Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2026, n. 16337 - Infortunio mortale con uno schiumogeno: confermata la condanna del datore di lavoro per omessa formazione e mancato aggiornamento del DVR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: A.A., nato a P il (Omissis), avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'Appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione;
lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 20/10/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di A.A., imputato del reato previsto dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. e con la quale lo stesso - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante - era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale nonché al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, con contestuale fissazione di una provvisionale pari a Euro 20.000,00.
1.1 Era stato contestato all'imputato di avere cagionato colposamente il decesso di C.C.; in particolare, all'imputato era stata ascritta - nella sua qualità di legale rappresentante della Tyres B.B. Srl - oltre alla colpa generica, anche quella specifica derivante dalla violazione degli artt. 18, comma 1, lett. f), 71, comma 7, lett. a) e 17, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 28, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), per non essersi assicurato che il suddetto dipendente utilizzasse l'attrezzatura di lavoro fornita - e, in particolare, uno schiumogeno - secondo le corrette modalità indicate nel libretto di istruzioni, per non avere fornito al dipendente una formazione adeguata e per non avere valutato i rischi connessi all'utilizzo dell'apparecchiatura; essendo quindi avvenuto (in data (Omissis)) che, nel momento in cui la persona offesa era intenta a preparare lo schiumogeno per la sgrassatura delle gomme, aveva proceduto a sviare il tappo di carico senza prima avvedersi se l'attrezzatura fosse priva di pressione (dato da verificare tramite il manometro), venendo quindi investito da un getto d'aria compressa che aveva determinato un grave trauma toracico, per effetto del quale, alla successiva data del 09/07/2015, era sopravvenuto il decesso.
1.2. La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale.
A tale proposito, ha rilevato che il suddetto apparecchio era stato acquistato dall'imputato - esercente attività di riparazione di pneumatici e di lavaggio auto - il 29/05/2015, al fine di sostituire gli spruzzini con sgrassante originariamente utilizzati dai dipendenti nel lavaggio delle carrozzerie e dei cerchi delle gomme e, quindi, anche dal C.C., avente la qualifica di aiuto gommista; che l'attrezzo era stato lasciato in un locale adiacente all'officina, senza essere mai stato utilizzato e senza che i lavoratori avessero ricevuto informazioni sulle sue modalità di funzionamento; che, il lunedì successivo all'acquisto ((Omissis)), il C.C. aveva deciso di utilizzare l'apparecchio senza verificare che lo stesso fosse stato previamente depressurizzato tramite il manometro, venendo quindi investito, dopo lo sviamento del tappo di carico, da un violento getto di aria compressa; che, dopo il ricovero e lo svolgimento degli esami strumentali, il 6 giugno 2015 era stata accertata la presenza di una lesione esofagea, conseguendone l'effettuazione di vari interventi chirurgici derivanti dalle successive complicanze, sino al decesso avvenuto il 9 luglio 2015.
La Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva valorizzato gli esiti degli accertamenti eseguiti dal personale ispettivo in servizio presso il Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta, ritenendo sussistenti tutti i profili di colpa specifica contestati all'imputato; visti gli elementi rappresentati, oltre che dalla condotta colposa, dal nesso causale con l'incidente, escludendo l'abnormità del comportamento del lavoratore nonché profili di colpa in capo ai sanitari intervenuti dopo l'incidente da ritenersi tali da escludere la riconducibilità dell'evento alla condotta dell'imputato.
1.3 La Corte territoriale ha quindi rigettato il motivo di appello inerente alla ricostruzione delle cause dell'evento; ritenendo sussistenti, conformemente alla valutazione operata dal Tribunale, gli elementi costituiti dalla posizione di garanzia in capo all'imputato nonché le violazioni delle regole cautelari contestate, non avendo il datore di lavoro provveduto ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) dopo l'acquisto della schiumogeno, non avendo adottato le misure necessarie al fine di gestire la situazione di pericolo (con omessa predisposizione dei necessari presidi di protezione) e non avendo provveduto alla formazione specifica del lavoratore, anche sulla base dei rischi specifici individuati nel manuale di istruzioni dell'apparecchio, tra cui vi erano quelli connessi alla fuoriuscita di aria; essendo altresì emersa la contestata violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f) del TUSL, per non avere l'imputato richiesto l'osservanza, da parte del dipendente, delle misure aziendali in tema di sicurezza e di uso corretto dei dispositivi di lavoro; ritenendo, sempre in conformità con la valutazione del Tribunale, che l'osservanza delle predette disposizioni avrebbe evitato l'evento con un elevato grado di probabilità razionale, essendosi quindi verificata la concretizzazione del rischio connesso alla violazione della suddette regole cautelari.
