Corte d'Appello di Catania, 20 aprile 2026, n. 217 - Nullità del contratto di apprendistato per mancata formazione e conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G. promossa da Omissis
Appello - differenze retributive - spese processuali
Fatto
Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, Omissis esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Omissis di Omissis” dal 22.10.2016 al 10.10.2017, data in cui assumeva di avere rassegnato le proprie dimissioni a causa del mancato pagamento delle retribuzioni.
Deduceva che, sebbene fosse stato formalmente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, con la mansione di magazziniere e inquadramento al 5° livello del Omissis di riferimento [id est: Omissis per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi], non aveva svolto la benché minima attività formativa, avendo sempre prestato la propria attività “come un qualsiasi lavoratore subordinato”.
Sosteneva, peraltro, di avere sempre svolto le diverse mansioni di commesso di negozio e cassiere e, saltuariamente, di incaricato alla consegna, e di avere osservato un orario di lavoro settimanale superiore a quello di 24 ore settimanali contrattualmente pattuito. Chiedeva, quindi, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Omissis con mansioni di commesso per oltre quaranta ore settimanali e, conseguentemente, condannarsi la ditta datrice di lavoro al pagamento della somma di € 21.903,30 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie, indennità di cassa e Omissis Si costituiva in giudizio Omissis titolare della ditta individuale “(...)”, contestando integralmente quanto sostenuto dal lavoratore.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa in data Omissis, l'Omissis costituitosi in giudizio in data Omissis, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ente, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda, l'inammissibilità della domanda di condanna di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali poiché generica. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande proposte e di ogni richiesta istruttoria formulata nei suoi confronti.
Con sentenza n. 5150/2023, pubblicata il Omissis, il giudice adito, accertata l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante e disposta CTU contabile, condannava Omissis al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 10.456,60 a titolo di differenze retributive (€ 7644,40), al netto di quanto già percepito, tredicesima (€ 879,11) e quattordicesima mensilità (€ 871,91), indennità per ferie non godute (€ 850,77) e
t.f.r. (€ 950,21), detraendo la somma di € 739,80 a titolo di indennità di mancato preavviso dovuta dal ricorrente al datore di lavoro in ragione delle proprie dimissioni. Condannava altresì il
Omissis al pagamento in favore dell'Omissis delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali accertate dal CTU nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all'Omissis in data Omissis, in assenza di denuncia all'ente previdenziale dell'omissione contributiva o, comunque, di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
Condannava infine il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e dell'Omissis poneva invece definitivamente a carico dell'Omissis le spese di C.T.U., attesa l'ammissione del convenuto soccombente al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice, in particolare, premettendo, in relazione alla posizione dell'Omissis la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale a fronte della domanda del ricorrente volta ad ottenere il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, nel merito riteneva che il ricorrente non avesse allegato gli elementi posti a base della propria domanda di riconoscimento di mansioni superiori di commesso di negozio e cassiere e gli specifici profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta, confrontandoli con le mansioni che deduceva di avere svolto in concreto; riteneva altresì che non fossero state allegate circostanze atte ad indicare la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento attribuitogli, il periodo di svolgimento delle superiori mansioni svolte in concreto e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello reclamato.
Affermava quindi che il ricorrente non aveva provato, come era suo onere, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di magazziniere, reputando inammissibili, poiché generici e valutativi, i capitoli di prova articolati al riguardo.
Riteneva ancora indimostrato lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, precisando che le allegazioni di parte ricorrente, sul punto, risultavano generiche e contraddittorie.
Rilevava inoltre che l'orario di lavoro svolto era oggetto di un capitolo di prova separato e specifico formulato dal datore di lavoro per l'espletamento dell'interrogatorio formale del ricorrente, che però non era comparso all'udienza fissata per tale incombente, né aveva giustificato in alcun modo la mancata presentazione; riteneva pertanto come ammesso ex art. 232 c.p.c. l'orario di lavoro specificato dal datore di lavoro nel proprio articolato, valutato unitamente alle incongruenze nelle allegazioni e deduzioni di parte ricorrente in ordine all'orario di lavoro concretamente svolto.
In merito al contratto di apprendistato osservava tuttavia che il resistente non aveva dimostrato di aver svolto attività formativa nei confronti del lavoratore. Rilevava in proposito che il Omissis aveva prodotto copia del contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.Lgs. n. 81/2015, datato 21.10.2016, non sottoscritto dalle parti, corredato da un piano formativo individuale anch'esso privo di sottoscrizione, e che non aveva fornito alcuna prova di avere svolto attività formativa nei confronti del ricorrente, né alcuna delle attività indicate nel piano individuale sia con riguardo alla formazione teorica che alla fase di addestramento specifico.
