Domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE)
Nel procedimento C-11/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeitsgericht di Siegen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Margrit Dietrich
e
Westdeutscher Rundfunk,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeitsgericht di Siegen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Margrit Dietrich
e
Westdeutscher Rundfunk,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Westdeutscher Rundfunk, dall'avv. W. Rebel, del foro di Colonia;
- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
FattoDiritto
1 Con ordinanza 7 gennaio 1999, pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 gennaio successivo, l'Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) di Siegen ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14).
2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Dietrich e il suo datore di lavoro, la Westdeutscher Rundfunk (in prosieguo: la "WDR"), ente radiotelevisivo di pubblica utilità di diritto pubblico, che produce e trasmette programmi radiotelevisivi nel territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, a proposito della delimitazione del tempo di lavoro quotidiano su videoterminale dell'interessata.
Il contesto giuridico comunitario
3 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva quadro"):
"La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.)".
4 L'art. 16, n. 1, della stessa direttiva quadro prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di direttive particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui all'allegato, tra i quali figurano i "Lavori con attrezzature dotate di video-terminali".
5 L'art. 1 della direttiva 90/270 così dispone:
"1. La presente direttiva, che è la quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all'articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto d'utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine per scrivere classiche, denominate "macchine a finestra"".
6 Ai sensi dell'art. 2, lett. a), della stessa direttiva, ai fini di questa si intende per "videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato".
7 La sezione II (artt. 3-9) della direttiva 90/270 prevede una serie di obblighi che incombono al datore di lavoro in tema di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.
8 A questo proposito, l'art. 7, intitolato "Svolgimento quotidiano del lavoro", dispone quanto segue:
"Il datore di lavoro è tenuto a concepire l'attività del lavoratore in modo che il lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto con pause o cambiamenti di attività, in modo da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale".
9 Conformemente all'art. 11, n. 1, della direttiva 90/270, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.
Il contesto normativo nazionale
10 La direttiva quadro è stata trasposta nel diritto tedesco con il Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien (legge 7 agosto 1996 che traspone nel diritto interno la direttiva quadro CE sulla sicurezza dei lavoratori e altre direttive sulla sicurezza dei lavoratori; BGBl. 1996 I, pag. 1246).
11 La trasposizione nel diritto tedesco della direttiva 90/270 è stata realizzata dal Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (regolamento 4 dicembre 1996 che traspone le direttive particolari CE adottate in virtù della direttiva quadro sulla sicuerezza dei lavoratori; BGBl. 1996 I, pag. 1841) e, precisamente, dal suo art. 3, intitolato "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten" (regolamento sulla sicurezza e la protezione della salute relative al lavoro su videoterminali; in prosieguo: la "BildscharbV").
12 Ai fini dell'applicazione della BildscharbV, l'art. 2, n. 1, di quest'ultima definisce il videoterminale uno "schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato" e l'art. 1, n. 2, punto 1, della stessa norma esclude dall'ambito di applicazione della BildscharbV le attività lavorative svolte su "posti di comando di macchine e posti di guida di veicoli provvisti di videoterminali".
La causa principale
13 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la signora Dietrich lavora dal 1º aprile 1974 come montatrice ("Cutterin") presso il centro di produzione della WDR a Siegen. Il suo lavoro consiste nel raccogliere e trattare materiali filmati, in collaborazione con i diversi autori di un programma televisivo, fino alla messa in onda. La visione e la selezione di registrazioni di materiale filmato non ancora trattate ovvero il controllo del risultato finale di tale lavoro costituiscono una parte consistente della sua attività lavorativa.
14 Lo studio di Siegen dispone di quattro posti di lavoro che la signora Dietrich può utilizzare alternandosi con altri montatori. Due di questi posti permettono di trattare materiali filmati di tipo analogico registrati su banda magnetica al fine della loro diffusione, sempre in forma analogica. A tale scopo, il montatore dispone di diversi strumenti tecnici di cui può servirsi tramite un quadro di comando. I dati raccolti su tale quadro vengono visualizzati su uno schermo di controllo separato. Gli altri due posti di lavoro sono destinati al trasferimento su supporto digitale di materiali analogici precedentemente selezionati. I videodati così prodotti vengono quindi trattati dal montatore con l'ausilio di programmi informatici utilizzati mediante una tastiera. La trasmissione che ne risulta viene diffusa in forma digitale.
