Cassazione Penale, Sez. 4, 10 ottobre 2026, n. 35771 - Infortunio mortale durante i lavori di tinteggiatura: responsabilità penale del RSPP per omessa segnalazione del rischio interferenziale


 

Nota a cura di Dui Pasquale, Beccaria Luigi Antonio, in NT+ Lavoro, 29.10.2026, "Rischi interferenziali, l’RSPP risponde dell’omessa segnalazione del DUVRI"



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Relatore

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.



Fatto


1. Con sentenza del 2.10.2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22.2.2024 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 113 e 589, primo e secondo comma, cod. pen. A.A. era stato chiamato a rispondere del reato in cooperazione colposa con B.B., C.C. ed D.D., le cui posizioni erano state separate nel corso dell'udienza preliminare, dopo che i rispettivi difensori avevano chiesto l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.

2. La vicenda attiene all'infortunio mortale occorso il 5.6.2020 a P. S. presso lo stabilimento della Resilia Srl in Samarate.

2.1. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, S., titolare dell'omonima impresa individuale, stava eseguendo, insieme a D.D., titolare dell'impresa individuale alla quale erano stati affidati i lavori, opere di tinteggiatura all'interno del magazzino denominato "M16". Mentre si trovava su un trabattello, con il piano di calpestio posto a circa 3,4 metri dal suolo, intento a verniciare la parte centrale del timpano della capriata n. 3, la struttura veniva urtata da un carrello elevatore condotto da C.C., dipendente della Resilia Srl.
Il carrellista, impegnato nel trasporto di un carico voluminoso che gli impediva la visuale anteriore, procedeva in retromarcia dal magazzino "M16" verso il magazzino "M12" e, giunto in corrispondenza della capriata n. 3, urtava con la parte posteriore sinistra del mezzo la piastra di fissaggio di una ruota del trabattello.

A seguito dell'impatto, la struttura ruotava sul proprio asse e S. perdeva l'equilibrio, precipitando al suolo e decedendo per le lesioni cranio-encefaliche riportate.

2.2. Nell'originaria imputazione, le condotte causalmente concorrenti nella verificazione dell'evento erano riferite, oltre che ad A.A., a B.B., quale procuratore speciale della Resilia Srl munito di delega del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008; a D.D., quale titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di tinteggiatura; e a C.C., quale lavoratore della società committente e conducente del carrello elevatore.

A B.B. erano contestate l'omessa informazione delle imprese esecutrici sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, con particolare riguardo alla circolazione dei carrelli elevatori, l'omessa cooperazione e il mancato coordinamento nell'attuazione delle misure prevenzionali, nonché la mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). A D.D. erano addebitate l'omessa cooperazione con la committente e con l'impresa di Setaro e il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione rispetto ai rischi interferenziali.

A C.C. era contestato di non avere valutato la posizione di Setaro durante la manovra in retromarcia del carrello elevatore. A D.D. era stato altresì contestato, in separato capo di imputazione, il delitto di cui all'art. 452-septies cod. pen., per avere modificato, subito dopo l'infortunio, l'assetto del trabattello, spostando due assi del piano di calpestio.

2.3. A.A. rivestiva, dal 14.1.2020, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Resilia Srl, quale consulente esterno della società.

I giudici di merito hanno accertato che il Direttore di stabilimento M.V., dopo avere contattato D.D. per l'esecuzione delle opere di tinteggiatura, aveva informato A.A., con comunicazione del 6.5.2020, che nei primi giorni del successivo mese di giugno un imbianchino titolare di partita IVA e munito di trabattello avrebbe svolto lavori presso lo stabilimento, chiedendogli quali documenti fosse necessario acquisire. A.A. aveva indicato, fra l'altro, la visura camerale, il documento unico di regolarità contributiva e la documentazione relativa al trabattello.

II 28.5.2020 Villa aveva trasmesso all'imputato la documentazione relativa ai lavoratori autonomi coinvolti.

Secondo quanto ricostruito dai giudicanti, alla richiesta di A.A. circa l'attività da svolgere Villa aveva risposto, nella stessa data, "imbiancare".

