Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2006, n. 41997 - Pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.F., n. a (Omissis);
avverso la sentenza in data 8.1.2003 della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen.Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. ALBE' Giorgio del foro di Busto Arsizio che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza.


FattoDiritto


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, per quanto qui rileva, concedeva le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, così riducendo la pena inflitta a P.F., nella qualità di amministratore delegato della S. s.r.l., per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (ex art. 589 c.p., commi 1 e 2), che determinava in mesi sei di reclusione.

L'infortunio era occorso in data (Omissis) in danno del dipendente G.M. che, mentre era intento al lavoro di pulizia delle vetrate esterne degli uffici di una ditta, appaltato alla S. s.r.l., precipitava a terra, riportando lesioni mortali al cranio, a seguito dello sfondamento di una tettoia di vetro retinato situata ad un'altezza di circa cinque metri dal suolo, che aveva ceduto sotto il peso corporeo dell'operaio.

A carico di P.F. erano stati ravvisati profili di colpa, sia generica, per aver omesso di verificare ed imporre al lavoratore il rispetto delle cautele suggerite dalla comune prudenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 4, lett. b e c, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 4, per avere lo stesso omesso di rendere edotto il lavoratore dei rischi specifici a cui era esposto e per non avere esercitato la necessaria vigilanza affinchè lo stesso utilizzasse i dispositivi individuali di protezione (casco e cintura di sicurezza) nonchè sulla inosservanza dell'art. 35 del citato D.Lgs., per non avere adottato misure tecniche ed organizzative adeguate a prevenire il rischio specifico di caduta dall'alto: in particolare per aver destinato un singolo dipendente a lavorare da solo con il camion dotato di cestello elevatore per le operazioni di pulizia, sicchè l'operaio, per non interrompere le operazioni di pulizia al fine di spostare l'automezzo e la piattaforma da cui eseguire il lavoro, era stato indotto ad uscire dal predetto cestello ed a camminare sulla tettoia da cui era poi caduto al suolo.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione P. F., articolando due motivi, strettamente connessi.

Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione, che fonderebbe il giudizio di responsabilità del P. sulla omessa informazione del dipendente sui rischi specifici a cui era esposto nell'espletamento delle mansioni a lui demandate e sull'omessa vigilanza, pur essendo emerse in sede di istruzione dibattimentale circostanze che smentirebbero puntualmente tale assunto.

Sotto il primo profilo, la censura viene fondata essenzialmente sul rilievo che il G. era stato sottoposto ad uno specifico addestramento teorico e pratico sull'uso del mezzo che veniva posto a sua disposizione e che gli era stata consegnato il Manuale della sicurezza, contenente le norme generali di comportamento ed il Programma di formazione dei dipendenti, con il quale il lavoratore dichiarava "di aver ricevuto la formazione teorico-pratica e tutto quanto necessiti per lo svolgimento del proprio servizio, attenendosi a quanto sopra riportato", con tale espressione riferendosi proprio al contenuto di detto documento, riportante disposizioni dettagliate in merito all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei macchinari, dei prodotti di pulizia ed alla movimentazione dei carichi. In particolare, in relazione ai mezzi di sollevamento, sarebbe specificato testualmente, con riferimento all'unico mezzo di sollevamento presente nell'azienda, ossia proprio il camion con cestello oleodinamico, che il dipendente deve indossare le relative imbracature, agganciandosi al cesto cabina di manovra, e deve evitare di scavalcare od uscire dal cesto durante la manovra o quando si è sollevati da terra.

La sentenza impugnata, pertanto, nel rilevare l'assenza di tale ultima prescrizione, alla cui omissione aveva ricollegato la condotta imprudente del G., sarebbe viziata in quanto fondata su argomenti contrari alle risultanze processuali.