15 La signora Dietrich è del parere che i quattro posti sopra menzionati appartengano alla categoria dei posti di lavoro dotati di attrezzature munite di videoterminali, secondo l'accezione della BildscharbV, e pretende che il suo datore di lavoro, conformemente all'art. 5 di quest'ultima, organizzi la sua attività in modo tale che il suo lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto, consentendole di passare ad altre attività ovvero concedendole una pausa retribuita di dieci minuti ogni ora.
16 La WDR si oppone a tale richiesta. A suo parere, la BildscharbV non si applica al posto di lavoro di un montatore, perché questi lavora su sequenze di immagini elettroniche in movimento che non sarebbero ricomprese nella nozione di "schermo alfanumerico o grafico". Il suo lavoro consisterebbe nella produzione di immagini televisive e non di testi o di grafica. Le diverse fasi del montaggio dei filmati o dell'aggiunta del sonoro corrisponderebbero, secondo la WDR, alla "guida di macchine" quale attuata abitualmente per portare a termine diversi procedimenti di controllo mediante videoterminali nell'ambito della produzione di sostanze chimiche o nelle diagnosi mediche. I posti di lavoro nella produzione televisiva sarebbero caratterizzati dal fatto che si tratta di posti di lavoro forniti di più schermi, necessari per la lavorazione e la valutazione dei risultati del lavoro.
17 Il giudice di rinvio ritiene che per risolvere la controversia occorra stabilire se la BildscharbV sia applicabile ai posti di "montatore/montatrice", il che avverrebbe se la visualizzazione analogica e/o digitale su schermo di filmati fosse ricollegabile alla nozione di "schermo grafico" ai sensi dell'art. 2, n. 1, della BildscharbV e non fosse inquadrabile nella nozione di "posti di guida di macchine" ai sensi dell'art. 1, n. 2, punto 1, dello stesso regolamento.
18 L'Arbeitsgericht di Siegen considera che il concetto di posto di lavoro munito di videoterminale, nell'accezione della direttiva 90/270, dovrebbe essere interpretato in senso lato, al fine di tener conto dell'obiettivo della direttiva, che sarebbe quello di assicurare un più ampio livello di sicurezza ai posti di lavoro muniti di videoterminali come pure di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ciò risulterebbe dal fatto che l'art. 2, lett. a), della direttiva farebbe riferimento, accanto alla classica videoscrittura, anche agli schermi grafici, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato, e che l'art. 2, lett. b), prevederebbe una definizione di posto di lavoro nella quale rientrerebbe il lavoro su computer nelle sue diverse configurazioni.
19 Il giudice nazionale ritiene che, se si interpretasse il concetto di "schermo grafico" in senso lato, risulterebbe che in tale nozione dovrebbe ricomprendersi la lavorazione al computer di registrazioni video sotto forma digitalizzata. Resterebbe, invece, dubbio che questo possa valere anche per la riproduzione analogica di immagini. Dal momento che, comunque, per lo spettatore non sarebbe ravvisabile alcuna differenza e l'aspetto della tutela della salute rivestirebbe eguale importanza per la visualizzazione analogica e digitale, sarebbe alquanto conferente ricercare, eventualmente per analogia, una soluzione uniforme per entrambe le tecnologie di lavorazione delle immagini.
20 Il giudice di rinvio considera ancora che l'elenco delle eccezioni figuranti all'art. 1, n. 3, della direttiva 90/270 non avrebbe lo scopo di restringere l'ambito di applicazione della direttiva in modo da escludere numerose forme di lavoro svolto su attrezzature munite di schermo. A suo avviso, pertanto, sarebbero da ritenere "posti di guida di veicoli o macchine", nell'accezione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva solo quei posti di lavoro dove una macchina o un impianto tecnico vengono manovrati con l'aiuto di un dispositivo automatico di elaborazione dati e la visualizzazione su schermo si limita alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo.
21 Dal momento che un'interpretazione restrittiva del concetto di schermo grafico di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, o un'interpretazione ampia del concetto di guida veicoli o di macchine ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. a), di tale direttiva potrebbero condurre a risultati opposti, il giudice di rinvio ritiene necessario adire la Corte perché questa interpreti tali norme.
22 La soluzione delle questioni interpretative sollevate sarebbe determinante per dirimere la controversia principale: infatti, se la direttiva 90/270 fosse applicabile ai posti di montatore, anche la BildscharbV lo sarebbe. La signora Dietrich avrebbe pertanto diritto, in questo caso, a una interruzione del lavoro svolto sullo schermo o svolgendo altre attività o godendo di pause, conformemente all'art. 5 della BildscharbV.
