, allo svolgimento di operazioni di rifinitura manuale del pezzo mediante tela smerigliata, in violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
3.1. Nel giorno del sinistro, interveniva sul posto l'ATS (Agenzia Tutela della Salute), su richiesta della Polizia locale, che procedeva agli accertamenti del caso e, all'esito, redigeva apposita relazione. Da tale attività emergeva che A.A. rivestiva la qualifica di datore di lavoro, in forza di procura speciale conferitagli in data 5 ottobre 2017 dal legale rappresentante della BHS Corrugati Manufacturing Srl
Dalle dichiarazioni rese dal teste C.C., in servizio presso l'ATS, il quale operava unitamente al collega D.D., risultava che, a breve distanza temporale dal fatto e nel medesimo giorno dell'infortunio, l'accaduto era stato ricostruito sulla base di quanto riferito dal collega dell'infortunato, tale Cobilita. Lo stesso E.E. e B.B. dovevano procedere alla lucidatura di una lunga barra in acciaio mediante l'utilizzo di un tornio. A tal fine montavano la barra sul tornio e B.B. avviava la rotazione per procedere alla lucidatura con carta abrasiva, che teneva con la mano sinistra direttamente sulla barra in rotazione.
Il tornio risultava dotato esclusivamente della protezione nella zona del mandrino, mentre era privo di qualsivoglia protezione nella zona della torretta portautensili, necessaria a tutelare il lavoratore dai rischi connessi alla lavorazione, in particolare dal contatto con parti in movimento. Il teste precisava, tuttavia, che tale protezione non avrebbe comunque evitato l'infortunio, verificatosi a seguito del diretto contatto della mano del lavoratore con il pezzo in lavorazione, cui seguiva il trascinamento che cagionava la lesione dell'avambraccio sinistro.
Dal verbale di sopralluogo acquisito emergeva altresì che la lavorazione avrebbe dovuto essere svolta con modalità tali da evitare il contatto diretto del lavoratore con il pezzo in rotazione, in particolare mediante l'installazione di appositi archetti di lucidatura fissi ovvero con l'utilizzo di altri dispositivi idonei. Sul posto era presente una lucidatrice elettrica, non utilizzata, collocata in altro reparto, risultata impolverata e non funzionante. La macchina utilizzata presentava una notevole esposizione al rischio di trascinamento, tipico delle lavorazioni su torni ad asse orizzontale. La stessa ATS segnalava, inoltre, la presenza sul mercato di specifici attrezzi - quali tamponi o archetti di lucidatura -installabili sulla torretta portautensili del tornio, ovvero di macchine rettificatrici per torni, idonei a consentire l'esecuzione della lavorazione in condizioni di sicurezza, eliminando il rischio derivante dall'utilizzo di macchinari non conformi.
Era altresì emerso che il dispositivo di arresto della macchina non risultava essere a portata delle mani del lavoratore in tutte le fasi della lavorazione; che la zona di operazione pericolosa non era stata ridotta al minimo mediante opportuni accorgimenti e che non erano presenti cartelli di segnalazione idonei ad avvertire del pericolo derivante dall'avvicinamento di parti del corpo al pezzo in rotazione.
4. La Corte d'Appello, ritenuta non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigettava il primo motivo di gravame, relativo alla dedotta interruzione del nesso eziologico tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento lesivo.
L'attività svolta rientrava nelle mansioni già esercitate dal lavoratore e nella sua qualifica professionale; non si trattava, pertanto, di mansione estranea o eccentrica rispetto al ciclo produttivo aziendale, né di iniziativa autonoma del lavoratore. Irrilevante veniva ritenuto il fatto che la richiesta era provenuta dalla società CATMU, la quale intratteneva ordinari rapporti di assistenza e manutenzione con la BHS, atteso che B.B. aveva già svolto analoghe attività in precedenza.
Parimenti infondata veniva giudicata l'eccezione difensiva concernente l'utilizzo di un macchinario collocato in altro reparto, asseritamente in disuso e non funzionante. La Corte rilevava, infatti, che il tornio era privo dei necessari
dispositivi di sicurezza, presentava un elevato rischio di trascinamento, e non era stato eliminato, isolato o reso inaccessibile dal datore di lavoro, il quale aveva così consentito che potesse essere utilizzato, anche impropriamente, da qualsiasi lavoratore.
