TRIBUNALE DI MONDOVI’
DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Mondoví
D.ssa ... alla pubblica udienza del 10 ottobre 2002 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di
..., nato il ... a ..., residente ed elettivamente domiciliato ex art.161 c.p.p. a ...in Via ..., n. ... .
LIBERO CONTUMACE
IMPUTATO Del reato di cui all’art. 590 commi 1, 2 – in relazione all’art. 583 comma 1 n.1 e 2 c.p.- e 3 c.p., perchè, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta “... S.p.A.” con stabilimento in C.so. .. cagionava a ..., dipendente della ditta, lesioni personali (nella specie, ferita da taglio con amputazione subtotale del IV e V dito della mano sinistra e lussazioni tendinee multiple da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 68 e l’indebolimento permanente dell’organo della prensione), e ciò per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi (nella specie, artt. 4 lett.b) e c), 76 commi 1 e 2, 82 e 373 d.p.r. 547/55), in quanto consentiva che il ..., non reso edotto dei rischi specifici a cui era esposto e sul quale non era stata attuata adeguata vigilanza al fine di non consentire il consolidamento di prassi operative apertamente in contrasto con le norme di prevenzione (art.4 lett.b e c) d.p.r. 547/55), nell’atto di estrarre manualmente una lamiera direttamente con le mani e senza l’adozione di mezzi, sistemi meccanici o attrezzature atti ad evitare il contatto diretto delle mani con la lamiera o comunque a ridurre al minio la pericolosità della manipolazione (art. 373 d.p.r. 547/55), sporgendo parte del corpo fra organi che potevano entrare in movimento senza che fosse assicurata in modo assoluto la posizione di fermo della pressa e/o degli aspi, in particolare con l’adozione di dispositivi tali da impedire l’avviamento da parte di terze persone (art. 76 comma 2 e 82 d.p.r. 547/55), venisse trascinato con le mani contro una parte fissa della pressa 222 tipo RA 60 V.V matr. 0000 dotata di due aspiporta-rotoli avvolgitori-svolgitori 333, a seguito dell’azionamento da parte di un collega del comando di riavvolgimento della lamiera dell’aspo porta-rotoli avvolgitore-svolgitore che non riportava indicazioni chiare e sufficienti in ordine al senso di rotazione dell’aspo determinato dall’azionamento del comando (art. 76 comma 1 d.p.r. 547/55 e riportasse le lesioni di cui sopra;
con l’aggravante di avere commesso il fatto con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

in Mondoví, il 06/02/96.

Con l’intervento del M.llo ... – Sez. PG CC. – delega n. 110 del 13/09/02;
e del difensore Avv.ti ... e ... del foro di Torino di fiducia, e Avv. ... nominato da Avv. ... del Foro di Torino, stante la sua assenza.
Le parti hanno concluso quanto segue:
Il Pubblico Ministero chiede l’ assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.
Il difensore Avv. ... si associa alla richiesta del Pm.
Il difensore Avv. ... si associa alla richiesta del Pm e del collega.

 

Diritto

 