Pertanto, quale conseguenza dell'illegittimità del contratto di apprendistato, dichiarava il diritto del Omissis all'inquadramento nel 4° livello retributivo, sì come previsto dal Omissis di settore per l'ordinario svolgimento delle mansioni di magazziniere consegnatario e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive come in precedenza quantificate.
Aggiungeva che non vi era prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi da parte del resistente, al di fuori delle disposizioni di bonifico in favore del lavoratore per un importo € 2891,50 e della somma di € 500,00, che il ricorrente dichiarava di avere percepito in data Omissis. Rilevava che non era stata prodotta alcuna quietanza di pagamento, né prova della consegna delle buste paga e delle somme ivi indicate. Dichiarava inammissibile ex art. 2721 c.c. la prova orale articolata dal Omissis volta a dimostrare il pagamento in contanti della retribuzione.
Riteneva che parte resistente non avesse provato il godimento dei giorni di ferie indicati invece dal ricorrente come ferie non godute e per i quali aveva dedotto il mancato pagamento della prevista indennità.
Precisava altresì che dalle somme dovute al Omissis doveva detrarsi l'importo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, dovendosi escludere la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni poiché dalle allegazioni dello stesso ricorrente risultava che almeno da maggio 2017 in poi il datore di lavoro lo avesse pagato con una certa regolarità, sia pure con qualche ritardo e in misura inferiore, senza che il ricorrente avesse manifestato la volontà di una risoluzione immediata del rapporto di lavoro, né sollecitato il datore di lavoro; peraltro, dall'estratto contributivo versato in atti dall'Omissis emergeva che il ricorrente era stato assunto da Omissis dal 19.10.2017, come dedotto dalla parte resistente.
Infine, poneva a carico di parte resistente il pagamento delle spese di giudizio, senza alcuna compensazione, in considerazione del fatto che la domanda di parte ricorrente era stata accolta in misura superiore alla proposta conciliativa rifiutata per ben due volte dal Omissis.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Omissis con ricorso depositato il 22 gennaio 2024.
Resisteva al gravame Omissis
Si costituiva, altresì, l'Omissis ribadendo tutte le eccezioni già proposte in primo grado e, specificamente, l'eccezione di prescrizione della contribuzione in contestazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 marzo 2026, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
Diritto
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver riqualificato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in assenza di una domanda in tal senso e, dunque, in violazione dei limiti sanciti dall'art. 112 c.p.c.
Assume che “in prima istanza, è necessario ribadire che in nessun atto di causa parte ricorrente ha contestato la mancanza della formazione sul posto di lavoro ed essendo, dunque, una circostanza non controversa, non ha necessità di essere provata”. Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice, ove avesse voluto definire la controversia in ragione di una questione rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto, preliminarmente, portare a conoscenza le parti di tale intento, concedendo alle stesse la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa.
Deduce che “in quella sede, infatti, si sarebbe potuto dare
occasione, per la prima volta, al sig. Omissis di fornire il Omissis del
Omissis per le competenze del sig. Omissis nel quale si comprova l'avvenuta formazione svolta alle dipendenze dell'odierno appellante - documento che oggi si fornisce in comunicazione al presente atto (all.to n. 5) -. Formazione che, comunque, è necessario sottolinearlo, non si è portata a compimento a causa del sig. Omissis il quale ha interrotto il proprio rapporto lavorativo anzitempo”.
2. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errato riparto delle spese di lite.
Sostiene che, alla luce della fondatezza delle doglianze di cui al primo motivo, le spese sia del resistente che del terzo chiamato avrebbero dovuto seguire il principio della soccombenza ed essere poste a carico dell'odierno appellato.
Deduce quindi, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in applicazione del principio di causalità, la parte soccombente non è tenuta a rifondere le spese nei confronti del terzo, ove la chiamata in causa sia avvenuta su iniziativa della parte vittoriosa.
3. Omissis proposto dal Omissis è infondato.
3.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonché delle previsioni di cui all'art. 101 c.p.c.
Come più volte chiarito dalla Corte di cassazione, “ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 1621/2026).
La Suprema Corte, con argomentazioni che questo Collegio condivide, ha, altresì, precisato che il giudice di merito ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero delle eccezioni, nonché quello di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, e ciò anche in senso difforme dalle eventuali indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto nel caso in cui sostituisca la domanda proposta con una domanda diversa fondata su fatti costitutivi o realtà fattuali non dedotti e allegati in giudizio dalle parti (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. n. 3336/2026).
Nella specie non vi è dubbio che Omissis abbia contestato la validità del contratto di apprendistato professionalizzante. Al riguardo, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio si legge che “il rapporto intercorso tra le parti, erroneamente indicato dal datore di lavoro nella comunicazione obbligatoria Omissis del 21.10.2016 come apprendistato personalizzante di fatto si è svolto come un contratto di lavoro a tempo indeterminato full - time … Non veniva svolta inoltre la benché minima attività formativa e il ricorrente prestava attività lavorativa non come un apprendista ma, diversamente, come un qualsiasi lavoratore subordinato. Il datore di lavoro, anzi, nell'ultimo periodo lavorativo ha persino dato incarico al sig. Omissis di occuparsi della formazione di un lavoratore assunto da poco, sig. (...)”.