1.4 La Corte ha quindi ritenuto insussistente il carattere abnorme ed eccentrico della condotta del lavoratore; ritenendo pure infondate le censure inerenti all'esclusione del nesso eziologico per effetto del comportamento dei sanitari intervenuti dopo l'evento, ivi analiticamente ricostruito, ritenendo che le risultanze istruttorie avessero evidenziato la riconducibilità causale dell'evento letale al trauma toracico conseguente all'infortunio e che la ritardata diagnosi della lesione esofagea non fosse riconducibile alla violazione di alcuna linea guida o buona prassi, anche in assenza della mancanza di dati sintomatologici della complicanza.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la carenza e illogicità della motivazione in relazione gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 41 cod. pen.
Ha censurato la valutazione dei giudici di merito, nella parte in cui non avevano ritenuto come abnorme il comportamento del lavoratore; atteso che la condotta di questi non era stata posta in essere nell'esecuzione di una mansione affidata dal datore di lavoro, ma sarebbe stata frutto di autonoma iniziativa in ambito estraneo ai compiti assegnati, comportanti il mero aggiustaggio delle gomme; conseguendone l'attivazione di un rischio eccentrico che il datore di lavoro non avrebbe potuto né prevedere e nemmeno prevenire; ha altresì osservato che il lavoratore stesso non era mai stato ascoltato sulla dinamica dell'incidente, essendo quindi stata omessa la compiuta valutazione in ordine al profilo attinente alla effettiva sussistenza del nesso causale con la violazione delle regole cautelari ascritta all'imputato.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'espletamento di una perizia medico-legale.
Ha dedotto che un ulteriore aspetto rilevante ai fini della valutazione delle concause idonee a interrompere il nesso eziologico con la precedente condotta colposa era costituito dalla condotta dei sanitari intervenuti dopo l'incidente; ha ritenuto che, erroneamente, i giudici di merito non avevano ritenuto contrario rispetto alle buone prassi il mancato espletamento di un esame attinente alla presenza di eventuali lesioni all'esofago; ritenendo che i giudici avrebbero dovuto approfondire la relativa questione mediante espletamento di una perizia, attesa anche la discordanza delle valutazioni operate dai rispettivi consulenti di parte.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato successivamente memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, evidenziando che l'incidente si era verificato quando era ancora pendente il termine per l'aggiornamento del DVR, in relazione all'art. 29, comma 3, TUSL.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).
3. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al nesso di causalità, in relazione al punto specifico attinente alla valutazione del comportamento, deduttivamente, ritenuto abnorme, tenuto dalla persona offesa.
Il motivo, reiterativo di censura già proposta di fronte al giudice di appello, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
3.1 Va quindi premesso - sotto tale aspetto - che l'abnormità del comportamento del lavoratore, idoneo a interrompere il nesso di causalità con la violazione delle regole cautelari imposte al datore di lavoro, nonché agli altri destinatari delle norme antinfortunistiche, è definibile come tale in presenza di una condotta che sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate; il tutto in coerenza con il disposto dell'art. 20 del TUSL in tema di obblighi di comportamento imposti ai lavoratori.
In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 1909 del 12/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289142 - 01; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 - 01).
In sostanza, sulla base dell'esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.
Rilevando, altresì, che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373 - 01, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 27624 - 012), ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n. 4114 del 13/01/2011, n. 4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996 - 01).
Difatti, sul punto, può essere integralmente richiamata la parte motiva di Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; ove è stato rilevato che "in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento", precisandosi quindi che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità dì controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro affidatogli.