Analoga censura viene dedotta con riferimento all'altro profilo della omessa vigilanza, sul rilievo che il cantiere ove si è verificato l'incidente non era di dimensioni tali da richiedere la presenza di un capo cantiere e che, sempre secondo il Manuale di sicurezza, gli operai specializzati, come era indiscutibilmente il G., non erano soggetti al controllo di un capo-cantiere ma a quello del direttore tecnico e dei titolari dell'azienda (nella specie i P., delle cui visite quotidiane la stessa sentenza di merito dava atto). La Corte di merito avrebbe inoltre errato nell'affermare che il G. non avrebbe potuto adempiere all'incarico conferitogli stante l'impossibilità del braccio elevatore di raggiungere tutte le vetrate, essendo emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il lavoratore aveva in dotazione una spazzola allungarle che gli avrebbe consentito, una volta spostato il camion verso le stesse, di raggiungerle senza particolari difficoltà. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza della legge penale in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il comportamento dell'infortunato eccezionale ed imprevedibile aveva interrotto il nesso di causalità ponendosi come causa esclusiva dell'infortunio, del tutto autonoma rispetto alla condotta del datore di lavoro, in riferimento alla quale non sarebbe stata accertata alcuna violazione di prescrizioni in materia infortunistica.

Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.

Con riferimento al primo motivo, attinente al profilo dell'accertata responsabilità dell'odierno ricorrente, il giudice di merito, con motivazione affatto illogica e con accertamenti fattuali qui non rivisitabili, ha infatti ricostruito le carenze comportamentali addebitabili al medesimo ed ha puntualmente ricondotto a dette carenze la responsabilità dell'evento lesivo per cui è processo.

Il giudicante, nel definire i profili di colpa, ha fatto espresso riferimento alla insufficiente formazione professionale del lavoratore e ad un difetto nell'attività di controllo e di vigilanza, fornendo convincenti risposte alle argomentazioni difensive, volte a contrastare la fondatezza degli addebiti di colpa, sull'asserita adeguatezza e completezza del sistema di prevenzione degli infortuni.

E' stato così evidenziata la genericità delle istruzioni contenute nel Manuale della sicurezza su un ipotetico ciclo di produzione, del tutto estranee (salvo che per il riferimento al casco ed alle cinture di sicurezza) alle mansioni delegata al G., che era quella di operaio addetto al camion dotato di braccio elevatore. Sono state, pertanto, recepite, almeno in via generale (alcune delle censure mosse dagli appellanti sono state infatti ritenute fondate) le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di primo grado sull'inadempimento degli obblighi di formazione del lavoratore e di vigilanza nonchè sulla sottovalutazione del rischio specifico insito nell'attività demandata all'operaio.

Il giudice dell'appello, pur dando atto del comportamento imprudente del lavoratore, ha correttamente evidenziato che era di essenziale importanza prescrivere che in nessun caso l'operaio avrebbe dovuto lasciare il cestello e avventurarsi sulle strutture di un fabbricato e che, se sul luogo fosse stato presente un capo cantiere, come prescritto dalle norme di sicurezza, lo stesso si sarebbe fatto carico delle difficoltà emerse nel corso dell'espletamento del lavoro (in particolare, la presenza di un veicolo parcheggiato nell'area in cui avrebbe dovuto operare il G. e la conformazione oggettiva dei luoghi che non consentiva al camion ed al suo braccio elevatore di portare l'operaio a contatto delle superfici da pulire).

I ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione per avere il giudice di appello dato atto di insussistenti incompletezze del Manuale di sicurezza e per aver trascurato il contenuto del documento Programma di formazione dei dipendenti, al cui rispetto il dipendente si era obbligato con dichiarazione scritta, contenente specifiche prescrizioni proprio inerenti alle cautele da adottare con riferimento ai mezzi di sollevamento (tra cui proprio quella di evitare di scavalcare od uscire dal cesto durante le manovre o quando si è sollevati da terra).

Analoga censura è stata dedotta laddove la sentenza impugnata valorizza, ai fini della configurabilità della colpa, la circostanza che nel cantiere mancava la presenza di un capo che fornisse le direttive agli operai, come invece previsto dal manuale di sicurezza, e che tale carenza non poteva ritenersi essere sopperita con le visite quotidiane dei due datori di lavoro. Sul punto il ricorrente sostiene che la dimensione del cantiere non era tale da richiedere la presenza di un capo cantiere e che gli operai specializzati sarebbero soggetti solo al controllo del direttore tecnico e dei titolari dell'azienda.