Tratto a giudizio per rispondere del reato ascrittogli l’imputato non compariva sebbene regolarmente citato e senza addurre alcun legittimo impedimento per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Esposti i fatti di causa, ammesse le prove richieste, si procedeva all’escussione dei testi citati dal PM.
Il teste ... ha riferito che all’epoca del fatto era alle dipendenze della ... S.p.A. che produceva guarnizioni per motori; il teste era responsabile della attrezzeria di tale azienda e si apprestava a collaudare una apparecchiatura atta a produrre tali guarnizioni; poichè gli occorreva del materiale proprio per il collaudo era andato a prendere un pezzo di acciaio sotto un macchinario chiedendo la collaborazione di un responsabile della produzione tale ... ma purtroppo costui aveva invertito il senso di avanzamento del macchinario che svolgeva la lamiera per cui il lavoratore era rimasto incastrato con la mano nella lamiera venendo trascinato verso una barriera di protezione della macchina e infortunandosi alla mano; ha precisato che nella specie non era stata seguita la normale procedura, ma in quel momento non vi era materiale in magazzino e l’unico disponibile era sotto la macchina per cui si era provveduto a prelevare da lì il materiale che occorreva alla lavorazione; la macchina era una pressa meccanica e per estrarre il materiale occorreva spingere la lamiera da una parte, ma inavvertitamente l’operatore aveva girato l’ interruttore nel senso contrario trascinando la mano del teste essendosi la lamiera avvolta su se stessa; ha precisato il teste che la pressa aveva le barriere di protezione sincronizzate e ha aggiunto che l’operazione compiuta era stata anomala, dettata solo dall’urgenza di reperire un pezzo di materiale che era solo disponibile facendo quella operazione.
Il teste ... all’epoca dei fatti ispettore presso il servizio di prevenzione e protezione Asl Mondoví ha dichiarato di avere effettuato un sopralluogo a seguito dell’infortunio subito dal ... presso la ...; scopo dell’accertamento delegato dalla Procura della Repubblica era quello di valutare la situazione antinfortunistica al momento dell’infortunio; ne era seguita la redazione di un verbale nel quale venivano contestate all’azienda violazioni in materia antinfortunistica, violazioni in seguito regolarizzate dall’azienda; si era verificata la presenza di una pressa utilizzata per forare la lamiera, accessoriata con due avvolgitori e un alimentatore; la dinamica dell’infortunio é stata ricostruita nel senso che il ... aveva cercato di procurarsi la lamiera che gli occorreva presso tale pressa; non riuscendo a svolgerla, aveva chiesto l’aiuto di un superiore, un caporeparto di nome ..., il quale inavvertitamente aveva causato il movimento dell’avvolgitore in senso contrario, determinando il “ghigliottinamento” di due dita del ...; le infrazioni rilevate dagli ispettori erano nel senso che la lamiera doveva essere tirata con l’aiuto delle mani e non degli appositi attrezzi; infatti, quando si deve operare con attrezzature taglienti o pungenti, il datore di lavoro deve fornire all’operatore dei sistemi che permettano di evitare il contatto diretto delle mani con tali materiali taglienti o pungenti; nella specie l’organo di comando dell’avvolgitore non era dotato di indicazioni chiare e sufficienti per poter capire il senso di avvolgimento con rischio di confusione; inoltre, gli ispettori avevano valutato come per tutta la dinamica del sinistro non vi era stata da parte dell’azienda una vigilanza tale da impedire condotte pericolose da parte dei lavoratori; dette violazioni erano state contestate al datore di lavoro, tale ..., amministratore delegato, mentre nulla era stato contestato all’attuale imputato, che rivestiva la qualifica di responsabile del servizio prevenzione; il fatto non poteva infatti essere attribuito al ..., e ciò perchè il responsabile servizio prevenzione e protezione collabora semplicemente col datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione, ma non é destinatario della normativa di cui al d.lvo 626/94 nè della normativa di cui ai decreti degli anni Cinquanta (v. DPR 547/1955).
All’esito dell’espletata istruttoria, le parti venivano invitate a concludere.
PM e difesa concludevano come in epigrafe.
Alla stregua delle emergenze dibattimentali, non risulta provato il fatto ascritto in rubrica all’imputato: ciò si evince dalle deposizioni dei testi escussi, precise e dettagliate nonchè prive di lacune o incongruenze tali da far dubitare della veridicità delle circostanze in esse riferite.