2.4. Al ricorrente è stato contestato di non avere segnalato al delegato del datore di lavoro l'obbligo di elaborare il DUVRI per le lavorazioni oggetto dell'appalto, adempimento che avrebbe consentito di individuare il pericolo derivante dalla presenza simultanea, all'interno del "M16", del carrello elevatore utilizzato da C.C. e delle persone e attrezzature delle imprese esecutrici, nonché di adottare le relative misure prevenzionali.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame di una prova documentale decisiva.

Deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sul rilievo che ad A.A. era stata contestata l'omessa segnalazione al delegato del datore di lavoro dell'obbligo di elaborare il DUVRI, mentre i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità sulla mancata predisposizione del documento, condotta diversa da quella descritta nell'imputazione e riferibile al datore di lavoro committente.

Espone, inoltre, che il Documento di valutazione dei rischi del 5.3.2019, acquisito agli atti, contemplava, alla tabella n. 37, l'obbligo di predisporre il DUVRI per le attività svolte da imprese appaltatrici. Tale documento, non esaminato dai giudici di merito, dimostrerebbe che l'obbligo oggetto dell'imputazione era già stato segnalato al datore di lavoro.

II) Violazione dell'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'affermata sussistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI.

Deduce che i lavori commissionati avrebbero avuto una durata stimata di 4,2 uomini-giorno, inferiore al limite di 5 uomini-giorno previsto dalla disposizione richiamata. Tale durata sarebbe desumibile dall'importo dei lavori, pari a Euro 4.200,00, e dall'incidenza stimata della manodopera.

Osserva che le opere di tinteggiatura non rientravano tra le attività comportanti i rischi particolarmente elevati indicati nell'allegato XI al D.Lgs. n. 81 del 2008. Censura, pertanto, la decisione impugnata per avere escluso l'operatività della deroga sulla base della mera compresenza di lavoratori appartenenti a imprese diverse e della loro attività a un'altezza superiore a due metri.

III) Violazione degli artt. 33 e 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione in ordine alla posizione di garanzia, al nesso causale e alla prevedibilità dell'evento.

Deduce che l'indicazione contenuta nel DVR del 5.3.2019 aveva già assolto alla funzione di segnalare al datore di lavoro l'obbligo di predisporre il DUVRI. Non sarebbe configurabile, in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un ulteriore dovere di reiterare la segnalazione in occasione di ogni affidamento di lavori a imprese esterne, trattandosi di soggetto con funzioni tecnico-consultive e privo di poteri decisionali e di vigilanza.

Lamenta, inoltre, che la Corte di appello non avrebbe considerato che A.A. non conosceva la data di inizio delle lavorazioni, l'impresa incaricata, le modalità di esecuzione e il luogo nel quale i lavori sarebbero stati svolti. Il Direttore di stabilimento non aveva dato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata dall'imputato il 28.5.2020, né gli aveva comunicato l'avvenuta scelta dell'impresa o l'imminente avvio delle opere.

Censura la motivazione anche nella parte in cui ha attribuito efficacia impeditiva alla segnalazione omessa, senza verificare se il delegato del datore di lavoro avrebbe effettivamente predisposto il DUVRI prima dell'inizio dei lavori. Osserva, infine, che l'imputato, quale consulente esterno privo di poteri decisionali e di autonoma facoltà di accesso ai locali aziendali, non disponeva di poteri idonei a impedire l'avvio delle lavorazioni.

IV) Violazione degli artt. 589, secondo comma, cod. pen. e 522 cod. proc. pen., in relazione all'applicazione dell'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Deduce che il capo di imputazione contestava ad A.A. una condotta colposa consistita esclusivamente in negligenza, senza indicare specifiche violazioni della normativa antinfortunistica, a differenza di quanto contestato agli altri imputati. L'applicazione dell'aggravante sarebbe pertanto avvenuta in assenza di una contestazione, anche solo in fatto, degli elementi integranti la colpa specifica.

Osserva, inoltre, che non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza, in capo ad A.A., di contribuire con la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti, necessaria per configurare la cooperazione colposa, poiché l'imputato non era a conoscenza dell'affidamento dell'incarico, della data di inizio dei lavori e delle relative modalità di esecuzione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza, quanto meno limitatamente all'aggravante e al trattamento sanzionatorio.