3.2 Nel caso in esame, coerentemente con i predetti principi, la Corte territoriale ha quindi evidenziato il carattere meramente assertivo - e non suffragato da riscontri fattuali - delle argomentazioni attinenti al dedotto carattere abnorme ed eccentrico del comportamento del lavoratore.
Elemento in riferimento al quale la sentenza di primo grado aveva evidenziato che il comportamento medesimo (pure se qualificabile come colposo, avendo lo stesso dipendente utilizzato uno strumento di lavoro mai precedentemente adoperato in assenza di preventive istruzioni) fosse comunque riconducibile all'espletamento delle sue ordinarie mansioni corrispondenti all'inquadramento contrattuale; sottolineando, altresì e con motivazione pienamente logica, che l'utilizzo dello strumento, anche se con modalità improprie, doveva ritenersi pienamente prevedibile da parte del datore di lavoro, nel momento in cui questo era stato introdotto all'interno di un locale accessibile da parte di tutti i dipendenti dell'officina; ulteriormente sottolineando, sempre con modalità del tutto coerenti con i predetti principi, che l'imprudenza del lavoratore non costituiva altro che una diretta conseguenza della violazione, a monte, delle regole cautelari indicate nell'esercizio dell'azione penale e, in particolare, della mancanza di formazione dei dipendenti in ordine al corretto utilizzo del dispositivo.
Deve quindi ritenersi del tutto immune dal denunciato vizio di illogicità la conclusione della Corte territoriale, in base alla quale il comportamento del lavoratore non è stato tale da creare alcun rischio eccentrico rispetto a quello il cui governo spettava al titolare della posizione di garanzia.
Considerazioni a fronti delle quali devono considerarsi del tutto apodittiche - e comunque scollegate rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito, condotte sulla scorta delle delineate coordinate interpretative - le deduzioni difensive attinenti all'autonomia dell'iniziativa del lavoratore in ordine all'utilizzo dello strumento e all'estraneità di tale utilizzo rispetto alle mansioni di competenza, dato univocamente smentito dai giudici di merito con argomentazioni logiche e coerenti; così come quelle inerenti allo svolgimento della condotta in assenza della presenza fisica del datore di lavoro.
Mentre, altresì, non assume alcuna rilevanza sul punto - proprio in quanto conseguenza della violazione di una delle specifiche regole cautelari imposte al datore di lavoro e contestate nel capo di imputazione - la deduzione in base alla quale l'utilizzo dello schiumogeno non fosse stato menzionato nel DVR, omissione costituente una diretta conseguenza del colposo mancato aggiornamento tempestivo dello stesso.
Ulteriormente del tutto generica e apodittica è l'argomentazione riguardante la mancata audizione della vittima nei giorni successivi all'incidente, finalizzata a rimarcare un'omissione nell'attività di indagine, che introduce in modo del tutto aspecifico una valutazione di consequenziale illogicità della motivazione.
4. Il secondo motivo attiene, pure, alla valutazione dei giudici di merito in punto di sussistenza del nesso causale, assumendo - da un lato - l'erroneità delle argomentazioni spese in punto di valutazione, sotto tale profilo, del comportamento dei sanitari intervenuti dopo l'incidente e, dall'altro, la mancata assunzione di una prova decisiva individuata nell'assunzione di una perizia medico-legale.
Il motivo è manifestamente infondato in ordine a tutto il complesso delle considerazioni introdotte.
4.1 In riferimento alla dedotta violazione, da parte del giudice di appello, dell'art. 603 cod. proc. pen., per effetto della mancata attivazione dei poteri di integrazione istruttoria allo stesso conferiti, va rilevato che l'istanza di rinnovazione deve essere valutata sulla scorta dei principi della assoluta necessarietà e decisività della prova, in relazione ai quali l'intervento del giudice di legittimità non può che essere ricondotto, prescindendo da strette valutazioni di merito, sui parametri della coerenza e logicità della decisione adottata da parte del giudice di appello.
Specificamente, questa Corte ha rilevato che deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria Il Grande, dep. 2006, Rv. 233391 - 01); essendo il relativo adempimento subordinato a una valutazione, del tutto discrezionale, in ordine all'impossibilità di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).
Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta intanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923), essendo quindi essenziale la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).
D'altra parte, va rilevato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734).