E invero, nonostante la constatata violazione della normativa antinfortunistica, così come rilevata dagli ispettori Asl, deve ritenersi con la giurisprudenza più recente e autorevole che il responsabile del servizio prevenzione e protezione non sia in alcun modo destinatario “in proprio” della normativa antinfortunistica di cui al d.lvo 626/94 e del DPR 577/55, ovvero lo stesso non é titolare di obblighi giuridici diretti nei confronti del lavoratore, essendo un consulente del datore di lavoro.
E invero, sgombrato nella specie il campo da ogni dubbio sul fatto che il ... potesse rivestire la qualifica di preposto o delegato (ciò non é risultato dall’istruttoria espletata, che ha evidenziato come tali ruoli fossero ricoperti da altri soggetti), qualche parola va spesa sulla figura del RSPP.
Trattasi di soggetto sicuramente non destinatario delle norme contenute nel d.lgs 626/94 in quanto non contemplato dall’art. 89 ss.; tale previsione é coerente col ruolo assegnato dalla legge al RSPP all’art.9, da cui si evince che il servizio di prevenzione e protezione costituisce supporto informativo del datore di lavoro cui incombe l’obbligo di informare lo stesso datore di lavoro delle situazioni di rischio che gli é possibile valutare, ma che é privo di poteri di intervento diretto in presenza di rischio per la rimozione delle stesse, cui deve sempre e comunque provvedere il datore di lavoro. E’ stato ritenuto in giurisprudenza che “gli obblighi gravanti sul responsabile del servizio non sono penalmente sanzionati” precisando che “nè colui che é stato nominato come RSPP nè colui che é stato nominato rappresentante per la sicurezza dei lavoratori devono rispondere in quanto tali delle misure prevenzionali da adottare” giustificando tale assunto con la considerazione che visti i compiti meramente consultivi e non operativi del RSPP questi “a norma dell’art. 9 D.lgs 626 é utilizzato dal datore di lavoro per compiti di valutazione dei fattori di rischio, di individuazione delle misure prevenzionali, di informazione e formazione dei lavoratori, ma sempre entro l’ambito dell’azienda o dell’amministrazione di appartenenza” (Cass. 23/05/2001, ...).
Tuttavia, va rilevato che la non riferibilità delle norme del d.lgs 626 al RSPP non esime lo stesso da responsabilità in caso di situazioni peculiari, e in particolare di infortuni sul lavoro causati dalla omessa o insufficiente predisposizione di mezzi di prevenzione e protezione in presenza di rischi derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa non individuati dal servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 9 d.lgs 626; si può ritenere che in tali casi di violazione di singole disposizione di tale decreto potrà costituire un profilo di colpa specifico a carico dei componenti del servizio qualora si dimostrasse in concreto la sussistenza dell’elemento soggettivo colposo con riferimento all’evento lesivo verificatosi; la giurisprudenza ha recentemente ritenuto che il RSPP può essere chiamato a rispondere di eventuali eventi lesivi verificatisi in azienda secondo il meccanismo dell’art. 113 cp (v. Cass IV 09/01/2002, ...).
In tale fattispecie la Corte Suprema ha ritenuto che “una compiuta lettura della normativa, anche a mezzo dell’integrazione del d.lgs 626/94 con il successivo D.lgs 242/96, consente di affermare che i precetti normativi in argomento hanno per destinatario oltre il datore di lavoro anche il RSPP in posizione di solidarietà e di partecipazione concorsuale” (v. Cass. 07/02/2002, ..., Cass. 12/07/2001, ..., in tema di corresponsabilità del datore di lavoro e del RSPP).
Non é possibile dunque ritenere che il RSPP possa adempiere ai propri compiti al di fuori di ogni responsabilità; infatti la Cassazione ha affermato nella maniera più esplicita che occorre la valutazione della situazione in concreto; qualora infatti il RSPP non assolva adeguatamente al proprio compito, e a causa della sua condotta inottemperante si verifichi un infortunio sul lavoro o l’omissione di cautele antinfortunistiche, lo stesso può essere chiamato a rispondere di lesione colposa (ai sensi appunto degli artt. 40 e 113 cp) o di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Nel caso di specie, non risulta provata alcuna condotta del genere sopra descritto in capo all’imputato; nel caso specifico il lavoratore ha compiuto una manovra autonoma, anomala e pericolosa per la quale possono essere ritenuti responsabili il datore di lavoro o il preposto, non imputati nel presente procedimento.
L’imputato va pertanto assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 cpp
ASSOLVE
... dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Motivazione in 90 giorni
Mondoví, lí 10/10/2002
IL GIUDICE