Inoltre, nelle conclusioni del medesimo atto si chiede di “ritenere e dichiarare che il sig. Omissis ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 22.10.2016 al 10.10.2017…”, sebbene con le diverse mansioni di commesso; ha rivendicato quindi il diritto a percepire differenze retributive in relazione al concreto svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Del resto, il medesimo appellante, nel costituirsi in primo grado, ha dedotto che il Omissis “veniva assunto per la durata di tre anni, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per il conseguimento, attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione delle necessarie competenze, della qualifica di magazziniere consegnatario, livello 5, svolgendo un orario settimanale di lavoro di ore 24, distribuito nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 a settimane alterne”.
Lo stesso ha altresì precisato che “il lavoratore veniva seguito dal datore di lavoro, il quale gli impartiva le relative istruzioni in base alla qualifica di magazziniere consegnatario così come previsto in contratto. Infatti, il ricorrente aveva il compito di provvedere alla consegna della merce commissionata dai clienti”; ha altresì prodotto il contratto di lavoro e il correlato piano formativo individuale, ancorché privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti e, pertanto, sprovvisti di alcun effettivo e concreto valore probatorio.
Ne consegue che nella statuizione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'illegittimità del contratto di apprendistato non può ravvisarsi l'asserita violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., né tanto meno l'eccepito contrasto con l'art. 101, comma 2, c.p.c., non avendo il giudice posto alla base della propria decisione una questione rilevabile d'ufficio non oggetto di contraddittorio tra le parti.
Tanto premesso, con riferimento al contratto di apprendistato occorre ora evidenziare che l'elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto di apprendistato; l'inadempimento degli obblighi formativi integra dunque un vizio che, incidendo elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c. (la causa), determina la trasformazione ex tunc del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto.
Il suddetto principio, enunciato dalla Corte di cassazione sia con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 276/2003, art. 49 (cfr. Cass. ord. n. 16595/2020, secondo la quale quando l'inosservanza degli obblighi formativi sia tale da non consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto; v. anche Cass. n. 10826/2023, che individua nell'elemento formativo la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante), sia in relazione alla successiva disciplina introdotta con D.Lgs. 167/2011 (cfr. Cass. n. 6704/2024, che ritiene valide anche in relazione a tale disciplina le considerazioni esposte con sentenza n. 10826/2023 in ordine all'elemento formativo quale causa del contratto di apprendistato professionalizzante), è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015, applicabili ratione temporis al caso di specie.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “non diversamente che in passato, anche nell'attuale assetto ordinamentale la tipologia contrattuale dell'apprendistato ha come principale obiettivo quello di promuovere la formazione e l'occupazione giovanile, favorendo l'accesso al mondo del lavoro e l'acquisizione di competenze e professionalità specifiche. Benchè abbia flessibilizzato il regime della forma - richiesta ora solo ad probationem (art. 42,1 comma "il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova) - il D.Lgs. 81/2015 non ha intaccato la rilevanza del requisito causale del contratto in discorso come risulta dall'art. 41, comma 1 il quale prevede che "
Omissis è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani". Omissis formativo deve essere osservato con la redazione in forma scritta (a fini probatori) del piano formativo e il datore lavoro che intende assumere un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al Omissis per l'impiego competente. Il datore di lavoro è poi obbligato a corrispondere all'apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, non solo la controprestazione retributiva, ma anche la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale. Il mancato rispetto dell'obbligo formativo comporta, pertanto, una deviazione dalla causa tipica che qualifica la speciale tipologia contrattuale costituita dall'apprendistato da cui consegue la nullità del contratto e la sua conversione nel tipo realmente esistente, dal momento che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane "la forma comune di rapporto di lavoro" anche nell'ordinamento delineato dal D.Lgs. n. 81/2015 (art. 1)” (cfr. sez. lav. n. 6990/2025).
Orbene, alla stregua dei principi di diritto enunciati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che nel caso in esame il datore di lavoro non abbia dato prova dell'adempimento dei propri obblighi formativi, secondo il lavoratore non assolti.
Sotto tale profilo si osserva che nel giudizio di primo grado il Omissis ha prodotto il contratto di apprendistato recante le generalità delle parti del rapporto e la data del 21.10.2016 ed il relativo piano formativo, riferito al medesimo contratto, tuttavia non firmati da alcuna delle parti del rapporto di lavoro. Solo in appello lo stesso ha prodotto un “Omissis formativo del cittadino” - recante una data di ultimo aggiornamento del 30.9.2017 e la firma del solo Omissis - nonchè il contratto di apprendistato professionalizzante ed il piano formativo individuale sottoscritti entrambi dalle parti del rapporto di lavoro, unitamente ad un verbale di avvenuta attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro datato 22.10.2016 (depositati telematicamente in data Omissis, a seguito della costituzione del nuovo procuratore dell'appellante).