23 Il giudice di rinvio rileva, infine, che la Corte si sarebbe pronunciata sinora solo una volta sulla direttiva 90/270 (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609), senza affrontare con tale decisione le questioni di cui alla causa principale.
24 Conseguentemente, l'Arbeitsgericht di Siegen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche la riproduzione su schermi di filmati.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1: se l'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 90/270/CEE debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi, ai sensi di tale disposizione, la riproduzione su schermi di videodati contenenti filmati in forma digitalizzata.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 o sub 2: se l'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio CE 90/270/CE, debba essere interpretato nel senso che come posto di guida di macchine debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche un posto di lavoro dove vengono lavorate immagini analogiche o digitalizzate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o programmi informatici".
Sulla prima e sulla seconda questione
25 Attraverso le dette questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio mira a verificare, in sostanza, se la nozione di "schermo grafico" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 debba essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano filmati realizzati in forma analogica o digitale.
26 Secondo la WDR e il governo olandese, a questa domanda si dovrebbe rispondere in senso negativo.
27 La WDR sostiene che, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, un videoterminale sarebbe uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. Nella causa principale, occorrerebbe stabilire se lo schermo sul quale l'attrice lavora sia uno schermo "grafico".
28 Orbene, gli schermi grafici sarebbero esclusivamente quelli destinati alla rappresentazione di un disegno al fine di una riproduzione ovvero come espressione artistica. Infatti, nella nozione di "grafica" dovrebbero essere ricomprese la "riproduzione di scritti e di incisioni, nonché l'arte del disegno, della calcografia, della siderografia e della xilografia", oppure "la singola pagina contenente un'immagine ottenuta mediante una delle dette tecniche".
29 A questo proposito, la WDR precisa che, quanto alla visualizzazione "grafica", l'autore dell'immagine da rappresentare elabora il disegno direttamente sul video. La signora Dietrich, in quanto montatrice, non lavora per parte sua con programmi informatici introducendo caratteri alfanumerici né per la produzione grafica, ma sceglie tra una serie di documenti filmati, cioè sequenze di immagini in movimento, di caso in caso quelle più adatte al soggetto che prepara e stabilisce, in accordo con l'autore o il regista, i materiali visivi e sonori da montare assieme e/o in sequenza, nonché la loro lunghezza e il loro ordine di apparizione.
30 Secondo la WDR, sarebbe quindi indifferente a questo fine che le immagini si presentino sotto forma analogica o digitale. Infatti, i due procedimenti di visualizzazione si risolverebbero nella visualizzazione su uno schermo di una sequenza di immagini in movimento. Del resto, secondo la definizione di cui all'art. 2 della direttiva 90/270, il procedimento di visualizzazione non inciderebbe sulla delimitazione dell'ambito di applicazione della stessa.
31 Pertanto, la nozione di schermo grafico non includerebbe la visualizzazione di registrazioni di filmati su schermo, sia in forma analogica che digitale.
32 Il governo olandese sostiene parimenti che la nozione di videoterminale ai sensi della direttiva 90/270 dipenderebbe dalla natura alfanumerica o grafica dell'informazione visualizzata e non dal metodo di visualizzazione.
33 A suo avviso, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 le espressioni "alfanumerico" e "grafico" andrebbero intese come rappresentazione di caratteri e non di immagini in movimento, come confermato dall'allegato della direttiva, che fissa le prescrizioni minime cui deve essere conforme il posto di lavoro. Infatti, le prescrizioni relative allo schermo, di cui al punto 1, lett. b), del detto allegato, riguarderebbero i caratteri sullo schermo (definizione, dimensioni, ecc.), nonché l'immagine stessa sullo schermo (luminosità e contrasto), mentre tale allegato non prevederebbe nulla in tema di immagini in movimento.
34 Il governo olandese sostiene che la riproduzione di filmati e di pellicole sugli schermi avrebbe ad oggetto informazioni in forma di immagini in movimento e, conseguentemente, non si tratterebbe di riproduzione di caratteri ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, cosicché il lavoro svolto sullo schermo nell'ambito del montaggio di immagini analogiche e della loro digitalizzazione successiva non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della detta direttiva.
35 L'opinione secondo la quale la nozione di "schermo grafico" non riguarderebbe gli schermi su cui vengono visualizzate registrazioni filmate non è condivisibile.
