Corte di Appello di Roma, Sez. 1 Pen., 05 settembre 2012 - Conduttore aereo della linea elettrica e folgorazione: malore e imprevedibilità


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2012

 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

 

Sezione 1^ Penale

 

così composta

 

Dott. Giovanni MASI - Presidente

 

Dott. Alfredo RUOCCO - Consigliere

 

Dott. Bruno SCICCHITANO - Consigliere estensore

 

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento penale di 2 grado nei confronti di :

 

1 R.F.

 

LIBERO - CONTUMACE

 

n. a G. (...) GE

 

Dom.to c/o lo studio dell'Avv. F. GIAMPIETRO in Roma Via F. Sacchetti, 114

 

Difeso da Avv. FRANCO GIAMPIETRO del foro di ROMA

 

- PRESENTE

 

Via F. Sacchetti, 114 Roma

 

Difeso da Avv. FABIO ANILE del foro di ROMA

 

- PRESENTE

 

Via Teofilo Folengo, 49 Roma

 

2 G.P.

 

LIBERO - CONTUMACE

 

n. a R. (...) R.

 

Dom.to c/o lo studio dell'Avv. F. GIAMPIETRO in Roma Via F. Sacchetti, 114

 

Difeso da Avv. FRANCO GIAMPIETRO del foro di ROMA

 

- PRESENTE

 

Via F. Sacchetti, 114 Roma

 

Difeso da Avv. FABIO ANILE del foro di ROMA

 

- PRESENTE

 

Via Teofilo Folengo 49 Roma

 

3 M.C.

 

LIBERO - CONTUMACE

 

n. a R. (...) R.-

 

Dom .to c/o lo studio dell'Avv. A. FIORELLA in Roma Via P. da Palestrina, 19

 

Difeso da Avv. ANTONIO FIORELLA del foro di Roma

 

- PRESENTE

 

Via P. da Palestrina, 19 Roma

 

4 M.A.

 

LIBERO - CONTUMACE

 

n. a R. (...) R.

 

Dom.to c/o lo studio dell'Avv. A. RUSSO IN Roma Via E. Faa' di Bruno,10

 

Difeso da Avv. ANNA RUSSO del foro di Roma

 

- PRESENTE

 

Via E. Faa' di Bruno, 10

 

Difeso da Avv. SIMONA SILVESTRI del foro di Roma

 

- PRESENTE

 

Via Cairoli, 33

 

APPELLANTI

 

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 21/07/2008 che così statuiva:

 

(...)

 

dichiara G.P.,R.F.,M.C.,M.A. colpevoli dei reati rispettivamente asćritti, più correttamente qualificato il reato sub A) ai sensi dell'art. 9 co.2 lett.b) D.Lgs. n. 624 del 1996 più correttamente qualificata l'ipotesi sub B) ai sensi dell'art.9 co.2 lett a) D.Lgs. n. 624 del 1996 in relazione all'art.4 co.2 D.Lgs. n. 626 del 1994 e più correttamente qualificate le condotte di cui sub D) ai sensi dell'art.9 co.2 lett.a) D.Lgs. n. 624 del 1996 in relazione all'art. 4 co. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994 e all'art. 4 co. 5 D.Lgs. n. 626 del 1994, e concesse le attenuanti generiche a tutti gli imputati,da ritenersi, quanto al reato sub D),equivalenti all'aggravante contestata,condanna G.P. per il reato sub B) alla pena di mesi 8 di reclusione e per il reato sub A) alla pena di mesi 3 di arresto; condanna R.F. alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato sub F) ed alla pena di mesi 3 di arresto per il reato sub B); condanna M.C. alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato sub F) e di mesi 1 di arresto per il reato sub C);condanna M.A. alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato sub F) e alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto per le condotte contestategli sub D),ritenute tra le stesse la continuazione,nonché tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per tutti gli imputati, quanto al M.A.,al risarcimento del damo. Condanna altresì gli imputati,in solido,al risarcimento dei danni patromoniali e morali in favore delle costituite parti civili S.A.M., C.A. e C.D.,danni da liquidarsi nella competente sede civile, assegnandosi alle predette Parti Civili una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 30.000,00 per ciascuna delle predette Parti Civili. Condanna infine, gli imputati tutti in solido alla refusione, in favore delle costituite Parti Civili, delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in complessivi Euro 5000 oltre spese forfettarie nella misura del 12,5%, oltre IVA e CPA come per legge.

