Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 1 febbraio 2011
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Aninsei-Confindustria Federvarie e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Scuola privata, Aninsei
Fonte: FLC-CGIL

Sommario:

Parte Prima
Titolo I Il sistema delle relazioni sindacali

Premessa
Capo A - Le relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
a - Ambiente, igiene e sicurezza
b - Formazione
c - Formazione e qualificazione professionale
d - Sezione Mercato del Lavoro
e - Norma transitoria
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
a - Commissione Paritetica Nazionale

b - Commissione Paritetica Regionale
Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Tirocini formativi e stage
Art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Art. 10 - Previdenza complementare
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Capo B - I diritti sindacali
Art. 12 - Informazione
Art. 13 - Rappresentanza sindacale
Art. 14 - Ritenute per sciopero
Art. 15 - Ritenute sindacali
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regionali e nazionali
Art. 18 - Affissioni
Art. 19 - Costituzione delle RSU
Titolo II Livelli di contrattazione
Art. 20 - Secondo Livello di Contrattazione
Art. 21 - Durata e decorrenza degli Accordi di Secondo livello ed elemento perequativo di garanzia retributiva
Titolo III I rapporti di lavoro
Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro
22.1 - Apposizione del termine e contingente
22.2 - Divieti della stipula di contratti a termine
22.3 - Disciplina della proroga
22.4 - Scadenza del termine.
22.5 - Successione dei contratti
22.6 - Criteri di computo
22.7 - Esclusioni
22.8 - Principio di non discriminazione
22.9 - Formazione
22.10 - Diritto di precedenza e informazione
Art. 23 - Apprendistato
Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
24.1 - Assunzione
24.2 - Percentuale di conferma.
24.3 - Qualifiche e Mansioni
24.4 - Il Tutor
24.5 - Durata del rapporto
24.6 - Obblighi del datore di lavoro
24.7 - Periodo di prova
24.8 - La formazione dell'apprendista
24.9 - Trattamento economico
Art. 25.- Somministrazione di lavoro
Parte Seconda
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
Titolo II Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio e stage
Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Part-time
a - Norme di carattere generale
b - Lavoro supplementare.
c - Clausole elastiche
Art. 13 - Reimpiego
Art. 14 - Trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda
Titolo IV Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Retribuzione tabellare
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Salario d’anzianità
Art. 21 - Commissione d'esame
Art. 22 - Indennità di funzione
Art. 23 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 25 - Supplenze personale docente
Art. 26 - Trattamento previdenziale
Titolo V Trattamento convittuale
Art. 27 - Trattamento convittuale
Art. 28 - Vitto e alloggio
Titolo VI Durata del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
a - Docenti con monte ore annuale
b - Periodo estivo
Art. 30 - Autonomia, sostegno e recupero
Art. 31 - Prolungamento orario
Art. 32 - Completamento d'orario
Art. 33 - Riduzione d'orario
Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Festività soppresse
Art. 37 - Riposo settimanale
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 39 - Aspettativa per malattia
Art. 40 - Infortunio sul lavoro
Art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 42 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Tutela della maternità e della paternità
a - Norme di carattere generale
b - Riposi giornalieri
c - Malattia del figlio
d - Permessi per esami prenatali
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 47 - Congedi per eventi e cause particolari.
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Diritto alla crescita professionale
Art. 50 - Permessi retribuiti
Art. 50 - Permessi retribuiti
Art. 50 - Permessi non retribuiti
Art. 52 - Permessi elettorali
Art. 53 - Aspettativa
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 55 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Decesso del lavoratore
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
Art. 59 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi e per riduzione di personale
Art. 61 - Formulazione delle graduatorie
Art. 62 - Restituzione di documenti
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 64 - Regolamento interno
Art. 65 - Doveri del lavoratore
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 68 - Rinvio alle leggi

Ipotesi di accordo

Il giorno 1 febbraio 2011 in Roma presso la sede dell’Aninsei-Confindustria Federvarie, l’Aninsei –Confindustria Federvarie […] e la Flc-Cgil […], la Cisl Scuola [….], la Uil Scuola […], lo Snals-Confsal […] hanno firmato la seguente ipotesi di CCNL 2010-2012 che disciplina il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Parte Prima
Titolo I Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenute negli Accordi Interconfederali.
In particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulle opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
L’Aninsei conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. della scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni, delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un’architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l’innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l’istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL.
Le OO.SS. della scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Capo A - Le relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. della scuola concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione Paritetica Bilaterale.

Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le OO.SS. della scuola e l'Aninsei firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire, un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del CCNL hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
[…]

Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:

a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro con vengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l’attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare Fazione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità setto riali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.

b - Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.

c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.

d - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

e - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
a - Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l’Aninsei o presso altra sede accettata dalle parti.
L'Aninsei provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Aninsei o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

b - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'Aninsei;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle OO.SS. della scuola e dall'Aninsei.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
[…]
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della L. 428/90 e della L. 223/91 e delle relative procedure;
[…]
- monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche aderenti all’Aninsei ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 parte prima del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 20 parte prima del presente CCNL.
La Commissione si sostituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l’Aninsei con l’assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa Aninsei, attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola Flc Cgil - Cisl Scuola - Uil Scuola e dello Snals Confsal.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia i-scritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'Aninsei. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all’Aninsei - per gli effetti dell'art. 411, comma 3, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma, relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale di cui all’art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

Art. 8 - Tirocini formativi e stage
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nei mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stage, borse lavoro;

Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate, il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l'informazione e la documentazione interna, le parti fanno esplicito riferimento agli accordi, parte integrante del presente CCNL, allegati n. 3 e 4.

Capo B - I diritti sindacali
Art. 12 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l’Aninsei e le scuole/istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL, nazionali e territoriali, firmatarie e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.

Art. 13 - Rappresentanza sindacale
Su iniziativa dei dipendenti stessi si costituiscono negli Istituti, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L/300/70.
[…]

Art. 16 - Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL.
L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
[…]
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.
[…]

Art. 18 - Affissioni
I RR.SS.AA. o, in mancanza,, le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 19 - Costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl Scuola -Uil Scuola e Snals-Confsal hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal si impegnano ad emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL.
[…]
L'Aninsei si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Le Parti si impegnano a rivedere l’applicazione di tale norma alla luce di quanto verrà concordato dalle Parti Sociali relativamente alla nuova struttura contrattuale e alla riforma della rappresentanza.

Titolo II Livelli di contrattazione
Art. 20 - Secondo Livello di Contrattazione

Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
Tra l’Aninsei e le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL;
[…]
- materie previste dagli articoli del presente CCNL;
- organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’Aninsei di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali, nazionali firmatarie del presente CCNL e all’Aninsei nazionale. […]
Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento:
- distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed educativo;
[…]
- organizzazione del lavoro del personale;
[…]
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL.
Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti/scuole con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.

Titolo III I rapporti di lavoro
Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui al successivo articolo 1 parte seconda. Sfera di applicazione, è di natura subordinata a tempo indeterminato. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del Dlgs 368/01, della L. 247/07 e nel rispetto delle successive norme contrattuali.

22.1 - Apposizione del termine e contingente
a - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema in-formativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto stesso;
- per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nella seguente ipotesi:
- personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 "in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali."
[…]
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del personale in servizio presso l'Istituto, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o le OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine, di cui al successivo comma, può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
b - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex L. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[…]

22.2 - Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni.

22.6 - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della L. 300/70.

22.7 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già, disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro somministrato;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.

22.9 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni

22.10 - Diritto di precedenza e informazione
[…]
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal presente CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente l’Aninsei fornisce alle OO.SS. della scuola territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 23 - Apprendistato
Le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL e l’Aninsei, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dalla L. 196/97 e dal Dlgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell' occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
- contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell’apprendistato definito "professionalizzante" di cui al precedente comma, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi qualora verrà definito il quadro normativo generale.

Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla L. 25/55, dal DPR 16/56, dalla L. 196/97 e dall'art. 68 della L.144/99 e relativo regolamento e dal D. Lgs. 276/03.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale di cui all'art. 5.b, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Commissione.

24.1 - Assunzione
Gli Istituti aderenti all’Aninsei possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani dì età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.

24.3 - Qualifiche e Mansioni
Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
livello II, III e IV.
Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione
livello III - educatrici ed educatori di asilo nido nel limite del 50% del personale in servizio.

24.4 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Le Scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, del D. M. 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. […]

24.5 - Durata del rapporto
Il contratto di apprendistato professionalizzante si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
II livello: 36 mesi;
III livello: 36 mesi;
IV livello: 48 mesi.

