ACCORDO
SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TRA

L'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria, rappresentato da Laura Amoretti, e la Rete Ligure Consigliere e Consiglieri di Parità, e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Genova
E
INAIL Direzione regionale Liguria, Ispettorato Territoriale del Lavoro Direzione Interregionale, Confcommercio Liguria, Confartigianato Liguria, Confindustria Liguria, Confesercenti Liguria, Coldiretti Liguria, CIA Liguria, CNA Liguria, CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria, UGL Liguria, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, AGCI Liguria, Ordine degli Avvocati Genova, Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova, Ordine dei giornalisti Liguria, CPO FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) , USSI Liguria (Unione Stampa Sportiva Italiana)

PREMESSO CHE

- Le parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune e di una collaborazione a favore della promozione di una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro;
- Occorre difendere il diritto delle donne e delle persone, in generale, a svolgere la propria attività professionale libere da violenze e soprusi;
- Obiettivo dell'accordo è diffondere e condividere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nei luoghi d lavoro, in particolare tra donne e uomini, al fine di prevenire e/o ridurre l'incidenza dei casi di molestie e violenza sul lavoro;
- Con il presente accordo si intende diffondere un glossario comune e condiviso sull'utilizzo dei termini violenza e molestie, ivi compresi quelli di molestia sessuale, ricatto sessuale, violenza sessuale.
Preso atto che
• l'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” - che qui si intende integralmente richiamato- stabilisce che “le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto di lavoro; [ ...] “Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o più individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle molestie e alla violenza”;
• Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”;
• Dalla Direttiva 2002/73/CE si desumono i concetti di “molestie” e di “molestie sessuali”, trasfusi nell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, contenente il Codice delle Pari opportunità modificato dalla legge di bilancio n. 205/2017, art. 1, comma 218, che fornisce una puntale definizione di discriminazioni consistenti in molestie e molestie sessuali;
• molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
• molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Ed acquisito il quadro di riferimento normativo regionale;
Rilevato che:
• Le moleste sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelle di natura sessuale, rappresentano un fenomeno sommerso, confermato dai rilievi ISTAT dell'aprile 2018, ove si evince che 1 milione 403 mila donne fra i 15 e i 65 anni, ovvero circa il 9%, hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro nel corso della loro vita lavorativa;
• Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile;
• Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopra richiamate è inaccettabile;
• E' riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da patti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
• I comportamenti molesti o di violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• il rispetto reciproco della dignità altrui all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni virtuose e di successo e deve essere sostenuta con una considerazione adeguata, in ogni ambito e con l'adozione di buone prassi;
• Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate sui principi di uguaglianza e reciproca correttezza.
Le parti esprimono concorde volontà e si impegnano:
• A dare la più ampia diffusione all'Accordo territoriale e alle allegate linee guida, in particolare presso le lavoratrici, lavoratori e nei luoghi di lavoro, nonché all'interno delle proprie Organizzazioni;
• Promuovere l'adozione della dichiarazione che si allega al presente accordo (all.to A) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio, anche al fine di diffondere all'interno dei contesti organizzativi il principio della inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà di ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei principi del presente accordo;
• Promuovere iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dei contratti, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefici conseguenti ad una adeguata attenzione al tema;
• Individuare e rendere note le strutture (ed i relativi recapiti) che saranno elencate nell'allegato B che è parte del presente accordo, presso le quali la lavoratrice/il lavoratore vittima di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, siano ritenuti più idonei ad affrontare le problematiche dirette o indirette collegate a tali argomenti, con la necessaria discrezione tesa a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
• Istituire un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, abbia come compito primario sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto.
Le parti danno atto che il presente accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio rappresentativi del mondo datoriale e delle associazioni di categoria.
Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno tre volte all'anno, in una sede che di volta in volta può essere stabilita; il tavolo può effettuare incontri periodici per eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Letto, firmato

Genova, 14 marzo 2019
 

La Consigliera di Parità della Regione Liguria
Il Direttore Pro Tempore
INAIL Direzione regionale Liguria
Il Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro- Direzione Interregionale
Il Direttore Confcommercio Liguria
Il Segretario Confartigianato Liguria
Il presidente OBR Confindustria Liguria
Il Direttore Confesercenti Liguria
Coldiretti Liguria Il Presidente CIA Liguria
CNA Liguria
Il segretario CGIL Liguria
CISL Liguria
UIL Liguria
Il segretario UGL Liguria
Il Presidente Confcooperative Liguria
Il presidente Legacoop Liguria
AGCI Liguria
Il Presidente Ordine degli Avvocati Genova
La presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova
Il Presidente Ordine dei giornalisti Liguria
CPO Federazione Nazionale Stampa
La Vice presidente USSI Liguria
 