 

IMPUTATI

 

G.P.:

 

a) del reato p. e p. dall' art. 9 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 626 del 1994, perché, quale amministratore della impresa G. s.r.l., società che gestiva la cava di sabbia e ghiaia sita In località via Portuense or. 881, non coordinava le operazioni di manutenzione dell'impianto per la frantumazione e vagliatura dei materiali ricavati dalla citata cava ed effettuate dalla società E. G. S.r.l. ed ,in subappalto, dalla ditta individuale G.F. e dalla Soc. M. S.r.l., ne redigeva un DSS (documento di sicurezza e salute) coordinato tra dette imprese, relativo alla operazione di manutenzione del nastro trasportatore del prodotto finito dal citato impianto di lavorazione della cava, né cooperava all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi incidenti sull'attività manutentiva ,nè coordinava tra loro le ditte appaltatrici.

 

R.F.:

 

b) del reato p. e p. dall'art 4 comma 2 lett a D.Lgs. n. 626 del 1994, perché, quale amministratore della soc. E G. S.r.l, delegata alla manutenzione del Impianto per la frantumazione e vagliatura della cava di cui al capo sub a), lavori di manutenzione ricevuti in appalto dalla G. s.r.l. e dati in subappalto alla ditta individuale G.F. ed alla M. s.r.l , in qualità ,quindi, di datore di lavoro dei detti lavori, non eleborava,nè trasmetteva alla committente G. s.r.l., un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle operazioni di sostituzione della condotta di raccolta delle acque di lavaggio posta sotto il nastro trasportatore del prodotto finito del predetto impianto.

 

M.C.:

 

c) del reato p. e p. dall'art 4 comma 5 lett. h del D.Lgs. n. 626 del 1994, perché, in qualità di responsabile nell'ambito della E.G. s.r.l., del lavori di manutenzione dell'impianto di frantumazione e vagliatura del materiale estratto dalla cava di cui al capo sub a) e conseguentemente nel ruolo di supervisore dei lavori delle ditte subappaltatrici G. e M. s.r.l. di cui al capo che precede, dopo aver riscontrato la presenza di rischi concreti ricollegati alla presenza della linea aerea MT, non procedeva a fermare l lavori di sostituzione della canale di raccolta di acque di lavaggio posta sotto il nastro trasportatore del prodotto finito della lavorazione della cava per procedere al quali veniva utilizzata la piattaforma aerea posta a disposizione dalla soc. M. s.r.l.

 

M.A.:

 

d) del reato p. e p. dall'art. 4 comma 2 lett b D.Lgs. n. 626 del 1994,perchè quale amministratore della M. s.r.l., ditta che svolgeva in subappalto dalla E. G. S.r.l, lavori di manutenzione di cui al capo sub a), in particolare fornendo la piattaforma aerea marca "Bizzocchi", per consentire di effettuare le sostituzione della canala di cui al capo sub b), non consegnava al responsabile della ditta appaltatrice E. G. srl il documento contenente l'indicazione di misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi connessi alla lavorazione posta in essere, nè applicava le prescrizioni contenute nel piano operativo redatto per il noleggio della piattaforma aerea ,né quelle contenute nel manuale d'uso e manutenzione della stessa, inviando alla E.G. S.r.l. un operatore in luogo di due per la movimentazione della citata piattaforma.

