Cassazione Penale, Sez. 4, 03 agosto 2026, n. 29350 - Responsabilità della società ex art. 2049 c.c.: la condanna consegue al fatto illecito del preposto, a prescindere dall'assoluzione del legale rappresentante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO.I.GE.A Spa, quale responsabile civile
nel procedimento nei confronti di
A.A. nato a O il (Omissis)
avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile B.B., avv. Sergio Rando, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata quanto alle statuizioni civili nei confronti dell'imputato e del responsabile civile;
udito l'avv. Luigi Condoluci per la SO.I.GE.A Spa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento in data 08/01/2020, che aveva condannato A.A. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile in solido con il responsabile civile SO.I.GE.A Spa, dichiarava non doversi procedere nei confronti del A.A. per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza impugnata, in particolare - per quel che qui interessa - al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Il responsabile civile SO.I.GE.A Spa, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 154, 157, 171 e 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere valida la notifica della citazione del responsabile civile, nonostante fosse stata effettuata non nella sede legale della società ed in favore di tale C.C., che non rivestiva più la carica di legale rappresentante; che la notifica presso la sede secondaria è legittima solo ove il primo necessario tentativo presso la sede legale non sia andato a buon fine; che agli atti non vi è traccia di una notifica tentata presso la sede legale non andata a buon fine; che, peraltro, da una corretta consultazione del sito internet della società, risulta che la sede legale è in R, mentre quella di S è una delle tante sedi operative di cui dispone la società; che la C.C. non era né persona addetta alla sede, non essendo all'uopo sufficiente la qualità di socia; che dalla consultazione della ricevuta di spedizione della raccomandata risulta che la stessa sia stata ricevuta da una non meglio qualificata cugina; che con la costituzione era stato eccepito il vizio della notifica; che, in conclusione, la nullità della notifica ha compromesso l'assistenza e la rappresentanza del responsabile civile, costituitosi solo all'udienza del 27/11/2019, dunque, al termine del processo di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Rileva che il reato era prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado; che, invero, escludendo ai fini del calcolo del termine di prescrizione, quello di centoottanta giorni per le tre udienze indicate del 09/11/2016, del 08/03/2017 e del 04/04/2018, deve ritenersi che il reato per cui è processo fosse estinto al 05/08/2019, dunque, anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado; che, in ogni caso, pur volendo ritenere non documentato l'impedimento della difesa per l'udienza del 04/04/2018, in tal modo calcolando il termine integrale della sospensione, pari a sei mesi e tredici giorni, oltre ai centoventi giorni di cui alle udienze del 09/11/2016 e del 08/03/2017, il termine di prescrizione sarebbe comunque maturato a dicembre 2019, cioè prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 649 e 414 cod. proc. pen. Evidenzia che la vicenda per cui si procede è la stessa del procedimento n. 961/2012 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, conclusosi con l'archiviazione, avendo il Pubblico Ministero ritenuto la notizia di reato infondata, in quanto le lesioni sono state giudicate frutto di un infortunio accidentale; che, invero, si tratta dei fatti avvenuti il 05/02/2012, che hanno visto B.B. infortunato ed individuato come persona offesa del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e al D.Lgs. n. 81 del 2008; che, invece, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione difensiva, valorizzando la diversità soggettiva e, segnatamente, la circostanza che il procedimento archiviato era contro ignoti; che, tuttavia, tale circostanza è riconducibile alla inutilità dell'accertamento, tenuto conto che la vicenda fu ritenuta priva di rilevanza penale e, appunto, non ascrivibile a terzi; che, inoltre, non è dato rinvenire in atti un decreto autorizzativo alla riapertura delle indagini, che avrebbe potuto giustificare la prosecuzione dell'iter investigativo; che il principio del né bis in idem opera anche in presenza di un decreto di archiviazione; che, dunque, non può essere esercitata l'azione penale anche in presenza di provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell'art. 649 cod. proc. pen., come il decreto di archiviazione seguito dalla riapertura delle indagini da parte dello stesso pubblico ministero senza l'autorizzazione del giudice, prescritta dall'art. 414 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 27 del 1995 e Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro).