36 Occorre rilevare, a questo proposito, che, conformemente al suo titolo e al suo art. 1, la direttiva 90/270 ha lo scopo di fissare le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e che, conformemente al suo quarto `considerando', il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
37 Orbene, con riferimento a tale obiettivo di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, il rispetto delle prescrizioni enunciate nella direttiva e nel suo allegato - tra cui, per esempio, la riduzione a livelli trascurabili di tutte le radiazioni o la necessità di prendere in considerazione il rumore emesso dalle attrezzature del posto di lavoro - si impone a prescindere dal tipo di immagini visualizzate sullo schermo.
38 Del resto, un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, tale per cui i videoterminali di registrazioni filmate sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione, avrebbe come conseguenza che un numero significativo di lavoratori non potrebbe beneficiare della protezione accordata dalla detta direttiva, mentre costoro si trovano in una situazione analoga a quella dei lavoratori che utilizzano uno schermo grafico nel senso che la WDR e il governo olandese attribuiscono a quest'espressione. In questo modo, l'effetto utile della direttiva verrebbe gravemente compromesso.
39 Inoltre, occorre sottolineare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che le attrezzature escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 90/270, elencate tassativamente all'art. 1, n. 3, riguardano situazioni in cui l'utilizzo dello schermo è d'importanza secondaria ovvero di breve durata. Al contrario, tutte le forme di lavoro prolungato svolto sullo schermo rientrano nell'ambito di applicazione della detta direttiva.
40 A ciò si aggiunga che, come parimenti rilevato giustamente dalla Commissione, il fatto che il legislatore non abbia previsto, per la nozione di videoterminale, gli adattamenti al progresso tecnico previsti all'art. 10 della direttiva 90/270 per le prescrizioni minime di cui all'allegato consente di dedurre che, a suo avviso, la nozione era sufficientemente ampia da assicurare la piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
41 Stante quanto precede, si deve concludere che la nozione di schermo grafico di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata in senso ampio, così da ricomprendervi gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati.
42 A questo proposito, è indifferente che il procedimento di visualizzazione si riferisca a materiali su supporto analogico o digitale, se non altro perché l'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 precisa che essa si riferisce ai videoterminali "a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato".
43 Ne consegue che alla prima e alla seconda questione si deve rispondere che la nozione di "schermo grafico", ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.
Sulla terza questione
44 Qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente alla prima o alla seconda questione, la WDR sostiene che, in ogni caso, la direttiva 90/270 escluderebbe dal suo ambito di applicazione i "posti di guida di veicoli o macchine", categoria a cui apparterrebbero i posti occupati dalla signora Dietrich.
45 Secondo la WDR, la direttiva 90/270 terrebbe conto del fatto che le regole da essa enunciate, concepite fondamentalmente per attività di carattere amministrativo come il lavoro d'ufficio, sarebbero inapplicabili in settori aventi specifiche esigenze. Una simile conclusione deriverebbe in particolare dall'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 90/270, che esclude dal suo ambito di applicazione i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto.
46 A giudizio della WDR, occorrerebbe interpretare l'espressione "posti di guida di macchine" come se si riferisse a posti installati su macchine per la produzione in serie che devono essere considerati parti integranti di una macchina mediante dispositivi muniti di uno schermo di controllo, i quali consentano d'intervenire direttamente nel ciclo produttivo della macchina. A questo proposito, il giudice di rinvio si fonderebbe a torto sull'idea che debbano essere considerati posti di guida di macchine solo quei posti di lavoro dove viene operata la manovra di una macchina o di un impianto con l'aiuto di un dispositivo informatico, mentre la visualizzazione su schermo si limiterebbe alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo. Né la direttiva né la BildscharbV imporrebbero una simile restrizione.
47 Secondo la WDR, l'eccezione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 verrebbe ad applicazione in quanto le operazioni di trattamento costituiscono parti integranti di un posto di guida di macchine munite di schermo, come avviene normalmente quando si trasmettono comandi tramite un videoterminale, in particolare nelle diagnosi mediche. Orbene, questo sarebbe il caso dei posti di lavoro dotati di un tavolo di montaggio con quadro di comando integrato. Infatti, in questo caso, si tratterebbe parimenti di posti in cui il montaggio delle immagini grezze viene effettuato per mezzo di un macchinario guidato mediante un comando integrato munito di schermo.
48 E' opportuno rilevare che l'enunciato stesso dell'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 non fornisce alcun chiarimento sulla portata della nozione di "posto di guida di macchine" ai sensi della detta norma.