 

TUTTI:

 

f) del reato p.e p. dagli artt 113 e 589 comma 1 e 2 C.P., perché, ciascuno nella qualità specificata nei capi che precedono, cagionavano la morte di C.A., dipendente della ditta individuale "G.F.", subappaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti di lavorazione dei prodotti inerti raccolti dalla cava posta in Via Portuense n. 881, gestiti in appalto dalla E. G. S.r.l. che li riceveva dalla committente G. sr.l., morte cagionata per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare perché, tenendo ciascuno le condotte attribuite nei precedenti capi di Imputazione, cosentivano che il predetto C. posto sulla piattaforma mobile della M. s.r.l. e nel cono delle operazioni di sollevamento della stessa per avvicinarla alla canala da sostituire, venisse in contatto con un conduttore aereo della linea elettrica a MT (8400 V.), rimanendo folgorato.

 

In Roma il 26.05.05

 

FattoDiritto

 

 

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e con sentenza del 21 luglio 2008, dichiarava G.P., R.F., M.C. e M.A. colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti, riqualificati il capo A) nella previsione di cui all'art. 9, II comma, lett. B) D.Lgs. n. 624 del 1996 ed il capo B) nella previsione di cui all'art. 9, II comma, lett. A) D.Lgs. n. 624 del 1996, in relazione all'art. 4, comma II, D.Lgs. n. 624 del 1996, e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata al capo F), condannava:

 

- G.P. alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui al capo F) e di mesi tre di arresto in ordine al reato di cui al capo A), come sopra riqualificato;

 

- R.F. alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui al capo F) e di mesi tre di arresto in ordine al reato di cui al capo B), come sopra riqualificato;

 

- M.C. alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui al capo F) e di mesi uno di arresto in ordine al reato di cui al capo C);

 

M.A. alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui al capo F) e di mesi tre e giorni quindici di arresto in ordine ai reati di cui al capo D), riuniti questi ultimi sotto il vincolo della continuazione.

 

Detto Giudice condannava tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e di costituzione in giudizio delle parti civili liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A., concedendo agli imputati medesimi il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, per il solo M., al risarcimento del danno.

 

Il Tribunale monocratico di Roma condannava, infine, tutti gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, S.A.M., C.A. e C.D., da liquidarsi nella separata sede civile, assegnando a ciascuna di esse una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 30.000,00.

 

Dette determinazioni venivano adottate dal Giudice di primo grado all'esito di una complessa istruzione dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi l'operaio e testimone oculare B.A., il brig. CC. M.A., l'ispettore A.S.L. Roma D e tecnico della prevenzione R.L., l'ing. M.L., Dirigente presso l'ispettorato regionale di polizia mineraria, i consulenti tecnici del P.M., i testimoni ed i consulenti tecnici indicati dalle difese, e M.F., ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. in quanto originariamente coimputato degli odierni appellanti e già all'epoca dell'escussione giudicato con sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p., nonché acquisiti al fascicolo processuale i documenti prodotti dalle parti.

 

Il Tribunale di Roma, dalle riferite acquisizioni probatorie, ha, così, ricostruito (invero, in maniera del tutto condivisibile e neppure contrastata dalle diverse difese nei depositati atti di appello) l'infortunio sul lavoro che causò, in data 26 maggio 2005, la morte di C.A. all'interno della cava sita in Roma, via Portuense n. 881.

 

Fin dalla mattina della menzionata giornata erano in corso, nella predetta cava, lavori per il posizionamento di una piattaforma aerea necessaria per sostituire una condotta di raccolta delle acque di lavaggio posta sotto il nastro trasportatore del prodotto finito.

 

Detta attività di sostituzione veniva effettuata dagli operai della ditta individuale G.F., A.B. ed il defunto A.C., i quali provvedevano dal cestello ( che, dunque, effettuava continuativamente un movimento rotatorio in salita ed in discesa ) della piattaforma a posizionare i sottonastri ed i tubi della condotta.