In merito a tale produzione documentale effettuata in appello, senz'altro tardiva, ritiene il Collegio che non ricorrano neppure i presupposti di cui all'art. 437 co. 2 c.p.c. per l'ammissione in giudizio quale prova indispensabile ai fini della decisione.
Al riguardo si osserva che il contratto di apprendistato professionalizzante (con allegato piano formativo individuale articolato in una fase di formazione teorica ed in una di addestramento specifico) ed il “libretto formativo del cittadino” (contenente un prospetto della formazione articolato in una fase destinata alla prevenzione antifortunistica, una fase di formazione teorica ed una di formazione teorico-pratica), sottoscritto dal solo datore di lavoro e non anche dal presunto apprendista, offrirebbero al più prova del percorso formativo previsto per il corretto svolgimento dell'apprendistato, ma non dell'effettivo svolgimento della prescritta formazione e, quindi, dell'effettivo e compiuto adempimento dell'obbligo formativo gravante sul datore di lavoro. In assenza di prova dell'adempimento dell'obbligo formativo, il cui onere grava pacificamente sul datore di lavoro, stante la nullità del contratto di apprendistato per carenza dell'attività formativa, correttamente il primo giudice ha ritenuto che tra le parti sia intercorso un ordinario rapporto di lavoro (a tempo parziale) per lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni di magazziniere consegnatario con inquadramento - conforme alle previsioni del Omissis applicato - nel 4° livello, alla stregua del principio di diritto secondo il quale “l'inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi formativi comporta la trasformazione, sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicchè ai lavoratori va riconosciuto "ex tunc" il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. del 19.02.2015 n. 3344, parimenti, Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373 ...) (Cass. Sez. L 275 del 9.1.2019).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale, in via generale, in ipotesi di inadempimento contrattuale, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (nel caso di specie il contratto di apprendistato professionalizzante), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 275/2019: “l'onere dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe al datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di non avere potuto adempiere all'obbligo formativo per cause imputabili all'apprendista. Spetta cioè all'azienda dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato, escludendo altresì ogni colposa omessa collaborazione da parte del diretto interessato, in tali casi, dovendo il datore di lavoro quantomeno dimostrare l'effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte e la mancata partecipazione agli stessi da parte del lavoratore”).
3.2. È, parimenti, infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato il capo di sentenza relativo alle spese di lite sotto il duplice profilo della violazione del principio di soccombenza e della violazione del principio di causalità “essendo le spese di giudizio a carico della parte che ha provocato la necessità del processo”.
Quanto all'asserita violazione del principio di soccombenza, il motivo si reputa assorbito in ragione del rigetto della prima censura.
La doglianza relativa alla violazione del principio di causalità è pure priva di pregio. La Corte di cassazione ha ripetutamente sostenuto che la regolamentazione delle spese di giudizio è retta dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione, secondo il quale le spese di giudizio sono a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo. Omissisà del principio in parola, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è correlata non all'iniziativa della parte che ha chiamato in causa il terzo - peraltro evocato in giudizio in ragione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale in considerazione della domanda volta alla regolarizzazione contributiva - ma alla parte che, con la propria condotta, abbia reso necessario il ricorso alla tutela giudiziale (secondo Cass. II, 6.4.2023, n. 9457, “ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo”.
La statuizione di condanna dell'odierno appellante al pagamento, in favore dell'appellato e dell'Omissis delle spese di primo grado è, dunque, corretta. 4. Quanto all'eccezione di prescrizione genericamente riproposta dall'Omissis in questo grado di giudizio, questa deve reputarsi inammissibile alla luce dell'espressa pronuncia sul punto del giudice di prime cure (di condanna del
Omissis al versamento delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate dal
C.T.U. - pag. 3 relazione depositata in data Omissis - “nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all'Omissis in data 5 agosto 2022”), tale da richiedere, in caso di dissenso o censura, la proposizione di appello incidentale. 5. Per questi motivi, l'appello proposto da Omissis deve essere rigettato.
6. Ex art. 91 c.p.c. l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato Omissis e dell'Omissis liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (in relazione alle differenze retributive riconosciute al lavoratore per la posizione di quest'ultimo e per i contributi dovuti sulla maggiore retribuzione in relazione alla posizione dell'Omissis e dell'attività difensiva svolta dalle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono per l'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 2906,00 in favore di Omissis oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, ed in € 1458,00 in favore dell‘Omissis oltre rimborso spese generali al 15%.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