49 Orbene, come rilevato dalla Corte nell'ambito della risposta alla prima e alla seconda questione, il legislatore comunitario ha inteso definire in maniera molto ampia l'ambito di applicazione della direttiva 90/270. I soli posti di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sono quelli, elencati tassativamente all'art. 1, n. 3, di quest'ultima, che riguardano attrezzature in cui la funzione dello schermo è d'importanza secondaria ovvero quest'ultimo viene utilizzato solo brevemente.
50 Stante quanto precede, la nozione di "posto di guida di veicoli o macchine", costituendo un'eccezione all'ambito di applicazione della direttiva 90/270, deve in ogni caso essere intepretata in maniera restrittiva.
51 Come giustamente rilevato dalla Commissione, un'attività quale quella esercitata dalla signora Dietrich comporta, oltre alle costanti manipolazioni nelle fasi di produzione, il controllo dell'immagine e del suono e la visualizzazione del materiale in forma di sequenze in movimento su più videoterminali e schermi di controllo contemporaneamente, senza contare le prestazioni intellettuali e creative per le quali entrano in gioco al tempo stesso la vista e l'udito della montatrice.
52 Non vi è alcun elemento che consenta di concludere che l'intenzione del legislatore comunitario fosse di far rientrare nella nozione di "posti di guida di veicoli o macchine" un'attività svolta sul video in maniera così prolungata.
53 A ciò si aggiunga che l'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva 90/270 di una simile attività è giustificata anche dal fatto che l'onere del lavoro su videoterminale è molto più impegnativo paragonato a quello di un normale posto di lavoro d'ufficio dotato di computer, che rientra pacificamente nell'ambito di applicazione della direttiva.
54 Pertanto, occorre risolvere la terza questione sollevata dichiarando che l'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "posto di guida di macchine" non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
14 Lo studio di Siegen dispone di quattro posti di lavoro che la signora Dietrich può utilizzare alternandosi con altri montatori. Due di questi posti permettono di trattare materiali filmati di tipo analogico registrati su banda magnetica al fine della loro diffusione, sempre in forma analogica. A tale scopo, il montatore dispone di diversi strumenti tecnici di cui può servirsi tramite un quadro di comando. I dati raccolti su tale quadro vengono visualizzati su uno schermo di controllo separato. Gli altri due posti di lavoro sono destinati al trasferimento su supporto digitale di materiali analogici precedentemente selezionati. I videodati così prodotti vengono quindi trattati dal montatore con l'ausilio di programmi informatici utilizzati mediante una tastiera. La trasmissione che ne risulta viene diffusa in forma digitale.
15 La signora Dietrich è del parere che i quattro posti sopra menzionati appartengano alla categoria dei posti di lavoro dotati di attrezzature munite di videoterminali, secondo l'accezione della BildscharbV, e pretende che il suo datore di lavoro, conformemente all'art. 5 di quest'ultima, organizzi la sua attività in modo tale che il suo lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto, consentendole di passare ad altre attività ovvero concedendole una pausa retribuita di dieci minuti ogni ora.
16 La WDR si oppone a tale richiesta. A suo parere, la BildscharbV non si applica al posto di lavoro di un montatore, perché questi lavora su sequenze di immagini elettroniche in movimento che non sarebbero ricomprese nella nozione di "schermo alfanumerico o grafico". Il suo lavoro consisterebbe nella produzione di immagini televisive e non di testi o di grafica. Le diverse fasi del montaggio dei filmati o dell'aggiunta del sonoro corrisponderebbero, secondo la WDR, alla "guida di macchine" quale attuata abitualmente per portare a termine diversi procedimenti di controllo mediante videoterminali nell'ambito della produzione di sostanze chimiche o nelle diagnosi mediche. I posti di lavoro nella produzione televisiva sarebbero caratterizzati dal fatto che si tratta di posti di lavoro forniti di più schermi, necessari per la lavorazione e la valutazione dei risultati del lavoro.
17 Il giudice di rinvio ritiene che per risolvere la controversia occorra stabilire se la BildscharbV sia applicabile ai posti di "montatore/montatrice", il che avverrebbe se la visualizzazione analogica e/o digitale su schermo di filmati fosse ricollegabile alla nozione di "schermo grafico" ai sensi dell'art. 2, n. 1, della BildscharbV e non fosse inquadrabile nella nozione di "posti di guida di macchine" ai sensi dell'art. 1, n. 2, punto 1, dello stesso regolamento.