4. Con motivi nuovi, la difesa ha ulteriormente dedotto quanto segue.

4.1. In relazione al primo motivo, precisa che la censura concernente l'omesso esame del Documento di valutazione dei rischi del 5.3.2019 deve essere ricondotta al vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nonostante il diverso riferimento normativo contenuto nel ricorso.

4.2. In relazione al quarto motivo, ribadisce che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. comporterebbe la necessità di rideterminare la pena e di valutare le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. senza procedere al giudizio di bilanciamento con la predetta aggravante. Censura, comunque, la motivazione sul trattamento sanzionatorio, deducendo che il richiamo alla gravità del fatto, alle modalità dell'azione e all'elevato grado della colpa sarebbe generico e tautologico e non spiegherebbe le ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato, alla collaborazione prestata nel corso delle indagini e all'avvenuto risarcimento del danno.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.



Diritto


1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo, come integrato dal motivo nuovo, è infondato quanto alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per aversi mutamento del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta descritta nell'imputazione, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'accusa e un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. La verifica non può esaurirsi in un confronto meramente letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi accertare se, attraverso l'iter processuale, l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi in ordine al fatto posto a fondamento della decisione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Il principio di correlazione risulta, pertanto, violato soltanto quando nei fatti rispettivamente descritti e ritenuti non sia individuabile un nucleo comune, così che essi si pongano in rapporto di eterogeneità o incompatibilità, rendendo impossibile l'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha espressamente chiarito che la responsabilità del ricorrente è stata affermata non per avere omesso di redigere personalmente il DUVRI, adempimento spettante al datore di lavoro committente, ma per non essersi attivato, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei confronti del delegato del datore di lavoro, segnalando la necessità di elaborare tale documento e collaborando all'individuazione dello specifico rischio interferenziale connesso alle lavorazioni programmate.

La condotta ritenuta in sentenza coincide, dunque, con quella descritta nell'imputazione, che addebita al ricorrente di non avere segnalato al delegato del datore di lavoro l'obbligo di elaborare il DUVRI per i lavori oggetto dell'appalto, omissione che non aveva consentito di individuare il pericolo derivante dalla contemporanea presenza, all'interno del magazzino, del carrello elevatore utilizzato da un dipendente della società committente e delle persone e attrezzature impiegate dalle imprese esecutrici.

Non assume rilievo contrario la circostanza che alcuni passaggi della sentenza di primo grado abbiano fatto riferimento alla mancata predisposizione del DUVRI.

Tali riferimenti riguardano l'adempimento prevenzionistico che, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto fare seguito alla doverosa attivazione del RSPP, ma non modificano la condotta personalmente attribuita all'imputato, rimasta individuata nell'omessa segnalazione e nell'omessa collaborazione tecnica nei confronti del soggetto titolare del potere decisionale.

Il nucleo storico dell'addebito è pertanto rimasto immutato e ha riguardato l'incarico rivestito dall'imputato, le informazioni ricevute in ordine alla prevista esecuzione dei lavori di tinteggiatura mediante trabattelli, il rischio interferenziale derivante dalla movimentazione dei carichi all'interno dello stabilimento e la mancata attivazione nei confronti del delegato del datore di lavoro.

Neppure è stato indicato un concreto pregiudizio difensivo. La difesa ha contestato proprio la configurabilità dell'obbligo di segnalazione in capo al RSPP, la conoscenza delle lavorazioni, la necessità del DUVRI, la posizione di garanzia, la prevedibilità dell'evento e il nesso causale. Il contraddittorio si è quindi sviluppato sul medesimo addebito posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

2.2. È, invece, inammissibile la censura concernente la mancata valutazione del Documento di valutazione dei rischi del 5 marzo 2019 quale prova decisiva, poiché tale questione non era stata devoluta al giudice di appello ed è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non prospettata con i motivi di appello, dovendosi considerare nuova anche la censura soltanto genericamente formulata nel giudizio di gravame e illustrata in termini specifici per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). Tale preclusione opera anche quando la questione nuova sia dedotta sotto la veste del vizio di motivazione, poiché non può essere censurata l'omessa pronuncia del giudice di appello su un tema che non gli era stato devoluto.