Ne conseguiva la piena integrazione della violazione dell'art. 71, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008, non potendosi ravvisare alcuna interruzione del nesso causale, né potendo qualificarsi la condotta del lavoratore come rischio eccentrico. Richiamando consolidata giurisprudenza, la Corte ribadiva che l'obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore.
La Corte rigettava altresì il secondo motivo di appello relativo all'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, rilevando la totale inadeguatezza del sistema di sicurezza del macchinario e l'omessa eliminazione dello stesso.
Infine, veniva disatteso anche il terzo motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo il fatto non di particolare tenuità in considerazione della gravità delle lesioni riportate, dell'inabilità superiore a quaranta giorni e delle ricadute negative sulla vita lavorativa dell'infortunato. La Corte confermava il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata, ma riteneva maggiormente congrua l'applicazione della pena pecuniaria, non essendo adeguatamente motivata la scelta del primo giudice di irrogare la pena detentiva.
5. Avverso la sentenza* ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Dino Pietro A.A., il quale deduce cinque motivi sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione, riferito alla definizione di abnormità del comportamento del lavoratore, alla sussistenza del nesso causale tra l'omissione e l'evento e alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento; ad avviso del ricorrente, la condanna avrebbe ignorato le risultanze processuali, finendo per attribuire la responsabilità penale sulla base di connotati meramente oggettivi. In particolare, una volta affermato che l'imputato non aveva soddisfatto l'obbligo di prendere in considerazione i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature, con motivazione apodittica e apparente, si era affermato che il comportamento del lavoratore infortunato non avesse attivato alcun rischio eccentrico, così ravvisando una colpa causalmente correlata all'infortunio occorso senza altro approfondimento. Ciò in spregio dell'interpretazione ormai accolta dalla giurisprudenza di legittimità del modello della prevenzione in materia di attività lavorative, ispirato al criterio collaborativo richiesto al lavoratore dall'art. 20 D.Lgs. n. 81 del 2008, in luogo del modello iperprotettivo in cui il datore di lavoro assume il ruolo di soggetto investito di obblighi di vigilanza assoluti che fatalmente tracimano in forme di responsabilità oggettiva. Le ricadute di tale erronea impostazione sarebbero evidenti in punto di causalità della colpa, di interruzione del nesso causale e di esigibilità del comportamento dovuto. In particolare, afferma il ricorrente, la giurisprudenza ha evidenziato la rilevanza dell'eventuale realizzazione di un rischio eccentrico laddove il lavoratore si sia auto, esposto a rischio non imputabile a carenze formative o di vigilanza da parte del datore di lavoro. In questo caso l'evento è riconducibile esclusivamente all'area del lavoratore stesso e si interrompe o si esclude il nesso causale con la condotta del datore di lavoro. Il fenomeno non può dirsi escluso neanche ove sia stata accertata una violazione della normativa prevenzionistica da parte del datore di lavoro, in ogni caso occorre procedere ad una analisi rigorosa e puntuale della dinamica fattuale e della causalità giuridica.