18 L'Arbeitsgericht di Siegen considera che il concetto di posto di lavoro munito di videoterminale, nell'accezione della direttiva 90/270, dovrebbe essere interpretato in senso lato, al fine di tener conto dell'obiettivo della direttiva, che sarebbe quello di assicurare un più ampio livello di sicurezza ai posti di lavoro muniti di videoterminali come pure di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ciò risulterebbe dal fatto che l'art. 2, lett. a), della direttiva farebbe riferimento, accanto alla classica videoscrittura, anche agli schermi grafici, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato, e che l'art. 2, lett. b), prevederebbe una definizione di posto di lavoro nella quale rientrerebbe il lavoro su computer nelle sue diverse configurazioni.
19 Il giudice nazionale ritiene che, se si interpretasse il concetto di "schermo grafico" in senso lato, risulterebbe che in tale nozione dovrebbe ricomprendersi la lavorazione al computer di registrazioni video sotto forma digitalizzata. Resterebbe, invece, dubbio che questo possa valere anche per la riproduzione analogica di immagini. Dal momento che, comunque, per lo spettatore non sarebbe ravvisabile alcuna differenza e l'aspetto della tutela della salute rivestirebbe eguale importanza per la visualizzazione analogica e digitale, sarebbe alquanto conferente ricercare, eventualmente per analogia, una soluzione uniforme per entrambe le tecnologie di lavorazione delle immagini.
20 Il giudice di rinvio considera ancora che l'elenco delle eccezioni figuranti all'art. 1, n. 3, della direttiva 90/270 non avrebbe lo scopo di restringere l'ambito di applicazione della direttiva in modo da escludere numerose forme di lavoro svolto su attrezzature munite di schermo. A suo avviso, pertanto, sarebbero da ritenere "posti di guida di veicoli o macchine", nell'accezione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva solo quei posti di lavoro dove una macchina o un impianto tecnico vengono manovrati con l'aiuto di un dispositivo automatico di elaborazione dati e la visualizzazione su schermo si limita alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo.
21 Dal momento che un'interpretazione restrittiva del concetto di schermo grafico di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, o un'interpretazione ampia del concetto di guida veicoli o di macchine ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. a), di tale direttiva potrebbero condurre a risultati opposti, il giudice di rinvio ritiene necessario adire la Corte perché questa interpreti tali norme.
22 La soluzione delle questioni interpretative sollevate sarebbe determinante per dirimere la controversia principale: infatti, se la direttiva 90/270 fosse applicabile ai posti di montatore, anche la BildscharbV lo sarebbe. La signora Dietrich avrebbe pertanto diritto, in questo caso, a una interruzione del lavoro svolto sullo schermo o svolgendo altre attività o godendo di pause, conformemente all'art. 5 della BildscharbV.
23 Il giudice di rinvio rileva, infine, che la Corte si sarebbe pronunciata sinora solo una volta sulla direttiva 90/270 (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609), senza affrontare con tale decisione le questioni di cui alla causa principale.
24 Conseguentemente, l'Arbeitsgericht di Siegen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche la riproduzione su schermi di filmati.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1: se l'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 90/270/CEE debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi, ai sensi di tale disposizione, la riproduzione su schermi di videodati contenenti filmati in forma digitalizzata.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 o sub 2: se l'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio CE 90/270/CE, debba essere interpretato nel senso che come posto di guida di macchine debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche un posto di lavoro dove vengono lavorate immagini analogiche o digitalizzate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o programmi informatici".
Sulla prima e sulla seconda questione
25 Attraverso le dette questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio mira a verificare, in sostanza, se la nozione di "schermo grafico" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 debba essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano filmati realizzati in forma analogica o digitale.
26 Secondo la WDR e il governo olandese, a questa domanda si dovrebbe rispondere in senso negativo.
27 La WDR sostiene che, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, un videoterminale sarebbe uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. Nella causa principale, occorrerebbe stabilire se lo schermo sul quale l'attrice lavora sia uno schermo "grafico".
28 Orbene, gli schermi grafici sarebbero esclusivamente quelli destinati alla rappresentazione di un disegno al fine di una riproduzione ovvero come espressione artistica. Infatti, nella nozione di "grafica" dovrebbero essere ricomprese la "riproduzione di scritti e di incisioni, nonché l'arte del disegno, della calcografia, della siderografia e della xilografia", oppure "la singola pagina contenente un'immagine ottenuta mediante una delle dette tecniche".