Né giova alla difesa la precisazione, contenuta nel motivo nuovo, secondo cui l'omessa valutazione del DVR dovrebbe essere ricondotta all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., anziché alla lett. e) della medesima disposizione.

Il vizio previsto dalla lett. d) riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva della quale la parte abbia chiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Esso può essere dedotto soltanto in relazione a un mezzo di prova ritualmente richiesto e non assunto; nel caso in esame, il DVR era già acquisito agli atti e non doveva essere assunto, né aveva formato oggetto di una richiesta di ammissione probatoria respinta.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha dato conto dell'esistenza del DVR e delle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui il documento, pur non essendo stato redatto da lui, era stato condiviso. Non ricorre, pertanto, un'omessa considerazione del documento, ma una valutazione del suo contenuto diversa da quella prospettata dalla difesa.

Il DVR non presenta, inoltre, carattere decisivo. Può definirsi decisiva, secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01).

La previsione generale, contenuta nel DVR del 2019, dell'obbligo di predisporre il DUVRI per le attività svolte da imprese appaltatrici non equivale alla specifica segnalazione richiesta al RSPP in relazione alle concrete lavorazioni programmate per l'inizio del mese di giugno 2020, all'impiego di trabattelli, al coinvolgimento di più lavoratori autonomi e al rischio interferenziale con la circolazione dei carrelli elevatori all'interno dello stabilimento.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel testo applicabile alla data del fatto, esclude l'obbligo previsto dal precedente comma 3 per i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino i rischi specificamente indicati dalla disposizione, tra i quali quelli particolari contemplati dall'allegato XI al medesimo decreto.

Tra questi ultimi rientrano i lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto da un'altezza superiore a due metri, quando tale rischio sia particolarmente aggravato dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

La mera esecuzione delle lavorazioni a un'altezza superiore a due metri non è, dunque, di per sé sufficiente a escludere la deroga, poiché l'allegato XI richiede che il rischio di caduta sia particolarmente aggravato da una delle condizioni ulteriori espressamente indicate.

3.2. La motivazione della sentenza impugnata, letta nel suo complesso, ha tuttavia individuato nel caso concreto proprio tali condizioni di aggravamento.

I lavori di tinteggiatura dovevano essere eseguiti mediante due trabattelli, uno dei quali aveva il piano di calpestio posto a circa 3,4 metri dal suolo, all'interno di un magazzino nel quale proseguiva l'ordinaria movimentazione dei carichi mediante carrelli elevatori. Il rischio di caduta dall'alto risultava, pertanto, specificamente aggravato dalle condizioni ambientali, caratterizzate dalla contemporanea presenza delle strutture mobili impiegate per le lavorazioni in quota e dei mezzi semoventi in transito nello stesso ambiente.

Non si è trattato, quindi, di desumere l'inapplicabilità della deroga dalla mera altezza del piano di lavoro, ma di considerare la concreta interazione tra tale altezza, la natura mobile dei trabattelli e la circolazione dei carrelli elevatori all'interno del magazzino.

3.3. La censura si fonda, inoltre, sulla premessa secondo cui l'entità dei lavori sarebbe stata pari a 4,2 uomini-giorno.

La Corte territoriale ha rilevato che tale durata non costituiva un dato contrattualmente stabilito o storicamente accertato, ma il risultato di una stima difensiva, e l'ha pertanto qualificata come ipotetica e opinabile.

II ricorso non si confronta adeguatamente con tale argomentazione, ma ripropone il medesimo calcolo, desunto dall'importo dell'appalto e da parametri estimativi relativi all'incidenza e al costo della manodopera, sollecitando una diversa valutazione della sua attendibilità.

La doglianza si risolve, sotto tale profilo, nella richiesta di sostituire all'apprezzamento dei giudici di merito quello prospettato dalla difesa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

La Corte di appello ha pertanto escluso l'applicabilità della deroga sulla base sia dell'assenza di un dato attendibile circa il mancato superamento del limite di cinque uomini-giorno, sia delle concrete condizioni ambientali che aggravavano il rischio di caduta dall'alto.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge una funzione di consulenza tecnica nei confronti del datore di lavoro e non è titolare dei poteri decisionali e di spesa propri di quest'ultimo. La sua designazione non equivale a una delega di funzioni e non determina il trasferimento della posizione di garanzia facente capo al datore di lavoro.

