Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2026, n. 28466 - L'obbligo di sicurezza non si ferma nemmeno quando il cantiere è sospeso: obbligo del CSE di aggiornare il PSC anche in assenza di lavorazioni
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Piano operativo di sicurezza
- Rischio da Interferenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente
Dott. BATTISTINI Massimo - Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere
Dott. BADAS Silvia - Relatore
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da: A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Costantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Mittica che si è si riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito sulle memorie depositate dall'avv. Pignatelli in data 27 marzo 2026 in cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto
1. Con sentenza in data 10 novembre 2025, il Tribunale monocratico di Napoli, condannava A.A. alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81 dal 2008 per avere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori.
2. Avverso questa sentenza ricorre A.A., tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Angelo Pignatelli, affidando il ricorso a due motivi di seguito riportati.
2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 81 del 2008 per essere stato ritenuto sussistente l'obbligo di adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento nonostante il cantiere fosse sospeso e non vi fosse stata alcuna evoluzione dei lavori.
Si assume che la norma in discorso, la cui ratio risiede nella tutela dei lavoratori presenti in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e in caso di interferenza tra imprese, non possa trovare applicazione nel caso di un cantiere non operativo, chiuso in quanto sottoposto a sequestro, non essendovi lavorazioni in corso, con conseguente esclusione del rischio interferenziale e dunque della necessità di aggiornare il PSC (si cita, fra le tante, Sez. 4, n. 44944 del 08/09/2021)
2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria, sia in relazione all'affermazione che il cantiere dovesse considerarsi attivo, in virtù della presenza della gru e altri macchinari di lavorazione, nonostante il dato, incontestato, della sua chiusura e della concreta inaccessibilità, sia in ordine all'asserito mancato aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento pur in difetto di prova dell'esecuzione di lavori successivamente alla nomina del ricorrente quale coordinatore per la sicurezza.
Si deduce che il A.A. il 13/01/2022 era subentrato a un precedente coordinatore, che aveva già redatto e depositato il PSC, quando il cantiere era già sotto sequestro, i lavori sospesi, e per di più non avrebbe avuto nessuna possibilità di accedere al cantiere; di conseguenza nel nuovo piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dall'ingegner A.A., di cui si dà atto nella documentazione acquisita in dibattimento, erano correttamente riportate le lavorazioni già eseguite, mentre non poteva contenere alcuna indicazione della fase lavorativa successiva; tuttavia nella sentenza si afferma che il ricorrente non avrebbe adeguato il piano all'evoluzione dei lavori e alle relative modifiche intervenute successivamente alla sua nomina, in totale assenza di riscontri sul punto ed in aperta contraddizione con quanto dichiarato dal teste B.B..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, si è riportato alla memoria scritta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato, atteso che l'omesso aggiornamento del nuovo piano di sicurezza integra la fattispecie contravvenzionale contestata, sia che fosse errato il piano originario antecedente al subingresso del professionista, sia che questi non lo abbia aggiornato in ragione degli interventi comunque effettuati, e declinato in fatto, nella parte in cui vorrebbe accreditare la tesi della assoluta assenza di lavori nel cantiere durante il periodo in cui ricopriva l'incarico, senza considerare gli argomenti logici e fondati sul quadro probatorio svolti dal Tribunale che evidenziavano la circostanza che la chiusura all'atto del controllo non corrispondesse alla mancata operatività dello stesso, atteso che il piano non registrava lavori comunque svolti.
4. Il difensore del A.A. ha depositato memorie di replica con le quali ha insistito per l'annullamento, senza o con rinvio, della sentenza impugnata, ribadendo che le censure non sono versate in fatto e investono l'erronea applicazione dell'art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al presupposto fattuale della asserita evoluzione dei lavori successiva alla nomina del ricorrente, nonostante il cantiere fosse sospeso, chiuso e inaccessibile; oltretutto la tesi della originaria erroneità del piano, da ultimo introdotta dal Procuratore Generale, non coincide né con la rubrica né con la motivazione del Tribunale; fermo restando il fatto che il Tribunale avrebbe del tutto ignorato il tema della concreta esigibilità dell'adempimento contestato.
Diritto
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. La doglianza sottoposta richiede una valutazione dell'effettivo contenuto dispositivo dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 158 stesso D.Lgs.
Va premesso, per una migliore intellezione del caso, che il D.Lgs. n. 81 del 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL), definisce, all'articolo 89, due differenti figure di coordinatore, la lett. e) descrive la figura del "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, .... denominato coordinatore per la progettazione", cioè il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91", la lett. f) si occupa della diversa figura del "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ..denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ... "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all' articolo 92", proprio in quest'ultimo ruolo il ricorrente è chiamato a rispondere del reato in contestazione.