Nella specie, la sentenza, nelle affermazioni che il ricorrente riporta testualmente quanto all'ordinario espletamento dell'attività manutentiva della CATMU all'interno della BHS e della riconducibilità alle proprie mansioni dell'operazione svolta dall'infortunato al momento dell'infortunio, si sarebbe discostata dalle effettive risultanze istruttorie. Le stesse, infatti, avevano dimostrato che la lucidatura del pezzo era stata domandata in via estemporanea dai dipendenti della CATMU, soggetti estranei alla BHS e che si trovavano all'interna) della BHS per effettuare una manutenzione al reparto "rettifica" diverso da quello a cui era assegnato il lavoratore infortunatosi. Lo stesso, dunque, non stava svolgendo attività afferente alle proprie mansioni, operava su macchinario estraneo al ciclo produttivo della BHS e mai utilizzato neanche dagli altri tornitori. Inoltre, il pezzo lavorato era tondo in metallo e avrebbe dovuto essere utilizzato da CATMU su altro macchinario. Dall'esame delle singole testimonianze, trascritte in ricorso, si dovrebbe evincere, a parere del ricorrente, la circostanza che il tornio in questione non fosse tra quelli utilizzati dalla BHS e il teste F.F., dipendente della CATMU, aveva confermato di aver effettuato delle assistenze presso la BHS, così rimanendo provata che l'assistenza della CATMU non rivestisse i caratteri della ordinarietà:
- con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei profili colposi attribuibili all'imputato. In questo caso, la sentenza impugnata sarebbe viziata dalla totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa generica. La sentenza si era limitata a rilevare che il sistema di sicurezza del macchinario era del tutto carente, non essendo l'attrezzo adatto al lavoro che l'infortunato stava effettuando. Inoltre, era stata rilevata la carenza quanto agli obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro, posto che pur essendo stata affidata ad una società esterna l'attività di
formazione, nei riguardi dell'infortunato era solo stato previsto l'affiancamento di un collega mentre la documentata attività formativa non includeva la descrizione dei rischi connessi all'utilizzo di un tornio orizzontale in rotazione per svolgere attività di lucidatura manualmente e con utilizzo di carta abrasiva. La sentenza non aveva trattato la questione relativa al fatto che l'attività realizzata dall'infortunato era stata sollecitata da soggetti estranei al ciclo produttivo della datrice di lavoro, per cui si sarebbe dovuto argomentare in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento, nonché all'esigibilità del comportamento preteso dal datore di lavoro. Ciò mancava del tutto nella sentenza impugnata;
con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza quanto al profilo di colpa specifica rinvenuto nella carenza di (Omissis) dei rischi connessi all'utilizzo di un tornio orizzontale in rotazione per svolgere attività di lucidatura manualmente e con utilizzo di carta abrasiva. Si trattava di profilo mai contestato, giacché il capo d'imputazione era riferito all'art. 71, comma 2, lett. c. D.Lgs. n. 81 del 2008, concernente i rischi che il datore di lavoro deve valutare all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro; l'illegittima estensione dell'imputazione aveva prodotto la lesione del diritto di difesa;
- con il quarto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 13l bis .pen., posto che, ad avviso del ricorrente, la motivazione risulterebbe in contrasto con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non può considerarsi, ai fini della gravità del fatto, come certamente rilevante, l'ambito lavoristico in cui si era prodotto l'evento o la durata della malattia, essendo quest'ultimo mero parametro normativo per definire il livello di gravità delle lesioni procurate; si sarebbe dovuto, invece, valorizzare la condotta precedente e susseguente al fatto e cioè la sostanziale conformazione dell'organizzazione produttiva alle previsioni di legge di natura prevenzionistica, l'aver ottemperato alle prescrizioni imposte dall'ATS e l'aver cercato di rintracciare il lavoratore successivamente all'evento al fine di formulare una proposta transattiva dopo opportuna valutazione medico legale dei postumi;
- con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Ci si duole dell'arbitrarietà che aveva connotato il giudizio di bilanciamento, il quale aveva annoverato, tra le ragioni di concessione delle circostanze attenuanti generiche, condotte rilevanti e significative attinenti sia alla personalità che all'adempimento degli obblighi scaturiti dall'infortunio.
6. La Procura generale ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente, concludendo nei sensi riportati in epigrafe.
Diritto
1. Per ragioni di priorità logica, va affrontato preliminarmente il terzo motivo. Lo stesso è manifestamente infondato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo il quale, in tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso, qui non ricorrente, di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, Rv. 286379 - 01), mentre non ricorre laddove la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280950 - 01).
2. Nel caso di specie, a fronte della assoluta coincidenza del fatto storico accertato in sentenza con quello contestato, non viola il principio fissato dall'art. 521 cod. proc. pen. l'aver rilevato nel medesimo fatto storico il profilo della violazione dell'obbligo di informazione e formazione del lavoratore infortunato circa i rischi del tornio orizzontale a rotazione oggetto del processo, poiché tale (Omissis) non incide in alcun modo sulla complessiva ricostruzione logica operata, soprattutto se, come è avvenuto nel caso in esame, la contestazione ha fatto riferimento alla violazione dell'obbligo primario, e quindi più ampio, relativo alla necessaria ricognizione anche del rischio derivante dall'utilizzo del detto tornio. A ben vedere infatti, l'obbligo di impartire informazioni e formazione sull'uso di una attrezzatura di lavoro è strettamente funzionale alla prevenzione del medesimo rischio che si è ignorato.