29 A questo proposito, la WDR precisa che, quanto alla visualizzazione "grafica", l'autore dell'immagine da rappresentare elabora il disegno direttamente sul video. La signora Dietrich, in quanto montatrice, non lavora per parte sua con programmi informatici introducendo caratteri alfanumerici né per la produzione grafica, ma sceglie tra una serie di documenti filmati, cioè sequenze di immagini in movimento, di caso in caso quelle più adatte al soggetto che prepara e stabilisce, in accordo con l'autore o il regista, i materiali visivi e sonori da montare assieme e/o in sequenza, nonché la loro lunghezza e il loro ordine di apparizione.
30 Secondo la WDR, sarebbe quindi indifferente a questo fine che le immagini si presentino sotto forma analogica o digitale. Infatti, i due procedimenti di visualizzazione si risolverebbero nella visualizzazione su uno schermo di una sequenza di immagini in movimento. Del resto, secondo la definizione di cui all'art. 2 della direttiva 90/270, il procedimento di visualizzazione non inciderebbe sulla delimitazione dell'ambito di applicazione della stessa.
31 Pertanto, la nozione di schermo grafico non includerebbe la visualizzazione di registrazioni di filmati su schermo, sia in forma analogica che digitale.
32 Il governo olandese sostiene parimenti che la nozione di videoterminale ai sensi della direttiva 90/270 dipenderebbe dalla natura alfanumerica o grafica dell'informazione visualizzata e non dal metodo di visualizzazione.
33 A suo avviso, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 le espressioni "alfanumerico" e "grafico" andrebbero intese come rappresentazione di caratteri e non di immagini in movimento, come confermato dall'allegato della direttiva, che fissa le prescrizioni minime cui deve essere conforme il posto di lavoro. Infatti, le prescrizioni relative allo schermo, di cui al punto 1, lett. b), del detto allegato, riguarderebbero i caratteri sullo schermo (definizione, dimensioni, ecc.), nonché l'immagine stessa sullo schermo (luminosità e contrasto), mentre tale allegato non prevederebbe nulla in tema di immagini in movimento.
34 Il governo olandese sostiene che la riproduzione di filmati e di pellicole sugli schermi avrebbe ad oggetto informazioni in forma di immagini in movimento e, conseguentemente, non si tratterebbe di riproduzione di caratteri ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, cosicché il lavoro svolto sullo schermo nell'ambito del montaggio di immagini analogiche e della loro digitalizzazione successiva non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della detta direttiva.
35 L'opinione secondo la quale la nozione di "schermo grafico" non riguarderebbe gli schermi su cui vengono visualizzate registrazioni filmate non è condivisibile.
36 Occorre rilevare, a questo proposito, che, conformemente al suo titolo e al suo art. 1, la direttiva 90/270 ha lo scopo di fissare le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e che, conformemente al suo quarto `considerando', il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
37 Orbene, con riferimento a tale obiettivo di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, il rispetto delle prescrizioni enunciate nella direttiva e nel suo allegato - tra cui, per esempio, la riduzione a livelli trascurabili di tutte le radiazioni o la necessità di prendere in considerazione il rumore emesso dalle attrezzature del posto di lavoro - si impone a prescindere dal tipo di immagini visualizzate sullo schermo.
38 Del resto, un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, tale per cui i videoterminali di registrazioni filmate sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione, avrebbe come conseguenza che un numero significativo di lavoratori non potrebbe beneficiare della protezione accordata dalla detta direttiva, mentre costoro si trovano in una situazione analoga a quella dei lavoratori che utilizzano uno schermo grafico nel senso che la WDR e il governo olandese attribuiscono a quest'espressione. In questo modo, l'effetto utile della direttiva verrebbe gravemente compromesso.
39 Inoltre, occorre sottolineare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che le attrezzature escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 90/270, elencate tassativamente all'art. 1, n. 3, riguardano situazioni in cui l'utilizzo dello schermo è d'importanza secondaria ovvero di breve durata. Al contrario, tutte le forme di lavoro prolungato svolto sullo schermo rientrano nell'ambito di applicazione della detta direttiva.
40 A ciò si aggiunga che, come parimenti rilevato giustamente dalla Commissione, il fatto che il legislatore non abbia previsto, per la nozione di videoterminale, gli adattamenti al progresso tecnico previsti all'art. 10 della direttiva 90/270 per le prescrizioni minime di cui all'allegato consente di dedurre che, a suo avviso, la nozione era sufficientemente ampia da assicurare la piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
41 Stante quanto precede, si deve concludere che la nozione di schermo grafico di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata in senso ampio, così da ricomprendervi gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati.
