Cassazione Penale, Sez. 4, 17 ottobre 2013, n. 42647 - Responsabilità per mancata segnalazione di un pericoloso dislivello del pavimento: soggetto passivo estraneo alla attività ed all’ambiente di lavoro






Fatto



1. Con sentenza in data 9 dicembre 2011 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 8 luglio 2009, appellata da A. R. che aveva affermato la penale responsabilità della stessa in ordine al reato di cui all'art. 590 comma 3, in relazione all'art. 8 comma 9 d.P.R. n. 547 del 1955.

Alla De A. era stato contestato il suddetto reato poiché, quale legale rappresentante di "E. Immobiliari S.r.l.", società amministratrice dello stabile sito in Roma, Largo G. n. 47, ove hanno sede uffici del X Dipartimento del Comune di Roma, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate dell'ascensore, di un dislivello del pavimento di circa 8 cm. costituente ingombro con pericolo di caduta di persone, cagionava a C. M. L., dipendente del Comune di Roma, lesioni personali gravi e ciò in quanto, mentre la stessa stava uscendo dall'ascensore per recarsi presso gli uffici del Comune siti all'interno 3 del primo piano, non avvedendosi del dislivello.inciampava a causa dello stesso e cadeva in terra.

2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore la De A. deducendo con un primo motivo la erronea applicazione della legge penale con riguardo alla condotta colposa prevista e punita dalla norma incriminatrice e la mancata rimproverabilità della stessa all'imputata; con un secondo motivo la erronea applicazione dell'aggravante di cui al 3 comma dell'art. 590 c.p. (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e la conseguente improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.




Diritto




3. L'episodio è stato così ricostruito nelle sentenze di merito: in data 27 maggio 2005, verso le ore 11,00, C. M. L., istruttore amministrativo del Comune di Roma, si era recata, unitamente alla collega C. M., nell'immobile di Largo G. - di cui era amministratrice l'imputata- per portare dei fascicoli all'Ufficio Controlli Interno; avevano preso insieme l'ascensore e, uscendo, la C. era caduta in quanto non si era accorta che c'era un gradino, che non era segnalato, immediatamente dopo la porta dell'ascensore, dello stesso colore grigio del pavimento. Dalla predetta caduta la C. riportava la frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio dx con prognosi iniziale di trenta giorni, poi elevati a sessanta.

La De A. è stata ritenuta responsabile del reato contestatole, perché, in violazione della regola precauzionale di cui al d.P.R. n. 547 del 1995, aveva omesso di segnalare il dislivello sito nei pressi dell'ascensore.

Con il primo motivo di ricorso la De A. reitera le doglianze già avanzate in sede di appello, secondo cui nessuna condotta le era rimproverabile, in quanto, priva di adeguate competenze tecniche, si era rivolta ad un professionista che, nella parte relativa al dislivello, aveva omesso di segnalare lo stesso quale fonte di pericolo, non imponendo, conseguentemente, alcuna prescrizione.

Sul punto entrambe le sentenze di merito hanno sottolineato come un anno prima circa dell'episodio (e quindi non dopo lo stesso, come pure pare essere sostenuto dalla ricorrente) la stessa C. aveva segnalato alla De A. l'esistenza e la pericolosità dell'avvallamento. Conseguentemente l'imputata era pienamente a conoscenza della possibile insidia e le incombeva - in considerazione della posizione rivestita- il dovere di attivarsi (come poi successivamente avvenuto, ma solo dopo il verificarsi dell'episodio) per eliminarla o comunque per segnalare opportunamente il dislivello agli utenti dell'ascensore.

4. Sostiene inoltre la ricorrente che erroneamente sarebbe stata ritenuta la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonostante la C. non fosse dipendente della imputata, ma del Comune di Roma presso i cui uffici si stava recando per ragioni di servizio.

E' sufficiente ricordare al riguardo che in caso di lesioni o di omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante. E' stato peraltro precisato che non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez. 4, Sentenza n. 18628 del 14/04/2010, Rv. 247461) Né le conclusioni possono mutare valorizzando la circostanza che l'imputata non era il datore di lavoro della infortunata, giacché il principio cautelare ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporsi nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi € 2000,00 oltre accessori come per legge.