3. La Corte territoriale, alla pagina 11 della sentenza impugnata, ha ritenuto innanzi tutto integrata la condotta contestata ai sensi dell'art. 71, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008 e cioè la mancata considerazione dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, pervenendo alla ulteriore considerazione relativa alla violazione anche dell'obbligo informativo e formativo, in via derivata rispetto alla violazione dell'obbligo indicato nel capo d'imputazione di considerazione del rischio.
4. Non superano il vaglio di ammissibilità i primi due motivi, relativi alla affermazione di responsabilità, e che, per la loro connessione logica e giuridica, vanno trattati contestualmente.
5. Gli stessi poggiano sulla denuncia di un sostanziale travisamento delle prove testimoniali che emergerebbe dalla decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto stabilito da entrambe le sentenze di merito, l'attività di assistenza e di manutenzione svolta dalla società CATMU a vantaggio della BHS non sarebbe stata regolare e periodica, ma solo occasionale, e la richiesta del dipendente della prima società, da cui ha tratto origine la catena degli eventi culminata con l'infortunio, avrebbe avuto i connotati dell'estemporaneità. Da ciò l'abnormità della condotta del lavoratore, che ha svolto attività estranea alle proprie mansioni e fuori dal proprio reparto, e la non configurabilità degli aspetti oggettivi della causalità della colpa, oltre che della concreta prevedibilità dell'evento e della esigibilità della condotta omessa da parte del datore di lavoro.
6. La critica alla motivazione, nei termini indicati, non è deducibile in cassazione in quanto, pur introdotta la censura di vizio di motivazione carente o mancante, quello che viene adombrato è un travisamento del fatto e non della prova. Va infatti riaffermato il consolidato principio secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).
7. In realtà dalle trascrizioni relative all'esame testimoniale del dipendente della CATMU F.F. riportate in ricorso, come da quelle relative al teste (Omissis), non è dato evincere risultanze incompatibili con affermazioni delle sentenze di merito. Infatti, la circostanza che le stesse abbiano ricostruito il rapporto di assistenza della CATMU in termini non di unicità dell'intervento ma come ripetuto nell'arco di un periodo di tempo, non può considerarsi essenziale nel ragionamento che esclude l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato. Poco rileva il tipo di rapporto che lega il datore di lavoro all'impresa esecutrice di attività all'interno della medesima impresa datrice di lavoro e nell'interesse della stessa, specie nel caso in cui il lavoratore, come è accaduto nel (Omissis) abbia utilizzato un tornio appartenente all'impresa datrice di lavoro su richiesta del collega a cui era stato affidato l'incarico di affiancarlo. I giudici del merito, coerentemente, hanno ritenuto che l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio non fosse estranea alle mansioni usuali ma solo diversa.
8. Il ragionamento non è viziato da alcuna illogicità, visto che l'infortunato era addetto al tornio ed è rimasto accertato che il datore di lavoro non aveva considerato il rischio generato proprio dal tornio orizzontale oggetto di processo, pacificamente presente nell'ambiente di lavoro e funzionante.
9. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Rv. 214999; Sez. 4, 6 n. 1588 del 10/10/2001, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Rv. 263386). La giurisprudenza più recente ha opportunamente sottolineato che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia* (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Rv. 280914).
10. In questa prospettiva, si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242).
11. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso che ciò sia avvenuto sottolineando la carenza di previsione del rischio in esame da parte del datore di lavoro e delle misure necessarie a contrastarlo.