 

La macchina sollevatrice (richiesta dal legale rappresentante della ditta E. G. s.r.l., Rando Cesare, fornita dalla ditta M. s.r.l. amministrata da M.A., ed azionata dall'operatore di quest'ultima ditta, M.F.), in ragione della natura sabbiosa del terreno, era agganciata, con una corda da traino, ad una pala modello CAT 966 e parcheggiata parallelamente a pochi metri dal nastro trasportatore.

 

Detta attività di posizionamento era svolta, come detto dall'operatore specializzato M.F. che, stabilizzata la piattaforma, provvedeva da terra alle operazioni di movimentazione continuativa del cestello, come detto, in senso rotatorio, ascensionale e discensionale.

 

Precisava, altresì, il Tribunale di Roma come la macchina sollevatrice si trovasse a circa venti metri dalla linea elettrica M.T. (8.400 volt) che si sviluppava parallelamente al nastro trasportatore ad una altezza di 8/9 metri dal piazzale.

 

I lavori, così, descritti erano proseguiti, con regolarità e senza problema alcuno, fino alla pausa pranzo fissata per le ore 12.30 circa.

 

Alla ripresa delle attività lavorative, avvenuta verso le ore 13.15 circa, gli operai B. e C., come sempre fatto nel corso della mattinata, avevano caricato gli utensili di lavoro ed i tubi sulla piattaforma ed erano saliti su quest'ultima che, sempre manovrata dall'operatore M.F., da terra veniva sollevata all'altezza del nastro trasportatore.

 

Nel corso di detta prima operazione "pomeridiana", ha osservato sempre il Giudicante di primo grado, l'operatore specializzato M.F. faceva compiere al cestello una traiettoria del tutto opposta a quella dovuta e sempre effettuata nel corso della mattinata, provocando il contatto con un conduttore della linea aerea sovrastante che causava la morte per folgorazione dell'operaio A.C., mentre il collega A.B. rimaneva illeso.

 

In tal modo ricostruito l'infortunio sul lavoro che ci occupa, il Tribunale di Roma ha asseverato la prospettazione accusatoria, ritenendo provati gli addebiti rispettivamente mossi agli odierni appellanti dall'accusa pubblica, previa riqualificazione dei fatti descritti ai capi A) e B) dell'imputazione come sopra già riferito.

 

Avverso detta sentenza sono stati presentati distinti atti di appello da parte dei difensori di G.P., R.F., M.C. e M.A., i quali hanno svolto distinte e specifiche censure in relazione alle diverse qualità degli appellanti ed alle condotte ai singoli attribuite, salvo porre tutti un comune motivo di gravame che, per evidente logica espositiva, verrà da ultimo trattato.

 

I difensori di G.P. e di R.F., con un unico atto di appello, hanno chiesto a questa Corte territoriale di assolvere i propri assistiti da ogni contestazione loro e rispettivamente mossa (perché il fatto non sussiste o non costituisce reato in relazione ai capi A e B; per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato in relazione al capo F).

 

Con riferimento a G.P., amministratore della ditta G. s.r.l. che gestiva la cava di sabbia e ghiaia sita in via Portuense n. 881, detti difensori hanno evidenziato l'insussistenza di ogni addebito (A ed F) in capo a detto assistito, tenuto conto che i lavori nel corso dei quali il C. era deceduto non riguardavano attività estrattive (pacificamente ferme al momento dell'incidente), bensì di mera manutenzione degli impianti e, dunque, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la società G. s.r.l. non poteva ritenersi destinataria dell'obbligo di redigere il D.S.S. e di coordinare le operazioni con la società E. G. s.r.l. alla quale erano stati affidati in subappalto i lavori di manutenzione dell'impianto per la frantumazione e vagliatura dei materiali ricavati, e con le ditte G.F. e M. s.r.l. che, a loro volta, avevano avuto detti lavori in subappalto dalla ditta E. G. s.r.l..