Conseguendone che il motivo può essere esaminato unicamente sotto il profilo della tenuta logico-giuridica della motivazione in punto di mancanza di interruzione del nesso di causalità riconducibile al comportamento dei sanitari intervenuti dopo l'incidente.
4.2 Su tale aspetto, la valutazione dei giudici di merito si pone in linea con l'orientamento di questa Corte, per cui il collegamento causale tra l'azione lesiva imputata e l'evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell'evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale; considerazione che questa Corte ha specificamente enunciato proprio a proposito della eventuale e sopravvenuta condotta colposa da parte dei sanitari che siano intervenuti dopo il perfezionamento di un evento lesivo, la cui condotta colposa commissiva ed omissiva - ancorché di elevata gravità - non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (tra le altre, Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02; Sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, D'Onofrio, Rv. 282285 - 01; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 - 01; Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012, Barbagallo, Rv. 253316 - 01)
In relazione a tale specifico aspetto, deve quindi ritenersi che le considerazioni contenute nel motivo di ricorso - peraltro reiterative di quelle già contenute in sede di appello - siano del tutto apodittiche e generiche e comunque neanche tali, in astratto, da prospettare la sussistenza di un comportamento eccezionale ed abnorme da parte dei sanitari; ciò in quanto, sulla base della stessa prospettazione difensiva, si verterebbe in un'ipotesi di ritardo diagnostico di durata pari a cinque giorni che, anche se eventualmente qualificabile come colposo, non è idoneo neanche in via astratta a configurare una serie causale eccezionale e tale da essere valutata ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
Peraltro, nel fare riferimento alla considerazione di rango processuale inerente alla necessità di esperimento di una perizia, il motivo ha comunque omesso di confrontarsi adeguatamente con le estese motivazioni dei giudici di merito, in punto di valutazione del comportamento dei sanitari, a propria volta fondate sull'adesione rispetto alle conclusioni formulate, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dei tre consulenti del pubblico ministero.
A tale proposito - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi e consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione - deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice di merito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto e, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512).
Nel caso in esame, le considerazioni del ricorrente si palesano del tutto apodittiche e generiche, in quanto sostanzialmente basate sul mancato approfondimento del punto di fatto attinente alla valenza causale della mancata effettuazione di un'indagine strumentale finalizzata all'accertamento di una lesione esofagea.
In ordine a tale profilo, con argomentazioni intrinsecamente coerenti e facenti riferimento all'ampio apparato motivazionale della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato che non esistevano linee guida o buone prassi tali da imporre l'effettuazione del predetto esame strumentale (da eseguirsi con mezzo di contrasto) a fronte di una situazione di imminente pericolo di vita che imponeva la messa in atto di una manovra salvavita decompressiva del torace e che la lesione esofagea, di cui non vi erano evidenze sintomatologiche all'atto del ricovero, costituiva comunque una rarissima conseguenza dei traumi da scoppio di aria esterna; a ciò aggiungendosi, sul piano del giudizio controfattuale (e in relazione a dati ricavati dal giudice di primo grado sulla base della letteratura scientifica), che non esistevano evidenze che la tempestiva cura della predetta lesione avrebbe comunque evitato l'evento letale.
Conseguendone la logica conclusione dell'assenza di elementi di colpa in capo ai sanitari; avendo, altresì, il giudice di primo grado aggiunto la considerazione in base alla quale, anche aderendo alla prospettazione operata dal consulente della difesa, l'omissione diagnostica doveva essere ricondotta a una fattispecie di colpa meramente lieve, evidentemente non idonea a escludere la sussistenza del nesso causale con il grave trauma generato dalla violazione delle regole cautelari ascritta al datore di lavoro.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla va provveduto in ordine alle spese relative all'azione civile; ciò in quanto nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che - anche nel caso in cui non vi sia stata discussione in pubblica udienza, come nel caso di specie - si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, contenente le sole conclusioni, con allegazione di nota spese e senza quindi fornire alcun contributo utile ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03); fermo restando, peraltro, che la relativa memoria è stata depositata oltre i termini previsti dall'art.611, comma 1, cod. proc. pen., sicché la stessa non può comunque essere presa in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2026.