Nondimeno, con l'assunzione dell'incarico, il RSPP assume l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente i compiti attribuitigli dalla legge e può rispondere, a titolo di colpa professionale, dell'evento causalmente riconducibile a una situazione pericolosa che aveva l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.g., Rv. 261107 - 01; Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010, dep. 2011, Di, Rv. 249626 - 01). In particolare, il RSPP, pur esercitando un ruolo non gestionale ma consultivo, è tenuto ad adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e a collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per eliminarli o ridurli, con la conseguenza che può essere chiamato a rispondere degli eventi verificatisi per effetto dell'inosservanza di tali specifici doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275279-01). È stato altresì affermato che il RSPP può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, quando l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, in assenza di elementi contrari, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 24822 del 10/03/2021, Solari, Rv. 281433 - 01).

4.2. La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi senza attribuire al ricorrente poteri gestionali, decisionali o di vigilanza estranei al ruolo ricoperto.

L'addebito non è stato individuato nell'omesso arresto delle lavorazioni, nell'omessa sorveglianza del luogo di lavoro o nella mancata materiale predisposizione del DUVRI, ma nell'inosservanza dei doveri consultivi e di segnalazione propri del RSPP.

Secondo l'accertamento dei giudici di merito, il ricorrente era stato informato, sin dai primi giorni del mese di maggio, che i lavori sarebbero stati eseguiti all'inizio del successivo mese di giugno; conosceva la natura delle opere di tinteggiatura; era stato informato dell'utilizzazione di trabattelli; aveva ricevuto la documentazione relativa a più lavoratori autonomi ed era stato coinvolto nella fase preparatoria dell'affidamento proprio con riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza.

La Corte territoriale ha tratto da tali elementi la conclusione che il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per acquisire le eventuali informazioni mancanti, verificare la presenza di rischi interferenziali e segnalare al delegato del datore di lavoro la necessità di elaborare il DUVRI e di adottare le conseguenti misure prevenzionali.

L'incertezza sulla data esatta di inizio delle lavorazioni e la mancata comunicazione formale del loro effettivo avvio non escludevano l'obbligo di attivazione.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il ricorrente sapeva che le opere sarebbero iniziate nei primi giorni di giugno e aveva ricevuto, il 28 maggio 2020, la documentazione richiesta. Proprio l'eventuale incompletezza delle informazioni avrebbe imposto, in ragione del ruolo tecnico rivestito, di acquisire tempestivamente gli elementi necessari prima del periodo indicato per l'avvio dei lavori.

Non assume rilievo decisivo neppure la circostanza che il ricorrente fosse un consulente esterno, non fosse presente nello stabilimento nei giorni dell'infortunio e non disponesse di un autonomo potere di impedire l'avvio delle lavorazioni. La responsabilità è stata riferita a una condotta doverosa temporalmente e funzionalmente anteriore all'esecuzione delle opere, consistente nella segnalazione del rischio e nella collaborazione tecnica alla predisposizione delle misure necessarie a prevenirlo.

Le doglianze con le quali la difesa prospetta una diversa ricostruzione del carteggio intercorso con il Direttore di stabilimento e delle informazioni effettivamente possedute dall'imputato si risolvono, pertanto, nella sollecitazione a una non consentita rivalutazione del merito.

4.3. È infondata anche la censura concernente la prevedibilità dell'evento, che la difesa fa discendere dalla pretesa mancata conoscenza, da parte del ricorrente, dell'avvenuto affidamento dei lavori e del loro prossimo inizio.

La doglianza muove da una premessa fattuale non corrispondente alla ricostruzione compiuta dai giudici di merito. La Corte territoriale ha accertato che A.A. era stato informato, sin dal 6 maggio 2020, che nei primi giorni del successivo mese di giugno un lavoratore autonomo avrebbe eseguito, mediante l'impiego di un trabattello, lavori all'interno dello stabilimento; che egli aveva indicato la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento; che il 28 maggio 2020 aveva ricevuto la documentazione relativa ai lavoratori autonomi coinvolti; e che, alla sua richiesta circa la natura dell'attività da svolgere, il Direttore di stabilimento aveva risposto che si trattava di lavori di imbiancatura.