 

Sostanzialmente, medesime considerazioni venivano svolte in relazione all'altro odierno appellante R.F., amministratore della società subappaltante E. G. s.r.l., al quale era stato contestato di non aver elaborato, né trasmesso alla committente G. s.r.l. il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle operazioni di sostituzione della condotta di raccolta delle acque di lavaggio posta sotto il nastro trasportatore del prodotto finito dell'impianto medesimo.

 

Detti difensori hanno evidenziato, inoltre, la piena autonomia nella quale operavano le ditte subappaltatrici G.F. e M. s.r.l. che escludeva, conseguentemente, qualsivoglia responsabilità in capo ai legali rappresentanti delle ditte G. s.r.l. ed E. G. s.r.l..

 

Il difensore di M.C. - responsabile nell'ambito della ditta E. G. s.r.l. dei lavori di manutenzione dell'impianto di frantumazione e vagliatura del materiale estratto dalla più volte menzionata cava - ha rilevato come gli addebiti mossi ai capi C ed F dell'imputazione al suo assistito erano entrambi infondati, in quanto a detto appellante non competeva alcuna autonoma determinazione in ordine alla sicurezza generale.

 

A dire del difensore, il M. non aveva le competenze tecniche, né l'autorità per intervenire in ordine al posizionamento della piattaforma che riguardava l'attività delegata alle ditte G.F. e M. s.r.l..

 

Infine, il difensore di M.A., come detto amministratore della ditta M. s.r.l. che aveva fornito la piattaforma aerea marca "Bizzocchi" più volte sopra menzionata, ed al quale è contestato il fatto di avere omesso di consegnare alla ditta E. G. s.r.l. il documento contenente l'indicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi connessi alla lavorazione che ci occupa, ha rilevato come il suo assistito avesse soltanto fornito, come richiestogli dal M., la piattaforma in argomento ed il relativo operatore specializzato, M.F., senza che gli fosse stato precisato dal committente alcunché in ordine al lavoro in concreto da eseguire.

 

Il difensore, inoltre, precisava come il suo assistito non fosse stato avvisato dal committente o dall'operatore della piattaforma di alcuna problematica insorta in sede operativa, e, dunque, alcuna responsabilità poteva essere addebitata a M.A..

 

Infine, tutti i difensori, con il menzionato comune motivo di gravame, hanno rilevato come sulla base delle acquisizioni processuali, invero anche apprezzate dal Tribunale monocratico di Roma, ed a tutto voler concedere all'accusa ( ovverosia l'inosservanza delle prescrizioni e cautele come contestate a ciascun appellante e precisate nei capi da A a D dell'imputazione ), difetterebbe comunque il nesso causale tra le condotte contestate ad ogni singolo imputato e l'evento, la morte dell'operaio A.C., da attribuirsi, invece ed in via esclusiva, alla condotta tenuta da M.F. e della quale sopra si è detto.

 

Alla prima udienza dibattimentale del 26 febbraio 2010, veniva dalla Corte disposto il rinvio del procedimento per difetto delle notificazioni degli avvisi di udienza agli appellanti ed ai loro difensori.

 

Alla successiva udienza del 3 dicembre 2010, verificata la regolarità delle notificazioni degli avvisi a tutte le parti, i difensori degli appellanti e delle parti civili chiedevano di rinviare il procedimento al fine di consentire la definizione - in via stragiudiziale - delle questioni relative al risarcimento del danno, e la Corte, nulla opponendo il P.G., concedeva quanto richiesto.

 

Medesima richiesta veniva formulata da dette parti all'udienza del 15 luglio 2011, e la Corte, nulla opponendo il P.G., rinviava all'udienza del 4 novembre 2011.

 

A detta udienza, veniva prodotto, in copia, atto di transazione e quietanza tra le parti, quindi la parte civile, personalmente, dichiarava di revocare la propria costituzione nel processo penale nei confronti di tutti gli appellanti.

 

All'esito, il consigliere delegato svolgeva la consueta relazione ed il P.G. sollecitava questa Corte ad emettere declaratoria di improcedibilità nei confronti di tutti gli appellanti, in ordine ai reati contravvenzionali rispettivamente loro contestati, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della statuizione di condanna in relazione al capo F) dell'imputazione per tutti gli appellanti.

