DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 11 giugno 2001, n. 488 - Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17;
Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001;
Vista la nota con cui il provvedimento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adottano il seguente regolamento:
 

Articolo 1

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.

Articolo 2

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica effettua l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e contenute nella relazione dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2, del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.

Articolo 3

1. In funzione delle differenti tipologie di rischio, il medico addetto alla sorveglianza medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell'idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, le seguenti condizioni fisiopatologiche:
a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti;
b) condizioni suscettibili di aumentare l'assorbimento di sostanze radioattive o di ridurre l'efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione;
c) condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di eventuale sovraesposizione, specie se limitano le possibilità di decontaminazione;
d) condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti.
2. In relazione alla natura ed alla entità del rischio ed alle caratteristiche dell'attività lavorativa dovranno inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonché l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.
3. Nell'allegato tecnico al presente decreto è riportato un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui al comma 1, predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo a priori l'idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


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Allegato 1
Allegato tecnico

Elenco non esaustivo delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d):
a) lesioni precancerose, malattie neoplastiche, sindromi mielodisplastiche, ecc.;
b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilità cutaneo/mucosa (affezioni cutanee infiammatorie acute/croniche, eczemi, psoriasi, ecc.), ovvero riduzione della funzionalità degli emuntori (insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;
c) alcune patologie cutanee (psoriasi, eczemi, ecc.), otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della funzionalità epatica o renale, tireopatie, ecc.;
d) malattie neoplastiche, opacità del cristallino, alcune emopatie, ecc.

Roma, 11 giugno 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
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