Il ricorrente disponeva, pertanto, di tutti i dati essenziali che, in relazione alle competenze tecniche proprie dell'incarico di RSPP, rendevano riconoscibile l'imminente attualizzazione dell'obbligo di verificare e segnalare il rischio interferenziale: la prevista esecuzione, nei primi giorni di giugno, di lavori di tinteggiatura all'interno dello stabilimento; l'impiego di trabattelli; il coinvolgimento di lavoratori esterni; la ricezione, a ridosso del periodo indicato per l'avvio delle opere, della documentazione richiesta proprio ai fini dell'affidamento.

Non occorreva, ai fini dell'insorgenza del dovere di attivazione, che il ricorrente fosse stato ulteriormente informato del giorno e dell'ora esatti di inizio delle lavorazioni o della loro materiale apertura. La funzione consultiva del RSPP doveva essere esercitata nella fase preparatoria, prima che i lavoratori esterni accedessero ai locali aziendali e che il rischio interferenziale divenisse attuale. L'eventuale incompletezza delle informazioni ricevute non escludeva tale dovere, ma imponeva al ricorrente di acquisire tempestivamente gli elementi ulteriori necessari alla valutazione del rischio e di richiamare l'attenzione del delegato del datore di lavoro sulla necessità di predisporre il DUVRI e le conseguenti misure prevenzionali.

4.4. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato anche in ordine al comportamento alternativo lecito e alla sua efficacia impeditiva.

La Corte territoriale ha individuato misure concrete, quali la segnalazione delle lavorazioni in corso, la delimitazione dell'area mediante barriere mobili e la separazione tra la zona occupata dai trabattelli e il percorso utilizzato dai carrelli elevatori. Tali misure erano direttamente riferibili al rischio realizzatosi e, secondo la plausibile valutazione dei giudici di merito, avrebbero impedito al carrello di raggiungere il trabattello o avrebbero indotto il conducente ad arrestare la marcia prima della collisione.

La responsabilità del RSPP non presuppone l'attribuzione di un autonomo potere impeditivo.

La sua funzione consiste nel mettere il datore di lavoro o il delegato nelle condizioni di adottare le misure necessarie attraverso la tempestiva individuazione e segnalazione delle situazioni di pericolo. La Corte territoriale ha quindi fatto applicazione del principio secondo cui, una volta accertato l'obbligo di segnalazione, deve presumersi, in assenza di elementi concreti di segno contrario, che il destinatario istituzionale vi avrebbe dato seguito, adottando le iniziative idonee a neutralizzare il rischio (Sez. 4, n. 24822 del 10/06/2021, Rv. 281433-01). La mera prospettazione dell'eventualità che il delegato del datore di lavoro avrebbe potuto non predisporre il DUVRI o non adottare le misure segnalate non è sufficiente a interrompere il giudizio controfattuale fondato sulla condotta doverosa, in mancanza di specifici elementi fattuali che rendano plausibile tale ipotesi.

La motivazione impugnata ha dunque individuato la regola cautelare violata, la classe di rischio prevedibile, le misure prevenzionali omesse e la loro concreta efficacia impeditiva.

5. Il quarto motivo è infondato.

5.1. L'imputazione deve essere letta unitariamente, senza isolare la clausola conclusiva dal complessivo contenuto descrittivo dell'addebito. Nella parte comune sono richiamati gli artt. 113 e 589, primo e secondo comma, cod. pen. ed è contestato che l'evento sia stato cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante sul rilievo che al ricorrente era stato contestato il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod. pen. e che la sua omissione aveva assunto rilevanza causale rispetto al profilo di colpa specifica attribuito al delegato del datore di lavoro, consistente nella mancata predisposizione del DUVRI. Tale documento avrebbe consentito di valutare il rischio interferenziale derivante dalla contemporanea presenza, all'interno del magazzino, dei carrelli elevatori e dei trabattelli e di prevedere la delimitazione e la protezione dell'area occupata dalle strutture utilizzate per i lavori in quota.