 

All'udienza del 20 aprile 2012. il difensore di G.P. e di R.F. depositava note d'udienza alle quali si riportava nella discussione orale.

 

Infine, all'odierna udienza del 13 luglio 2012, hanno concluso gli altri difensori riportandosi, integralmente, agli atti di appello ed alle memorie tecniche depositate nel primo e nel secondo grado di giudizio.

 

Rileva questa Corte territoriale, preliminarmente, come debba essere accolta la richiesta del P.G. di udienza di declaratoria di improcedibilità nei confronti di tutti gli appellanti in ordine ai reati contravvenzionali rispettivamente loro contestati, in quanto estinti per intervenuta prescrizione (prescrizione maturatasi il 25 novembre 2009).

 

Ed invero, questo Giudicante rileva che, sul punto, debba tenersi conto, da un canto, del principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, II comma, c.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione, ossia di percezione "ictu oculi", che a quella di apprezzamento (vedi Cass. Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti) e considerati, d'altro canto, nella fattispecie in esame, gli univoci e convergenti elementi specificati dal Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado.

 

Con riferimento alla residua contestazione di cui al capo F), questa Corte ritiene di condividere il comune motivo di gravame svolto dalle difese e concernente la problematica del nesso causale tra le condotte omissive ascritte a ciascun appellante e l'evento verificatosi: la morte di A.C.

 

Sul punto, si è solo accennato all'errore (anche, in tal modo, definito dal Tribunale monocratico di Roma) in cui l'operatore M.F. è incorso nel primissimo pomeriggio del 26 maggio 2005 alla ripresa dei lavori dopo la pausa pranzo, ma è necessario, in questa sede, approfondire quanto effettivamente avvenuto anche alla luce delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado.

 

Innanzitutto, deve meglio precisarsi la condotta posta in essere da M.F. alla ripresa pomeridiana dei lavori di manutenzione, tenuto anche conto che nel corso di tutta la mattinata detti lavori si erano svolti (rectius: ripetuti) con piena ed assoluta regolarità.

 

Giova ribadire al riguardo come l'attività lavorativa in concreto svolta dagli operai B.A. ed A.C. consisteva nel salire sul cestello della piattaforma con gli utensili da lavoro ed i tubi da installare, quindi il manovratore della piattaforma, l'operatore specializzato M.F., azionava da terra il dispositivo che provocava il movimento rotatorio e ascensionale del cestello fino a far giungere quest'ultimo all'altezza del nastro trasportatore, quindi, svolta l'attività manutentiva da parte del B. e del C., veniva attivato dal M.F. il dispositivo che riportava in terra detti operai.

 

La descritta azione, nella stessa mattinata, era stata pacificamente eseguita più volte senza problema alcuno.

 

Dalle ore 12.30 alle ore 13.15 circa i lavori erano stati sospesi per la pausa pranzo.

 

Detta ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale monocratico di Roma nella parte motiva della sentenza, è, per un verso, incontestata e, per altra parte, la stessa emerge in maniera solare dagli atti di causa ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall'operaio A.B. che si trovava, insieme al defunto C., nel cestello al momento del riferito impatto con la linea elettrica.

 

Invero, neppure controverso è quanto accadde alla ripresa dei lavori, dopo la pausa pranzo, in ragione delle dichiarazioni precise e puntuali di A.B., rese all'udienza dibattimentale di primo grado del 2 aprile 2007.

 

B.A. ha riferito che, dopo la pausa pranzo del 26 maggio 2005, il lavoro doveva riprendere secondo le medesime modalità già eseguite nel corso della mattina (e sopra più volte descritte), ma, e dopo che egli ed il C. erano saliti sul cestello della piattaforma con i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni di manutenzione, il M., in luogo di eseguire la consueta manovra che li avrebbe condotti all'altezza del nastro trasportatore, aveva fatto eseguire al cestello una rotazione esattamente opposta a quella effettuata nel corso di tutta la mattina, facendo impattare il cestello con la linea elettrica: "Ho sentito friggere ... mi sono girato e ho visto il mio collega con un cavo sulla spalla, un cavo dell'alta tensione poggiato sulla spalla".