42 A questo proposito, è indifferente che il procedimento di visualizzazione si riferisca a materiali su supporto analogico o digitale, se non altro perché l'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 precisa che essa si riferisce ai videoterminali "a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato".
43 Ne consegue che alla prima e alla seconda questione si deve rispondere che la nozione di "schermo grafico", ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.
Sulla terza questione
44 Qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente alla prima o alla seconda questione, la WDR sostiene che, in ogni caso, la direttiva 90/270 escluderebbe dal suo ambito di applicazione i "posti di guida di veicoli o macchine", categoria a cui apparterrebbero i posti occupati dalla signora Dietrich.
45 Secondo la WDR, la direttiva 90/270 terrebbe conto del fatto che le regole da essa enunciate, concepite fondamentalmente per attività di carattere amministrativo come il lavoro d'ufficio, sarebbero inapplicabili in settori aventi specifiche esigenze. Una simile conclusione deriverebbe in particolare dall'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 90/270, che esclude dal suo ambito di applicazione i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto.
46 A giudizio della WDR, occorrerebbe interpretare l'espressione "posti di guida di macchine" come se si riferisse a posti installati su macchine per la produzione in serie che devono essere considerati parti integranti di una macchina mediante dispositivi muniti di uno schermo di controllo, i quali consentano d'intervenire direttamente nel ciclo produttivo della macchina. A questo proposito, il giudice di rinvio si fonderebbe a torto sull'idea che debbano essere considerati posti di guida di macchine solo quei posti di lavoro dove viene operata la manovra di una macchina o di un impianto con l'aiuto di un dispositivo informatico, mentre la visualizzazione su schermo si limiterebbe alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo. Né la direttiva né la BildscharbV imporrebbero una simile restrizione.
47 Secondo la WDR, l'eccezione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 verrebbe ad applicazione in quanto le operazioni di trattamento costituiscono parti integranti di un posto di guida di macchine munite di schermo, come avviene normalmente quando si trasmettono comandi tramite un videoterminale, in particolare nelle diagnosi mediche. Orbene, questo sarebbe il caso dei posti di lavoro dotati di un tavolo di montaggio con quadro di comando integrato. Infatti, in questo caso, si tratterebbe parimenti di posti in cui il montaggio delle immagini grezze viene effettuato per mezzo di un macchinario guidato mediante un comando integrato munito di schermo.
48 E' opportuno rilevare che l'enunciato stesso dell'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 non fornisce alcun chiarimento sulla portata della nozione di "posto di guida di macchine" ai sensi della detta norma.
49 Orbene, come rilevato dalla Corte nell'ambito della risposta alla prima e alla seconda questione, il legislatore comunitario ha inteso definire in maniera molto ampia l'ambito di applicazione della direttiva 90/270. I soli posti di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sono quelli, elencati tassativamente all'art. 1, n. 3, di quest'ultima, che riguardano attrezzature in cui la funzione dello schermo è d'importanza secondaria ovvero quest'ultimo viene utilizzato solo brevemente.
50 Stante quanto precede, la nozione di "posto di guida di veicoli o macchine", costituendo un'eccezione all'ambito di applicazione della direttiva 90/270, deve in ogni caso essere intepretata in maniera restrittiva.
51 Come giustamente rilevato dalla Commissione, un'attività quale quella esercitata dalla signora Dietrich comporta, oltre alle costanti manipolazioni nelle fasi di produzione, il controllo dell'immagine e del suono e la visualizzazione del materiale in forma di sequenze in movimento su più videoterminali e schermi di controllo contemporaneamente, senza contare le prestazioni intellettuali e creative per le quali entrano in gioco al tempo stesso la vista e l'udito della montatrice.
52 Non vi è alcun elemento che consenta di concludere che l'intenzione del legislatore comunitario fosse di far rientrare nella nozione di "posti di guida di veicoli o macchine" un'attività svolta sul video in maniera così prolungata.
53 A ciò si aggiunga che l'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva 90/270 di una simile attività è giustificata anche dal fatto che l'onere del lavoro su videoterminale è molto più impegnativo paragonato a quello di un normale posto di lavoro d'ufficio dotato di computer, che rientra pacificamente nell'ambito di applicazione della direttiva.
54 Pertanto, occorre risolvere la terza questione sollevata dichiarando che l'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "posto di guida di macchine" non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
(Sesta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeitsgericht di Siegen, con ordinanza 7 gennaio 1999, dichiara:
1) La nozione di "schermo grafico" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.
2) L'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "posto di guida di macchine" non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.