Allegato A
Allegato B

Premessa
Le parti stipulanti il presente accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro convengono di promuovere le linee guida multisettoriali per fronteggiare la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro, che possono manifestarsi sotto varie forme tra cui:
∙ Violenza fisica, psicologica, verbale e/o sessuale;
∙ Manifestazioni isolate o sistematiche del comportamento violento dell'individuo o di un gruppo di individui;
∙ Molestie generate dal comportamento o dalle azioni di clienti, utenti, pazienti;
∙ Casi di mancato rispetto o di minacce contenenti aggressione fisica, verbale e/o psicologica;
∙ Episodi che possono costituire un reato criminale nei confronti del lavoratore, ledere sia alla sua reputazione che a quella del datore di lavoro, ledere profondamente la personalità, la dignità e l'integrità della vittima;
∙ Episodi che possono verificarsi nel cyberspazio mediante le moderne tecnologie di comunicazione;
Le seguenti linee guida nel richiamare l'accordo stipulato tra le parti SOCIALI EUROPEE il 26 aprile 2007, “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, integrano l'accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2019 tra:
INAIL Direzione regionale Liguria, Ispettorato Territoriale del Lavoro Direzione Interregionale, Confcommercio Liguria, Confartigianato Liguria, Confindustria Liguria, Confesercenti Liguria, Coldiretti Liguria, CIA Liguria, CNA Liguria, CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria, UGL Liguria, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, AGCI Liguria, Ordine degli Avvocati Genova, Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova, Ordine dei giornalisti Liguria, CPO FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) , USSI Liguria (l'USSI Liguria (Unione Stampa Sportiva Italiana)
ed hanno l'obiettivo di contribuire, in ogni luogo di lavoro, allo sviluppo di politiche volte ad affrontare ed arginare il tema della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro e di offrire un supporto alle azioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti/organizzazioni sindacali, ove presenti, volte non solo a ridurre la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro, ma a mitigarne le conseguenze.
Anche se si è in presenza di diversi punti di vista settoriali ed organizzativi, riguardo alla violenza nei luoghi di lavoro, gli elementi principali delle buone pratiche e delle azioni da compiersi sono validi per tutti gli ambienti di lavoro e nella fattispecie si concretizzano nei seguenti punti:
∙ Approccio volto al partenariato, definizioni chiare, dei soggetti coinvolti, dei compiti e dei ruoli;
∙ Prevenzione mediante la valutazione del fenomeno;
∙ Maggiore informazione e sensibilizzazione, formazione;
∙ Rendicontazione oggettiva e analitica, appropriata valutazione della stessa;
∙ Prevenzione e contrasto verso qualunque forma di pregiudizi riguardanti il gender, la razza, l'etnia o la religione, l'invalidità o l'orientamento sessuale.
 

LINEE GUIDA
Nessun attenuante può essere addotto a giustificazione di comportamenti violenti e molestie

1. Le probabilità del manifestarsi di atti di violenza e/o molestie nei luoghi di lavoro potrebbero essere ridotte mediante una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei/delle lavoratori/lavoratrici garantendo nel contempo una adeguata formazione dei datori di lavoro, dei/delle dirigenti e dei/delle lavoratori/lavoratrici perché siano in grado di affrontare questo fenomeno.
2. Le iniziative di prevenzione volte a fronteggiare la violenza meglio riuscite, vedono sia il coinvolgimento sin dall'inizio delle parti interessate (il che fa presupporre la presenza di un approccio olistico che abbraccia tutti gli aspetti rientranti nell'ambito dell'aumento dell'informazione e della prevenzione), sia le metodologie di rendicontazione, l'aiuto fornito alle vittime, la valutazione e il monitoraggio dei progressi ottenuti.
3. La natura multiforme della violenza nei luoghi di lavoro implica che le azioni devono conformarsi ad ogni singolo ambiente di lavoro esistente. Quindi, le esistenti buone pratiche e politiche devono essere riesaminate regolarmente alla luce delle esperienze e dei progressi tecnologici e della normativa. Con il passare del tempo, la ricerca, l'esperienza e il progresso tecnologico e scientifico dovrebbero fornire soluzioni migliori rispetto a quelle attuali.
4. L'approccio più valido per prevenire la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro è quello in cui all'interno delle aziende rientrano i seguenti elementi di base:
a) Informazione, sensibilizzazione, formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e confronto in itinere tra il datore di lavoro, la dirigenza, i lavoratori/trici ed i loro rappresentanti/organizzazioni sindacali, ove presenti, durante tutte le fasi.
b) Adozione di definizioni chiare e precise del concetto di violenza e molestie nei luoghi di lavoro ed esempi pratici riguardo alle forme in cui si possono manifestare.
c) Appropriate informazioni erogate ai clienti, agli utenti, ai fruitori di servizi, riguardo ai casi di molestie e violenza nei confronti del personale dipendente, sottolineando che simili manifestazioni non saranno tollerate e che saranno attivate le adeguate azioni previste dalla legge a tutela delle persone che ne sono rimaste vittime.
d) Attuazione di una corretta valutazione del fenomeno cui potrebbe essere esposto chi esercita le varie professioni o mansioni operative, di modo da poter identificare i vari problemi potenziali, darne risposte adeguate e creare modelli di comportamento idonei.
e) Adozione di strumenti appropriati per la tutela del personale dipendente: canali di erogazione delle informazioni, monitoraggio sul funzionamento di questi canali, misure per la prevenzione.
f) Collaborazione tra datore di lavoro, lavoratori/trici per il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e per favorire le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e reciproca correttezza.
g) Accordi di cooperazione con le varie istituzioni che partecipano, anche se indirettamente, nel processo: (ad esempio Polizia, Ispettorato del lavoro, Ufficio Consigliera di parità, O.O.S.S. e componenti del Tavolo Territoriale per la Rete antiviolenza)
h) Adozione di una procedura ben definita di monitoraggio e di indagine riguardo alle denunce e agli episodi di molestie e/o violenza nei luoghi di lavoro anche da parte dei lavoratori.
i) Attuazione di una politica coerente a sostegno del personale esposto alle molestie e/o alla violenza nei luoghi di lavoro, anche attraverso specifiche convenzioni con i soggetti a ciò preposti sul territorio.
j) Procedura trasparente ed efficace per la registrazione di fatti e il monitoraggio e per assicurare il seguito delle politiche realizzate.
k) Misure per assicurare che il quadro di riferimento sia conosciuto e ben recepito dai datori di lavoro dai dirigenti e da lavoratori/trici.
5. In tal senso, le parti operanti nei singoli settori ribadiscono la necessità e l'importanza dello sviluppo di approcci adeguati a livello nazionale e locale miranti coerentemente all'identificazione ed alla prevenzione dei casi di molestie e violenza.


Fonte: inail.it