 

B.A. ha proseguito nella sua testimonianza riferendo di essersi immediatamente rivolto a M.F., che stava appunto manovrando la piattaforma da terra, dicendogli di abbassare quest'ultima, ma lui lo guardava "come se non si rendesse conto di quello che stava accadendo" e, soltanto, alcuni istanti dopo iniziava la manovra da lui disperatamente richiesta.

 

Detta testimonianza, ritenuta dallo stesso Giudice di primo grado precisa, puntuale ed intrinsecamente credibile, deve essere ora vagliata anche alla luce di quella resa da M.F., ex art. 197 bis c.p., all'udienza dibattimentale di primo grado del 2 aprile 2008.

 

M.F., dopo avere riferito al Tribunale monocratico di Roma di essere dipendente della ditta M. s.r.l. da oltre venticinque anni con la qualifica di "autista specializzato di mezzi operativi", di avere regolarmente effettuato corsi di aggiornamento e di essersi sottoposto periodicamente a visite mediche di controllo, ha precisato di avere eseguito lui stesso, sulla base della propria professionalità, le attività necessarie per il posizionamento della piattaforma.

 

Su specifica domanda posta dall'avvocato R., M.F. ha, in tal modo risposto "...da quello che mi ricordo io, anche perché io, ripeto, con tutta franchezza, che quando c'ho avuto l'incidente c'ho avuto purtroppo un calo..".

 

A questo punto del'escussione è intervenuto il Giudice: "Sì, lo sappiamo, immagino insomma che ha avuto un malore" ed il M.: "Ecco, esatto" (vedi pagina n. 21 della trascrizione della testimonianza di M.F.).

 

Così ricostruita la dinamica dell'incidente, ritiene questa Corte che la condotta di M.F. non possa in nessun modo essere definita "un mero errore" nello svolgimento di attività lavorativa che, in quanto tale, secondo i principi generali del diritto penale e secondo le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché per pacifica giurisprudenza di merito e di legittima, non esclude da responsabilità alcun soggetto (nel nostro caso gli odierni appellanti) che abbia posto in essere un fatto antecedente (nel nostro caso le condotte addebitate nei capi da A a D dell'imputazione) comunque causativo dell'evento.

 

E' noto, infatti, che l'errore dell'operaio, anche specializzato, nell'esercizio della sua attività lavorativa, deve ritenersi prevedibile e come tale deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dei soggetti individuati dalle norme nell'elaborazione dei prescritti documenti e piani operativi di sicurezza che devono contemplare anche l'errore umano.

 

D'altronde, e se così non fosse, qualora un infortunio sul lavoro sia stato causato da un errore di un lavoratore, per ciò solo verrebbe meno ogni profilo di responsabilità nei confronti dei soggetti chiamati dalla legge ad assicurare la sicurezza dei lavoratori medesimi.

 

Sul punto, ad avviso di questa Corte, dubbi non possono sussistere.

 

Ritiene, però, questo Collegio giudicante che quanto verificatosi verso le ore 13.30 all'interno della cava di via Portuense n. 881, con specifico riferimento alla condotta di M.F., non possa essere ricollegato, come sostenuto dal Giudice di primo grado, ad un mero errore in cui detto lavoratore sia incorso per colpa: imprudenza, imperizia negligenza o inosservanza di specifiche norme poste a tutela dalla sicurezza degli operai che svolgevano attività lavorativa all'interno della predetta cava.