12. Inoltre, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento (così Sez. 4, n. 1909 del 12/11/2025 (dep. 2026) Rv. 289142 - 01) secondo cui l'esclusione dell'abnormità del comportamento del lavoratore non importa l'automatica sussistenza della responsabilità del titolare della posizione di garanzia, dovendosi procedere, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa di quest'ultimo, all'accertamento della regola cautelare violata e della ed. concretizzazione del rischio, nonché alla ricostruzione del nesso causale tra evento e condotta del garante, e dovendosi, infine, tener conto dei principi di autoresponsabilità del lavoratore e di affidamento del datore di lavoro.
13. Tale principio, tuttavia, è stato rispettato dalla sentenza impugnata, perché la Corte d'Appello, nell'escludere l'interruzione del nesso causale per comportamento eccentrico del lavoratore, ha evidenziato come, sulla base dell'espletata istruttoria, fosse emerso che B.B.- assunto con la qualifica di tornitore professionista da BHS- il giorno dell'incidente venne richiesto da un dipendente della CATMU di lucidare un pezzo di ferro che serviva in un altro reparto. In particolare, la CATMU era presente in loco per svolgere assistenza su un macchinario dell'azienda e, nel corso del suo intervento, necessitando di utilizzare un pezzo tondo che presentava della ruggine, si era rivolta a un tornitore, vale a dire (Omissis). che stava affiancando (Omissis)nella formazione e che aveva delegato proprio B.B. Dunque, l'attività svolta dal lavoratore infortunato avvenne proprio in esecuzione della richiesta rivoltagli dal lavoratore "esperto" che BHS gli aveva affiancato e, come stigmatizzato nella sentenza impugnata con motivazione immune da censure, non si trattava di attività estranea alle mansioni, ma strettamente funzionale allo svolgimento di un lavoro della CATMU per BHS, quindi rientrante nelle lavorazioni per fini aziendali. Il tornio utilizzato per eseguire la lavorazione, privo dei requisiti di sicurezza, era presente sul luogo di lavoro (si rammenta che la persona offesa era un tornitore professionista), con la conseguenza che non era affatto imprevedibile che potesse essere utilizzato.
14. La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato; quindi, non è stato in alcun modo governato dall'imputato, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione specifica dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge. Dunque, la fattispecie colposa è integrata non solo dal punto di vista della causalità materiale, non essendo il comportamento del lavoratore eccentrico rispetto all'area di rischio affidata al datore di lavoro, ma anche dal punto di vista della esistenza della regola
cautelare contestata (mancata considerazione del rischio presente in azienda ex art. 71, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) e conseguente sua violazione. Trattandosi poi di tornio di proprietà della datrice di lavoro è certamente e concretamente esigibile la condotta di gestione del rischio individuata dalle sentenze di merito nell'adozione degli strumenti (archetto etc..), idonee ad evitare il rischio di trascinamento degli arti dell'operatore.
15. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente, occorre rilevare che la speciale causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131 bis cod. pen. è configurabile in presenza di un duplice condizione, essendo richiesta, congiuntamente- come è possibile desumere dal tenore letterale della norma- la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Posto che, nella specie, non ricorre alcuno dei fattori preclusivi all'applicazione della causa di non punibilità (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni. La motivazione offerta dalla Corte territoriale appare conforme ai criteri che devono assistere il giudizio in punto di applicazione dell'art. 131 bis c.p. (al riguardo, S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266589), e che devono tenere conto del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e della potenzialità lesiva della condotta con riferimento a detto bene; né, peraltro, è stato allegato e provato alcun comportamento successivo al fatto idoneo a ridimensionare l'offesa (al contrario, dopo circa due mesi dall'infortunio si interruppe il rapporto di lavoro tra il lavoratore infortunato e BHS Srl e non risulta sia stata avanzata alcuna offerta risarcitoria, che prescinde dal non essersi, il lavoratore, costituito parte civile).
16. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, in assenza di elementi specifici positivamente apprezzabili a sostegno della richiesta, il giudice d'appello neppure è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a confermare il giudizio di equivalenza svolto dal primo giudice (ex multis, Sez.7, n. 11210 del 20/10/2017 (dep. 2018) Rv. 272460 - 01).
17. Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Rv. 256463).
18. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
19. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, si dispone, nel caso di riproduzione della sentenza, l'omissione della indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone citate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così è deciso, 13 marzo 2026
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2026
