N. 02065/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03101/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3101 del 2010, proposto da:
F.P.B., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Caruso, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando, 8;

contro

Ministero della giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Dir. Gen. Pers. - Area della Previdenza, in persona del Ministro p.t.- rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del Decreto n. 0274572010/cs del 26.03.2010, del Direttore Generale del Settore amministrativo sanitario del personale di Polizia penitenziaria che, integralmente riproducendo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio posizione n. 18137/2008, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie contratte: ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico; pregresso stato ansioso;
di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso o consequenziale, e
per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente e del relativo diritto a godere dei benefici richiesti per la menomazione dell’integrità fisica conseguente a infermità dipendenti da causa di servizio e
per la declaratoria e la condanna
dell’Amministrazione convenuta all’erogazione dei detti benefici pensionistici, alla corresponsione dell’equo indennizzo, con ogni accessorio, dalla data della domanda al soddisfo alle correlate somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia – Dipartimento .Amministrazione Penitenziaria - Dir. Gen. Pers. - Area della Previdenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la qualifica di Assistente Capo della Polizia del Corpo di Polizia Penitenziaria espone di essere stato in molteplici case circondariali, e sottoposto, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, ad un lavoro gravoso e caratterizzato da elementi fisico-psichici stressanti, propri dell’attività lavorativa di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria all’interno dei reparti detentivi, sia lungo la cinta muraria; rappresenta inoltre di essere stato sottoposto a stress cronico comportato dalla delicatezza dei compiti e dalle minuziose incombenze previste dal regolamento.
I servizi prestati sarebbero stati quasi sempre svolti in istituti sovraffollati (Piazza Lanza di Catania), ovvero caratterizzati dalla presenza di soggetti sottoposti a pene per delitti efferati o di particolare allarme sociale.
Il ricorrente cita episodi sintomatici della gravosità del servizio prestato e degli stress acuti patiti che gli avrebbero scatenano delle reazione ansiose.
Negli ultimi cinque anni esso avrebbe presentato con frequenza stati di tensione nervosa, di paura immotivata, con facile irritabilità e disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi e risvegli precoci). Nello stesso periodo si sarebbero verificati rialzi critici della pressione arteriosa come documentato dall’allegata certificazione medica.
In data 16 novembre 2009, dopo essere per l’ennesima volta intervenuto per sedare una rissa e dividere i detenuti litiganti, esso ricorrente avrebbe presentato uno “stato di agitazione psicomotoria” che lo avrebbe costretto a far ricorso alle cure del sanitario in servizio presso la Casa Circondariale di Enna (come dimostrato da allegata documentazione).
La diagnosi resa dallo specialista di disturbo ansioso da stress protratto con prescrizione di terapia psicofarmacologica con ansiolitici e antidepressivi, trattamento psicoterapico ed astensione dall’abituale attività lavorativa, ritenuta fattore di rischio di aggravamento, fu fatta propria dalla C.M.O. – Sezione I – di Palermo che ebbe a confermare la prognosi redatta.
Nei periodi successivi, il ricorrente ha goduto di altre licenze di convalescenza, per stato ansioso con cefalea persistente in soggetto con somatizzazioni ed insonnia dall’1 giugno al 27 agosto 2008, quindi dall’8 giugno al 31 agosto 2009 per stato ansioso con attacchi di panico saltuari ed insonnia, dal 13 maggio al 6 settembre 2010 per stato ansioso.
Con istanze in data 20 giugno 2006 e 29 gennaio 2007 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: 1) ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico; 2) disturbo ansioso da stress protratto.
In data 13 dicembre 2007 egli è stato sottoposto a visita collegiale da parte della C.M.O. – Sezione I di Palermo che lo ha riconosciuto affetto da artrosi cervico-dorso-lombare, marcato quadro gastroduodenale bulbare ulcerosa, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, pregresso stato ansioso con ascrivibilità della menomazione complessiva dell’integrità psicofisica alla sesta categoria tabella A D.P.R. 30.12.1981, n. 834.
Durante l’istruttoria della pratica il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pronunciandosi su una precedente istanza del ricorrente del 23 maggio 2002, ha riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio delle infermità spondilo-artrosi cervico-dorso-lombari e marcato quadro di gastroduodenite bulbare ulcerosa, ascritte rispettivamente alla ottava categoria misura massima e settima categoria misura massima, sempre in riferimento alla Tabella A del D.P.R. 30.12.1981 n. 834 .
Però lo stesso Comitato di Verifica, con il parere del 20 gennaio 2009 trasfuso nel provvedimento impugnato, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e pregresso stato ansioso, a suo tempo già riconosciute dal C.M.O. di Palermo, con una motivazione, ritenuta dal ricorrente stereotipa e generica, scrivendo che l’infermità ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessuna ruolo può avere svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante.
L’infermità “pregresso stato ansioso” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali, relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Avverso detto provvedimento di diniego il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe con il quale propone tre motivi di gravame:
1) ECCEZIONE PRELIMINARE DI VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 – OMESSA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
L’Amministrazione avrebbe omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio da parte dell’amministrazione resistente, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15.
2) VIOLAZIONE DEL COMMA 1 E 3 DELL'ART.3 DELLA L. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE - ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE IN ALTRA PARTE INSUFFICIENTE IN QUANTO APODITTICA – ILLOGICITA’ – INCOERENZA DELLA MOTIVAZIONE.