 

Dalle precise, puntuali e concordanti testimonianze rese da B.A. e dallo stesso M.F. (sulla veridicità delle quali non è lecito porre dubbio alcuno) emerge che quest'ultimo ebbe un vero e proprio malore subito dopo la pausa pranzo ed in particolare nello svolgimento della prima operazione di lavoro pomeridiana, ed a causa di detto malore fece compiere alla piattaforma una rotazione del tutto opposta a quella prevista e sempre eseguita nel corso della mattinata.

 

Il fatto storico del malore non viene in questa sede per la prima volta sollevata, ma è stato proprio il Giudice di primo grado che, all'esito del narrato di M.F., testualmente (ed in maniera genuina e spontanea, osserva la Corte) ha affermato "Sì, lo sappiamo, immagino insomma che ha avuto un malore".

 

Ed allora, la descritta condotta di M.F., lungi dall'essere un mero errore nell'esecuzione di attività lavorativa, è stata causata da un malore improvviso dallo stesso patito subito dopo avere mangiato, ponendosi, inevitabilmente, nel novero (invero strettissimo, ma sussistente) del fatto c.d. imprevedibile.

 

L'imprevedibilità della condotta di M.F. emerge, altresì, da un elemento di fatto già più volte evidenziato, ma che qui deve essere ribadito.

 

L'operazione materiale alla quale M.F. stava attendendo (elevazione della piattaforma secondo un movimento di tipo rotatorio) era già stata più volte dallo stesso eseguita nel corso della mattinata, ma, ed alla ripresa del lavoro immediatamente dopo la pausa pranzo, detto operatore specializzato, in ragione di un improvviso ed accertato malore, ha fatto compiere al cestello, nel quale si trovavano gli operai B. e C., una rotazione non soltanto diversa a quella sempre prima eseguita, e distante soltanto cinque metri, ma addirittura opposta alla stessa e distante ben venti metri rispetto all'area di lavorazione.

 

Detta condotta tenuta da M.F. deve ritenersi e definirsi, imprevedibile, abnorme ed avente il carattere della assoluta eccezionalità, e, in quanto tale, non può che porsi come causa esclusiva dell'evento morte verificatosi, interrompendo - in tal modo - la sequenza causale, pur originatasi dalle condotte omissive poste in essere dagli odierni appellanti e descritte dai capi A a D dell'imputazione.

 

Ancora più in particolare, la riferita condotta di M.F. viene a porsi nella descritta sequenza causale, composta come detto da plurimi fatti posti in essere da una pluralità di persone, come causa per ultima sopravvenuta che, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia, non si collega alle concause anteriori, assumendo, in tal modo, il ruolo di causa determinante ed esclusiva dell'evento e, da sola, sufficiente alla produzione dell'evento medesimo.

 

Dette considerazioni sono state da tempo esposte dalla dottrina (restia a riconnettere, sempre e comunque, la responsabilità del soggetto rivestente funzioni di garanzia, ogni qualvolta si verifichi un infortunio sul lavoro e vengano accertate condotte colpose da parte di detto responsabile, dovendo il Giudice verificare la sussistenza del nesso causale tra quella condotta omissiva e l'evento) e recepite dalla giurisprudenza di legittimità più recente (vedi Cass. Sez. Ili, n. 38209 del 7 luglio 2011 depositata il successivo 24 ottobre, Rv 251294 ).

 

Ed ancora in maniera più decisa, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato l'esclusione della responsabilità penale del soggetto rivestente ruoli apicali, allorché si configuri un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo (Cass. Sez. IV, n. 9381 del 9 marzo 2011).

 

Consegue l'assoluzione degli appellanti dal reato contestato al capo F) dell'imputazione con la formula indicata in dispositivo e la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

 

P.Q.M.

 

 

Visto l'art. 605 c.p.p.,

 

in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21/7/2008 appellata da G.P., R.F., M.C. e M.A., dichiara non doversi procedere nei loro confronti in ordine alle contravvenzioni rispettivamente loro ascritte perché estinte per intervenuta prescrizione e li assolve dal delitto di cui al capo F dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

 

Revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata.

 

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.