La Corte di appello ha quindi osservato che spettava ad A.A., nella qualità di RSPP, una volta informato del progetto di tinteggiatura, segnalare al delegato del datore di lavoro i potenziali rischi derivanti dall'impiego dei trabattelli in locali interessati dall'ordinaria movimentazione dei carichi mediante carrelli elevatori.

Tale motivazione è esente dai vizi denunciati.

La condotta specificamente contestata al ricorrente consiste nell'omessa segnalazione dell'obbligo di elaborare il DUVRI, funzionale all'individuazione e alla neutralizzazione del rischio interferenziale. Anche nei confronti di A.A. è stato, pertanto, contestato in fatto un addebito direttamente radicato nella disciplina prevenzionistica e nei compiti connessi all'incarico di RSPP.

La mancata indicazione, nella parte dell'imputazione specificamente dedicata alla sua posizione, delle singole disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 non esclude la contestazione dell'aggravante, i cui elementi fattuali risultano compiutamente descritti e attribuiti al ricorrente mediante l'addebito di una condotta colposa causalmente connessa alla violazione di regole cautelari poste a presidio della

sicurezza sul lavoro, essendosi concretizzato nell'evento proprio il rischio che tali regole erano dirette a prevenire (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Pg, Rv. 281997 - 01).

5.2. Non emerge neppure un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

Sin dal giudizio di appello, la difesa ha contestato l'applicabilità dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, la natura e l'estensione degli obblighi del RSPP, la configurabilità dell'aggravante e le conseguenze sul trattamento sanzionatorio.

Non si è quindi verificata alcuna sorpresa processuale rispetto agli elementi fattuali e giuridici dell'aggravante.

5.3. Non coglie nel segno neppure la doglianza concernente la cooperazione colposa.

La cooperazione nel delitto colposo ricorre quando più persone pongano in essere autonome condotte nella reciproca consapevolezza di contribuire, con la propria azione od omissione, alla condotta altrui dalla quale derivi l'evento non voluto. La consapevolezza richiesta dall'art. 113 cod. pen. non deve investire l'evento, che rimane non voluto, ma il collegamento della propria condotta con quella degli altri soggetti impegnati nella gestione della medesima attività rischiosa (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998, dep. 1999, Loparco, Rv. 212576 - 01; Sez. 4, n. 16978 del 12/02/2013, Porcu, Rv. 255274 - 01).

La Corte territoriale ha fondato il relativo accertamento sul coinvolgimento dell'imputato nella fase preparatoria dell'affidamento, sulla conoscenza della futura esecuzione dei lavori di tinteggiatura, dell'impiego dei trabattelli e della presenza di più lavoratori autonomi.

La deduzione secondo cui il ricorrente non sarebbe stato consapevole di cooperare con le condotte degli altri soggetti coinvolti tende, pertanto, a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito mediante una lettura alternativa delle informazioni disponibili, non consentita in sede di legittimità.

6. Il rigetto della censura concernente l'aggravante fa venir meno il presupposto della richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio formulata dalla difesa.

È invece inammissibile la censura, proposta con i motivi nuovi, relativa all'adeguatezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di equivalenza.

Tale doglianza non costituisce uno sviluppo del quarto motivo originario. Quest'ultimo riguardava la sussistenza e la rituale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen.; la richiesta di rideterminazione della pena rappresentava soltanto la conseguenza dell'eventuale accoglimento di tale censura. Con il motivo nuovo, invece, la difesa contesta autonomamente il modo in cui i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale di comparazione tra le circostanze, anche indipendentemente dall'esclusione dell'aggravante.

I motivi nuovi devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione già investiti dall'impugnazione e presentare una connessione funzionale con i motivi originari. Essi possono sviluppare le ragioni già dedotte, ma non introdurre autonome censure fondate su diversi presupposti giuridici (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01).

La censura relativa alla motivazione del giudizio di equivalenza introduce, pertanto, una questione distinta e priva della necessaria connessione funzionale con il quarto motivo originario.

7. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso in Roma, 10 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2026.