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla persona offesa. Rappresenta che la condotta abnorme del lavoratore ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta del titolare della posizione di garanzia e l'evento dannoso; che sul punto la motivazione del provvedimento impugnato è apodittica, atteso che non si fa carico delle critiche mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado; che, invero, il disattendere le direttive aziendali in materia di sicurezza sul lavoro non si può qualificare come un normale comportamento; che, inoltre, non vi è traccia di alcuna valutazione in ordine alla condizione ed allo stato dei luoghi ed alla stessa ammissione del lavoratore di aver tenuto una condotta imprudente, rinvenendosi in sentenza solo il richiamo alla responsabilità del capocantiere, che non avrebbe impedito l'evento, senza alcuna argomentazione ulteriore.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 538, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla condanna in solido del responsabile civile con l'imputato A.A. Osserva che la sentenza di primo grado pur avendo assolto la legale rappresentante della SO.I.GE.A Spa, C.C., soffermandosi anche sul corretto operato della società nella gestione della formazione e della sicurezza, ha poi condannato l'ente in solido con il dipendente preposto; che tale motivazione è contraddittoria, atteso che ha mandato esente da responsabilità il legale rappresentante, perché irreprensibile nella gestione della sicurezza dei lavori, ma poi ha condannato la stessa società, in violazione l'art. 538, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale il responsabile civile è condannato in solido quando è riconosciuta la sua responsabilità; che, inoltre, è stata prodotta in giudizio la delega di funzioni rilasciata già nel 2010, a riprova di come la società fosse debitamente organizzata e strutturata in materia di sicurezza sul lavoro; che, a fronte di ciò, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la solidarietà comporta che il creditore possa chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori; che la sentenza impugnata precisa in maniera criptica che la circostanza che il datore di lavoro non sia stato ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non fa venire meno il vincolo solidale che esiste tra l'ente ed il dipendente nella qualità di preposto; che, al contrario, il vincolo di solidarietà non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il preposto abbia concorso nel cagionare l'evento; che la sentenza impugnata non indica quale sia la condotta che si imputa alla società responsabile civile per giustificare la condanna ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen.
3. In data 05/06/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva con allegata documentazione nell'interesse della parte civile, con cui si chiede la conferma della decisione, quanto alle statuizioni civili, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, a mente dell'art. 145 cod. proc. civ., la notifica alla persona giuridica si esegue mediante consegna della copia presso la sede della stessa al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere gli atti o ad altra persona addetta ad essa, purché in modo non occasionale.
L'art. 46, comma 2, cod. civ. prevede che, qualora la sede legale dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto o nel Registro delle Imprese sia diversa dalla sede effettiva (che è quella dove si svolge concretamente l'attività direttiva e amministrativa), i terzi possono considerare quest'ultima come la sede della società. Tale equiparazione delle sedi comporta che, per la validità della notifica presso la sede effettiva, non è necessario che la stessa sia stata tentata infruttuosamente prima presso la sede legale.
La giurisprudenza di legittimità, quanto al soggetto che riceve l'atto, ha affermato che, ai fini della regolarità della notifica di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.) - senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni (Sez. 5 civ., ord. n. 32981 del 20/12/2018, Rv. 652117 - 01; Sez. 6-5 civ., n. 27420 del 20/11/2017, Rv. 646424 - 01) - è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (Sez. 5 civ., ord. n. 32981 del 20/12/2018, Rv. 652117 - 01; Sez. 6-5 civ., ord. n. 27420 del 20/11/2017, Rv. 646424 - 01). In altri termini, la disposizione dell'art. 46, comma 2, cod. civ., vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede effettiva, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Sez. 6-5 civ., ord. n. 13954 del 05/06/2017, Rv. 644936 - 01; Sez. 5 civ., n. 3516 del 07/03/2012, Rv. 621931 - 01).
Nel caso di specie, la notifica della citazione del responsabile civile è stata effettuata presso la sede indicata nel sito internet della società (trattasi di accertamento in fatto, compiuto dal giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità) ed è stata ricevuta da una socia, C.C.
Dunque, la notifica è valida, essendo stata effettuata presso la sede effettiva ed amministrativa della società a persona che non ha contestato la qualità di incaricato e, comunque, non ha provato come inesistente tale qualità (invero, detta prova, che incombe su chi tale inesistenza eccepisce, nel presente procedimento non è stata fornita).