Ritiene la Corte che le doglianze di parte ricorrente trascurano innanzitutto di considerare i limiti del sindacato del giudice di legittimità, risolvendosi in censure di merito.

E' pacifico, in proposito, che, ai sensi del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone, da ultimo, Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vitella ed altro).

Nella specie, le censure proposte, attinenti tutte ad una diversa interpretazione delle risultanze dibattimentale, presupporrebbero un sindacato esorbitante i richiamati limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una decisione che ha ritenuto di fondare la responsabilità concorsuale dei ricorrenti attraverso una disamina del materiale probatorio.

In secondo luogo la decisione dei giudici di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità colposa del datore di lavoro, con particolare riferimento a quella derivante dalla violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 4, e art. 35.

In proposito è stato condivisibilmente ritenuto (v. Sez. 4^, 29 ottobre 2003, Dessi) che, in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figura ivi istituzionalizzate, e, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, del debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione ed informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c., norma di "chiusura del sistema", da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.

Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (v. Sez. 4^, 4 luglio 2006, Civelli).

In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (v., oltre la sentenza citata, anche Cass., Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù).

Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (cfr. Cass., Sez. 4^, 12 dicembre 2000, Bulferetti).

E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa, e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, del datore di lavoro anche nel non vigilato sulla adozione in concreto da parte del lavoratore delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

Infondato è anche il secondo motivo volto a prospettare l'interruzione del nesso causale, in ragione del comportamento del lavoratore.

Giova al riguardo ricordare che, per assunto pacifico, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 10 novembre 2005, Losappio ed altro; nonchè, di recente, Sez. 4^, 19 settembre 2006, Rossi). In ogni caso, inoltre, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (v. sentenza Losappio sopra citata).

Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta dell'infortunato avesse integrato alcunchè di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale. Al riguardo è stato correttamente argomentato, al fine di escludere l'imprevedibilità di siffatto comportamento, che sarebbe bastato ispezionare tutta la facciata dove si trovavano le vetrate da lavare e constatare la impossibilità per il braccio elevatore di raggiungere la parte estrema di tali vetrate, per rendersi conto che il G. per ottemperare all'ordine di lavarle sarebbe stato costretto a spostarsi anche fuori dal cestello.

La condotta imprudente e negligente, posta in essere dal dipendente, in questo caso, assume con evidenza soltanto l'efficacia di mera occasione della produzione dell'evento, riconducibile eziologicamente invece proprio alle inosservanze colpose ascritte all'imputato.

Nè per escludere la responsabilità del titolare di una posizione di garanzia a fronte di un evento ritenuto prevedibile ed evitabile, come la decisione dell'operaio di lasciare il cestello e di avventurarsi sul tetto di vetro, potrebbe valere il principio dell'affidamento, alla cui base, come si sa, vi è la considerazione che ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che, di volta in volta, viene in questione.

Cosicchè, proprio invocando il principio dell'affidamento, il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.

Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorchè l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorchè l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.

In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2003, Guida; Sez. 4^, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri; Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri).

In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale", dall'articolo 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, sia pure in relazione ad altro campo di attività, Sez. 4^, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri).

E' in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata.

Aver lasciato il G. completamente solo, in condizioni ambientali di difficile gestione (l'incidente si verificò intorno alle ore 17 del 19 novembre, pertanto, quando era ormai buio), senza un capocantiere che gli potesse segnalare le difficoltà concrete che si presentavano nella esecuzione del lavoro (il veicolo parcheggiato nell'area in cui il G. avrebbe dovuto portare il camion e la conformazione oggettiva dei luoghi), consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, come argomentato dai giudici di merito.

Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile.

In conclusione, ciò che era legittimo pretendersi dal P. era l'informazione completa fornita al lavoratore ed il dovere di vigilanza continuativa dell'attività lavorativa, eventualmente anche a mezzo di un preposto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006