Il contenuto del parere contrasterebbe insanabilmente con la storia personale e con la carriera lavorativa del ricorrente, oltre ad essere del tutto discordante dal contenuto della documentazione prodotta agli atti, tra cui: 1) il rapporto informativo a firma del Direttore della Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo che attesta che il ricorrente è stato impiegato in servizi di istituto sia diurni che notturni, sia all’interno dei reparti detentivi, sia lungo la cinta muraria, esponendosi ad ogni fattore ambientale, esponendosi ad ogni fattore ambientale; 2) il rapporto informativo a firma del Direttore della Casa Circondariale di Enna che attesta che il ricorrente svolge servizio di turno secondo l’ordinaria turnazione e che la sede è posta a 1000 metri di altitudine con un clima freddo e umido; 3) il rapporto informativo a firma del Direttore della Casa Circondariale di Catanzaro che attesta che il ricorrente è stato assegnato a svolgere i compiti istituzionali sia all’interno che all’esterno della struttura con turni di servizio ….e che in considerazione della natura del servizio cui il predetto è stato preposto, è di tutta evidenza che lo stesso è stato sottoposto a disagi che il servizio di custodia comporta; 4) il rapporto informativo a firma del Direttore della Casa Circondariale di Lecco
3. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DEI FATTI
La Direzione Generale Del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avrebbe recepito acriticamente il parere del Comitato di Verifica, statuendo non dipendenti da causa di servizio le sopratrascritte infermità del ricorrente.
L’erroneità del parere sarebbe comprovata dai rilievi di natura medica e diagnostica, alla relazione a firma del CTP dott. S.B., Specialista in Neurologia e Psichiatria, (deposita agli atti e dalle quali emergerebbe la carenza di motivazione in ordine alla conclusione alla quale è pervenuto il Comitato che l’insorgenza del disturbo ipertensivo, tanto più se presente in un soggetto di appena 35 anni. non troverebbe la propria causa o la concausa nel peculiare servizio svolto dal ricorrente).
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Pubblica Udienza del la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, per esigenze di economia processuale, procede all’esame prioritario e congiunto della seconda e della terza censura su cui si fonda il ricorso introduttivo, con le quali si contesta la legittimità del parere impugnato poiché asseritamente in contrasto con gli elementi evidenziati dal ricorrente, con specifico riferimento alla sua storia lavorativa ed apoditticamento posto a fondamento del diniego di riconoscimento da causa di servizio delle patologie di cui è affetto, opposto dall’Amministrazione intimata.
Va, preliminarmente, rammentato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio sono connotati da discrezionalità tecnica: di talché il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, incongruità, ovvero di travisamento o errore di fatto e deve arrestarsi, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere medico-legale, qualora l'operato della Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati ( giurisprudenza pacifica: cfr, ex multis, TAR Lazio Roma, sez. I, 13/1/2010, n. 192.)
Nella fattispecie il Comitato, ha espresso il parere di non riconducibilità a causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, con ampia ed esaustiva motivazione, come riportata in fatto.
Il parere del Comitato, ad avviso del Collegio, si appalesa completo, congruo e conforme alle risultanze degli elementi raccolti.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio medico legale reso nel corso del procedimento volto all'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata, nozioni che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrate, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.
Dall’articolata motivazione che costituisce il fondamento del contestato parere, l'accennato giudizio di non dipendenza eziologica da fatto di servizio dell'infermità denunciata dal ricorrente non si presenta illogico.
Infatti, secondo la giurisprudenza, nel concetto di concausa efficiente e determinante di servizio da considerare come concorrente fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, e non circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, ed altre tipiche circostanze connesse al lungo servizio prestato ( TAR Molise, 10 dicembre 2002, n. 948).
Nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di circostanze o condizioni di servizio, che non rivestono carattere peculiare, ma che sono proprie del tipo di attività svolta. Tali circostanze pertanto non sono ex se atte a provocare l’insorgenza della malattia della quale soffre, connotata da ampi riferimenti genetici più che ambientali, come dettagliatamente specificato nel parere del Comitato di Verifica, organo ex lege demandato ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie dei pubblici dipendenti .
Il giudizio del Comitato di Verifica, che pertanto non riveste alcun carattere di incongruità o di illogicità, correttamente è stato posto a fondamento del rigetto della richiesta di riconoscimento da causa di servizio di cui alla relativa istanza proposta dal signor B..
Correttamente l’Amministrazione intimata si è quindi espressa con il provvedimento impugnato denegando il richiesto riconoscimento della patologia non valutando dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l’Amministrazione.
Precisa il Collegio che il Comitato di Verifica delle cause di servizio è, sì, tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua competenza propria ed esclusiva emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.
Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del CPPO, ora sostituito dal Comitato di Verifica, cit.).
Ed in punto di onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha da tempo precisato, in via risolutiva, che l'Amministrazione attiva è tenuta a fare proprio e ad assume il giudizio espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di Verifica sulla causa di servizio) come motivazione unica della determinazione finale (cfr. Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6769).
Si passa, a questo punto, all’esame della prima censura.
Priva di pregio va ritenuta, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, la dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per non essere stato comunicato al ricorrente preavviso di rigetto il provvedimento reiettivo impugnato.
Infatti, avuto riguardo alle ineccepibili conclusioni del Comitato, sulla natura e le cause della patologia , aventi valenza generale e fondate su consolidati principi sia della scienza medica che della giurisprudenza (come rilevato in sede di esame delle prime due censure del ricorso introduttivo), nessun apporto avrebbe potuto essere dato dal ricorrente, idoneo alla modifica dell’esito dello stesso procedimento.
Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso in epigrafe va rigettato.
Attenendo la controversia a causa di lavoro efferente a condizioni di salute del ricorrente, le spese tra le parti vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente FF
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)