1.2. Manifestamente infondato, oltre che posto in termini generici, è il secondo motivo.
Si osserva che il reato risulta commesso in data 05/02/2012, con termine ordinario di prescrizione di anni sette e mesi sei al 05/08/2019, cui devono essere aggiunti i periodi di sospensione di sessanta giorni ognuno, conseguenti ai rinvii disposti all'udienza del 09/11/2016 ed all'udienza del 08/03/2017, per legittimo impedimento rispettivamente del difensore dell'imputato e di quello della parte civile e, infine, l'intero periodo di sospensione dal 04/04/2018 al 17/10/2018, determinato dalla richiesta di rinvio del difensore dell'imputato, senza che fosse stato documentato il legittimo impedimento (si legge nel verbale di udienza che il difensore della C.C. aveva fatto pervenire istanza di rinvio per motivi di salute "riservandosi di produrre idonea certificazione medica"). Sommando i periodi di sospensione - pari complessivamente a mesi dieci e giorni tredici - al termine di prescrizione ordinario, si giunge al 18/06/2020, dunque, ad una data successiva a quella in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado (08/01/2020).
1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che manca l'identità soggettiva dell'imputato, atteso che nel procedimento archiviato si procedeva contro soggetti da identificare, dunque, né nei confronti di C.C., né nei confronti di A.A., imputato nel presente procedimento. Ed invero, in tema di né bis in idem, la giurisprudenza di legittimità ha affermato -richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia non solo corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), ma anche con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv. 288633 - 01; Sez. 1, n. 41867 del 24/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 - 01; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387 - 01). Dunque, l'identità del fatto ai fini della applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. presuppone l'identità soggettiva di coloro nei confronti dei quali è esercitata l'azione penale, che, nel caso di specie, come si è accennato, manca, tenuto conto che nel procedimento archiviato non erano stati iscritti nel registro degli indagati soggetti individuati.
1.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 - 01; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313 - 01; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991 -01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). È stato, altresì, chiarito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore sia idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914 - 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603 - 01). Peraltro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 - 01).
Le disposizioni antinfortunistiche, invero, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 - 01; Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497 - 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha bene evidenziato che il comportamento del lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, atteso che la condotta era inerente proprio all'attività lavorativa demandatagli, consistente nel ripristino di un cavo elettrico spezzatosi, che avrebbe dovuto essere riposizionato su un palo metallico; che la qualità di preposto, anche solo di fatto, del A.A. imponeva un attento controllo sui rischi connessi all'attività in corso, al fine di evitare di esporre a pericolo la salute del lavoratore; che, invece, il preposto, pur avendo impartito personalmente l'ordine all'operaio, aveva poi omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'attività da questi svolta, in tal modo consentendogli di utilizzare i ramponi per salire sul palo in modo non corretto, anche in considerazione della situazione dei luoghi al momento dell'intervento.
1.5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo.
Ritiene il Collegio che la società ricorrente, quale responsabile civile, risponda dei danni cagionati al lavoratore, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 12258 del 24/02/2026, Benvenuti, Rv. 289666 - 01), dà luogo ad una forma di responsabilità, sostanzialmente oggettiva, che si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda. In buona sostanza, quando un soggetto, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore (tra le tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666 - 01).
Dunque, per l'integrazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile ciò che connota la responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. è la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del 24/01/2007, Rv. 594385 - 01).
La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è consolidata nel ritenere che la norma espressa dall'art. 2049 c.c. debba trovare applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile.
Se così è, a nulla rileva la circostanza per la quale la legale rappresentante della SO.I.GE.A Spa sia stata mandata assolta, atteso che, ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (Sez. 3 civ., ord. n. 29448 del 14/11/2024, Rv. 673000 - 01).
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado è stata riconosciuta la responsabilità penale del caposquadra A.A. (essendosi limitata la sentenza impugnata a rilevare l'intervenuta prescrizione del reato), elemento questo sufficiente a far sorgere la responsabilità dell'ente ex art. 2049 cod. civ., a prescindere dalla colpa del legale rappresentante della società, dunque, a titolo di responsabilità oggettiva per il solo fatto illecito commesso dal dipendente.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.
3. Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile B.B., che si liquidano in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile B.B., liquidate in Euro tremila, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Sergio Rando, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2026.