Ebbene, l'art. 92 del TUSSL nel definire gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, della cui violazione il ricorrente è chiamato a rispondere, prevede che questi, in primo luogo, verifichi (lett. a) "l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100" (PSC), suoi ulteriori compiti, per quanto qui d'interesse, sono poi quello di verificare "l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo", ma anche (lett. b) di adeguare il PSC "in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere" e di verificare "che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza". In tale seconda ipotesi si colloca la posizione del ricorrente, chiamato a svolgere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere, in sostituzione di un collega che aveva curato la prima fase.
2.2. Al di là del momento in cui interviene la figura del ricorrente, questa Corte di legittimità, pronunciandosi in materia di infortuni sul lavoro, ha già avuto modo di chiarire che sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l'esecuzione delle opere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano i rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere, con la differenza che al primo compete la loro individuazione, analisi e valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e al secondo l'organizzazione del cantiere (Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280955 - 01), i compiti che quest'ultimo è chiamato a svolgere non sono pertanto limitati alla, seppur prevalente, valutazione del rischio interferenziale tra le varie lavorazioni in corso, essendo chiamato anche a vigilare operativamente sul cantiere in relazione alla sua dimensione statica, tale eventualità non essendo affatto esclusa dall'apparato normativo richiamato e, del resto, costituendo un'inferenza illogica la pretesa difensiva che il piano di sicurezza e coordinamento, che si riferisce al cantiere, sia operativo solo quando vi sono delle lavorazioni in corso disinteressandosi della sicurezza dell'area in se' anche in relazione al possibile accesso di estranei.
2.3. Sotto altro profilo va altresì considerato l'obbligo di costante aggiornamento del PSC "in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute", quale previsto dall'art. 92 lett. b) del TUSSL che non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte.
Sebbene le lavorazioni siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l'accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni.
2.3. Tali conclusioni, va rimarcato, non sono affatto escluse dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 - 01), incentrato sulla diversa questione del discernimento tra i compiti di alta vigilanza e quello, demandato ad altre figure, di puntuale controllo delle lavorazioni, fermo comunque l'obbligo immanente di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, che, nell'evidenza, ben può comprendere anche un'interruzione del cantiere e, come nel caso in esame, la collocazione di attrezzature potenzialmente pericolose, quali una gru, che non possono non essere considerate nel piano di sicurezza e coordinamento attualizzato (in termini non dissimili, seppur principalmente incentrate sulla problematica delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale Sez. 4, Sentenza n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026 - 01; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735 - 01).
3. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
3.1. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203 - 01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01).
3.2. Il ricorrente invece nel lamentare la carenza motivazionale per non avere il Tribunale coerentemente argomentato in ordine ad alcuni passaggi, riportati nel ricorso, delle dichiarazioni del teste B.B. e del consulente tecnico della difesa Capasso, in ordine all'epoca in cui erano intervenute le modifiche del cantiere e se queste potessero essere antecedenti ovvero successive al deposito del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) aggiornato da parte del A.A., anche al fine di fondare su di esse una presunta inaccessibilità del cantiere tale da impedire qualsiasi attività da parte del ricorrente nel suo ruolo tecnico, mira a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
3.3. In disparte la questione dell'ipotetico sequestro del cantiere, costituente una mera allegazione del ricorrente, confutata dal giudice di merito e oggi asetticamente riproposta, la banale considerazione del fatto che il dirigente della Asl ingegner B.B., durante il sopralluogo ispettivo presso il cantiere edile, abbia potuto agevolmente constatare, pur senza accedervi, che vi erano svariate lavorazioni, puntualmente descritte, segnate come in corso nel Piano di sicurezza e coordinamento presentato dal A.A., ma in realtà non più attive, già eseguite, evidenzia in termini netti e inequivoci - da cui la manifesta infondatezza del motivo - che, al di là dell'incoerenza dell'assunto (atteso che l'accettazione dell'incarico importa, in termini logico deduttivi e salvo un deliberato proposito criminoso, anche la valutazione di poterlo svolgere secondo le bonae leges artis), la tesi che il ricorrente si fosse trovato nella concreta impossibilità di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto il cantiere non era, neppure a lui, accessibile, costituisce l'ennesima istanza rivalutativa del percorso logico e coerente svolto dal Tribunale.
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 2 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2026.