24.6 - Obblighi del datore di lavoro
[…]
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

24.8 - La formazione dell'apprendista
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione in applicazione dall'art. 1 del DM del Lavoro 8 aprile 1998 e dalla circolare 16 luglio 1998, n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della L. 196/97.
Entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa nel limite minimo di 120 ore.

24.9 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]

Art. 25.- Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente CCNL e dai diversi livelli di contrattazione.
L'Aninsei comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. della scuola territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. della scuola territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Parte Seconda
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL

Il presente CCNL Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
• accademie di arte drammatica
• accademie di belle arti
• asili nido, micro-nidi e ludoteche
• conservatori di musica
• convitti
• corsi di aggiornamento e formazione continua
• corsi di cultura vari
• corsi di doposcuola
• corsi di preparazione universitaria
• scuole dell'infanzia
• scuole di danza
• scuole di italiano per stranieri
• scuole di musica
• scuole e corsi a distanza
• scuole e corsi di attività integrative scolastiche
• scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico
• scuole e corsi di istruzione professionale
• scuole e corsi di libera arte
• scuole e corsi di lingue
• scuole e corsi di preparazione agli esami
• scuole e corsi parauniversitari e accademie
• scuole e corsi post-secondari
• scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici
• scuole per corrispondenza
• scuole primarie
• scuole secondarie di I e II grado
• scuole speciali per minori
• università private
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini dei presente CCNL l'Istituto è il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nei rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.

Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]

Art. 9 - Tirocinio e stage
L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica, o derivante da accordi o convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati, non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Lo stage è regolato dalla L. 236/93 e dalla L. 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.

Titolo V Trattamento convittuale
Art. 27 - Trattamento convittuale

L'Istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell'istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
[…]

Art. 28 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.

Titolo VI Durata del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di:
• 38 ore settimanali per:
personale Ata dell’Area prima livelli I, II, III, IV e V e personale direttivo dell’Area terza livelli VIII A e VIII B
• 36 ore settimanali per:
- educatori di asilo nido
- operatori di ludoteca
- educatori di convitto
- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie
- assistenti sociali
L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.
• 34 ore settimanali per:
- docenti di scuola dell'infanzia (IV livello)
• 32 ore settimanali per:
- modelli viventi
• 24 ore settimanali per:
- docenti di scuola primaria (V livello)
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti.
• 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:
- docenti inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in:
- corsi liberi e di preparazione agli esami;
- corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
- in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
- corsi per corrispondenza;
- corsi a distanza;
- corsi di istruzione professionale;
- corsi di lingue;
• 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per:
- docenti inquadrati al VII livello impegnati in:
- scuole e corsi per interpreti e traduttori
- scuole e corsi post-secondari
- istituti para-universitari
- scuole speciali per minori,
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.
• 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Oltre all'orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell’anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell’anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.

a - Docenti con monte ore annuale
1196 ore annuali

pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[….]
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari […] Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.

1091 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1091/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 90,91/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[…]
- ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: […] Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.

b - Periodo estivo
[…]
L'attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria espressamente incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione.
Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.

Art. 30 - Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell'ambito dell'autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di I e II grado potranno essere richieste ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l'Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad un'ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo articolo 31 parte seconda sul prolungamento di orario.

Art. 31 - Prolungamento orario
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali.
Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno scolastico.
[…]

Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all'anno.
Al personale docente con monte ore annuo dei livelli IV, V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo, dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[…]

Art. 35 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 37 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Infortunio sul lavoro

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti […]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'articolo 12 bis del Dlgs 61/00, Ì lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all'art. 12 parte seconda.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
[…]

Art. 42 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. 118/71 e art. 10 Dlgs 509/88). […]

Art. 44 - Tutela della maternità e della paternità
a - Norme di carattere generale

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal Dlgs 151/01 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo.
[…]
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]

b - Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 L. 1204/71) sono raddoppiati […]

d - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del Dlgs 645/96, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro, può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento, dell'attività stabilita contrattualmente.

Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 64 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 65 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 CPC e seguenti, così come modificati ed integrati dal Dlgs 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Generale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede sindacale con le modalità e le procedure previste dall’Art. 6 Parte prima del presente CCNL.

Art. 68 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni.