Tipologia: CCNL
Data firma: 23 ottobre 1959
Validità: 23.10.1959 - 22.10.1962
Parti: Industriali Metalmeccanici, Assistal-Confindustria, Aziende a prevalente partecipazione statale-Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici-Cisnal e Failm-Cisal
Settori: Metalmeccanici, Industria

Sommario:

Campo di applicazione del contratto
Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Entrata ed uscita.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 8. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Cumulo di mansioni.
Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 15. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Indennità per disagiata sede.
Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 24. - Indumenti di lavoro.
Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Disciplina aziendale.
Art. 31. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Classificazione degli appartenenti alla qualifica operaia.
Art. 44. - Suddivisione delle maestranze siderurgiche.
Art. 45. - Minimi di paga oraria.
Art. 46. - Paghe di posto agli operai siderurgici.
Art. 47. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 48. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 49. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 50. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 51. - Trasferte.
Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 13. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Minimi di retribuzione mensile.
Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 6. - Passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 13. - Cumulo di mansioni.
Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Indennità per disagiata sede.
Art. 22. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Assenze e permessi.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Retribuzione.
Parte quarta Regolamentazione comune agli operai categorie speciali ed impiegati
Art. 1. - Anzianità dei lavoratori.
Art. 2. - Forme di retribuzione.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 5. - Indennità di zona malarica, di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 6. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 7. - Certificato di lavoro.
Art. 8. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 9. - Norme speciali.
Art. 10. - Reclami e controversie.
Art. 11. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Art. 13. - Affissione del contratto.
Disposizione finale
Tabelle stipendiali e salariali
Allegato A Accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958, per la, riduzione dell’orario di lavoro negli stabilimenti siderurgici

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica ed alla installazione degli impianti, 23 ottobre 1959

Tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di aziende a prevalente partecipazione statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale [...], e, in ordine alfabetico le sotto indicate organizzazioni dei lavoratori: la Federazione Italiana Metalmeccanici (Cisl) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom) [...], unitamente a numerose delegazioni di fabbrica; assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Unione Italiana Lavoratori Metallurgici [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì, 23 ottobre 1959, in Roma, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di aziende a prevalente partecipazione statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale [...], e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici (Cisnal) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
Addì 23 ottobre 1959, in Roma, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di aziende a prevalente partecipazione statale [...], con l’assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale [...], e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Failm) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) [...]
si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per gli stabilimenti industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
а) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle distruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da fimi ratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame piombo, zinco, argento ed altri);
- la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilali, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tranvie, teleferiche e funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini:
aeroplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti;
- l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l’esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- vasellame stoviglie, posate, cortelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazioni e trivellazioni di terreni, rocce ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile e dell’abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma utensili per macchine operatrici; strumenti d’officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
orologi in genere;
modelli meccanici-per fonderia;
- la istallazione di impianti e di complessi meccanici idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto; ecc. ecc.
c) agli stabilimenti siderurgici che agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
а) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g) sì intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d) comma c), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita i medica da parte del medico dell’azienda.
Chiarimento a verbale.
Soprattutto per la piccola e media industria le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 5. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, con le esclusioni in ogni caso, delle attività elencate nell’allegato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore da pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale del lavoro (48 ore settimanali) risulterà dalla media di 3 settimane con un massimo di 8 ore giornalieri eccezione fatta per il giorno di cambio turno nel quale si potrà raggiungere un massimo di 12 ore. Tale prolungamento di lavoro, per la parte eccedente le 8 ore giornaliere, sarà considerato straordinario e retribuito come tale.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
[...]
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, l’operaio del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni dell’operaio siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri operai, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono le 8 giornaliere o le 48 settimanali, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite, mentre le ore intercorrenti tra la cessazione del turno di lavoro e le 8 giornaliere - fermo restando che è lavoro straordinario quello prestato in aggiunta all’orario massimo giornaliero previsto nel 1° comma del presente articolo - saranno retribuite con una maggiorazione del 10 %.
Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Per i dipendenti degli stabilimenti siderurgici di cui alla lettera c) del «campo di applicazione» del CCNL per la industria metalmeccanica, la durata dell’orario di lavoro è regolata dall’accordo 7 marzo 1958 che fa parte integrante del presente contratto, del quale segue le sorti, e il cui testo è riportato in allegato (n. 2).
Per tutto quanto non contemplato nel citato accordo valgono le norme del presente articolo.
Dichiarazioni a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
2) Le disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo (versamento del 7 % all’operaio) non si applicano, fino a concorrenza del relativo importo (7 %), alle aziende che già corrispondono agli operai compensi per il lavoro prestato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali.
3) Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito all’operaio di accertare dal medico di stabilimento la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
4) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
Allegato all’art. 6.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi opera sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità da pomeriggio del sabato.

Art. 9. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Sospensione e interruzione del lavoro), è ammesso il recupero a regime normale delle ore ili lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Commissione Interna o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui al 1° comma dell’art. 6 (orario di lavoro) del presente contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe ed eccezioni di legge e quelle previste nel predetto art. 6.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 11 (Festività).
[...]
Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle dieci settimanali.
Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.

Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’azienda.
[...]

Art. 15. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto - o per affissione nel reparto in cui lavorano - se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinate. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro; unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
[...]

Art. 19. - Ferie.
L’operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
14 giorni per anzianità di servizio dall’inizio del 4° al 10° anno compiuto;
16 giorni per anzianità di servizio dall’inizio dell’11° anno al 19° compiuto;
18 giorni per anzianità di servizio dall’inizio del 20° anno in poi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 22. - Indennità per disagiata sede.
Qualora nella località ove l’operaio svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno Km. 5 le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.

Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, la areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; cosi come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 24. - Indumenti di lavoro.
All’operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]
Gli operai trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

Art. 30. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 33. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Per i compiti delle Commissioni Interne che debbono esplicarsi fuori dell’orario di lavoro ai sensi dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 interverranno accordi fra la Direzione e la Commissione Interna.

Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Al sabato per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]
L’operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 35. - Divieti.
È proibito all’operaio di prestare l’opera propria presso officine diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa non superiore a 8 ore di paga base e contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo dì tre giorni;
e) licenziamento a sensi dell’art. 38.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenti come previsto nell’art. 32 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento sema preavviso e con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo dì quelle contemplate nell’art. 37 (Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 37 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 37 (Multe e sospensioni).
Ai fini di cui al comma precedente non saranno considerate le sanzioni comminate anteriormente agli ultimi cinque anni per ritardato inizio del lavoro senza giustificato motivo (art. 37, lett. b).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) non lieve insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione:
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina della azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 47. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:
- ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1. riparazioni;
2. riscaldo od alimento;
3. pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite:
- ai treni dì laminazione:
1. cambio di cilindri;
2. cambio di gabbie:
3. cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe;
4. pulizia generale;
- alla trafilatura a caldo:
1. riparazione;
- alla fucinatura:
1. attrezzaggio;
2. riparazione;
- alla stagnatura e piombatura:
1. riparazioni;
2. pulizia generale.
1. A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, gli operai ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all’85% dell’utile medio orario di cottimo realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.
A) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell’intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, gli operai addettivi, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le opere ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.
2. Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabile al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall’art. 12 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulatole.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 12.

Art. 48. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita dall’art. 10 Parte IV Comune) del presente contratto.

Art. 49. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
L’azienda deve provvedere alla sostituzione dell’operaio componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra gli operai della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione dell’operaio assente.
Chiarimento a verbale.
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del precedente art. 49 non può protrarsi, per lo stesso operaio, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.

Art. 50. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, cavallanti, stallieri, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
2) Detti lavoratori possono essere assunti per l’orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 o 10 ore.
L’orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.
Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicola da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.
Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettiva Organizzazioni sindacali.
[...]
4) Ai predetti lavoratori assunti per un orario giornaliero rispettivamente di 9 o 10 ore [...]
Le eventuali ore di lavoro in più delle 9 o 10 ore di servizio rispettivamente, verranno compensate con le maggiorazioni di straordinarie di cui all’art. 12 del presente contratto.
Nei riguardi dei lavoratori che nell’ambito di 9 o 10 ore di servizio giornaliero svolgono con carattere di normalità un’attività equiparabile a 8 ore di attività, viene a cessare il particolare trattamento di cui al primo comma del presente paragrafo e si applica il trattamento normale vigente per gli operai di produzione con la corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui al citato articolo 12, per la 9ª o per la 9ª e 10ª ora.
[...]
5) Ai lavoratori per i quali l’orario normale di lavoro è fissato in 9 o in 10 ore giornaliere, è garantita la continuità di questo orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono essere comunicate per iscritto con un mese di preavviso.
[...]
6) I lavoratori di cui al precedente paragrafo 1) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
Uomini
A. (corrispondente agli operai specializzati): autisti esterni meccanici; motoscafisti, infermieri patentati; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) che eseguono lavori di riparazione in dette cabine.
B. (corrispondente agli operai qualificati): autisti non meccanici; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono fuori dello stabilimento; infermieri autorizzati: addetti al servizio estinzione incendi.
C. (corrispondente ai manovali specializzati): tutti gli uomini di cui al precedente paragrafo 1) non compresi nei raggruppamenti A e B.
Portieri; guardiani diurni e notturni; fattorini: possono essere classificati nel raggruppamento B o nel raggruppamento C. Eventuali contestazioni riguardanti tale classificazione saranno esaminate tra la Direzione e la Commissione Interna ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’art. 10 (Reclami e controversie) della Parte IV (Comune) del presente contratto.
Donne
D. (corrispondente alle donne di I): infermiere patentate.
E. (corrispondente alle donne di II): tutte le altre donne addette alla mansioni indicate nel paragrafo 1).
7) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda oltre a quanto previsto dall’art. 1 (Assunzione), deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al paragrafo 1) del presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga giornaliera.
8) In riferimento all’art. 24 ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
Dichiarazione a verbale sul § 6.
Con la norma di cui al comma 5° del paragrafo 6, le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.

Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano effettivamente nelle condizioni fissate nei commi seguenti, il trattamento previsto dai successivi articoli della presente regolamentazione, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi. [...]
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica,
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capousciere, il capo fattorino, ecc.
La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Si intende riportata la norma dell’art. 8 della parte III (Impiegati).
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che la norma di cui al penultimo comma dell’art. 8 parte III (Impiegati), si applica anche alla regolamentazione dei turni negli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per tale istituto si applicano le norme dell’art. 12 della parte I (Operai) con le seguenti variazioni:
[...]

Art. 8. - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:
- 15 giorni per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 20 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 12 anni compiuti;
- 25 giorni per anzianità di servizio da oltre 12 e fino a 20 anni compiuti;
- 28 giorni per anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.
[...]
Per le rimanenti norme relative alle ferie valgono le norme dell'art. 19 della corrispondente regolamentazione per gli impiegati, con il seguente chiarimento:
Le dizioni «da 1 a 5 anni compiuti», «oltre i 5 e fino ai 12 anni compiuti», «oltre i 12 e fino a 20 anni compiuti», significano che per i primi cinque periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi sette periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori otto periodi lo scaglione di 25 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 6° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 13° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni dì questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 21° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 28 giorni.
Dichiarazione a verbale.
Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all’art. 17 (Condizioni di miglior favore).

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Si intende riportata la norma dell’art. 28, parte III (Impiegati)
Chiarimento a verbale.
Per quanto riguarda le norme disciplinari, le parti, avendo stabilito, in considerazione delle funzioni esercitate dagli appartenenti alla categoria speciale, di far riferimento alle norme previste nella parte III (Impiegati), hanno riconosciuto che le esemplificazioni delle infrazioni disciplinari previste per gli altri lavoratori regolati dalla parte I, possono essere considerate applicabili per analogia anche agli appartenenti alla categoria speciale.

Art. 16.
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai):
- Passaggio temporaneo di mansioni Art. 14
- Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili Art. 15
- Indennità per disagiata sede Art. 22
- Igiene e sicurezza del lavoro Art. 23
- Indumenti di lavoro Art. 24
- Consegna e conservazione utensili e materiali Art. 34
Per i seguenti istituti s’intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte III (Impiegati):
- Festività Art. 11
- Corresponsione della retribuzione Art. 17
- Tredicesima mensilità Art. 20
- Congedo matrimoniale Art. 23
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 24
- Servizio militare Art. 25
- Doveri art. 26
- Assenze e permessi Art. 27
- Provvedimenti disciplinari Art. 28
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai) e della parte III (Impiegati) il cui testo è identico nelle due parti predette del contratto.

 

Parte I (Operai)

Parte III (Impiegati)

- Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli

Art. 2

Art. 2

- Documenti

Art. 3

Art. 3

- Riposo settimanale

Art. 10

Art. 10

- Cumulo di mansioni

Art. 13

Art. 13

- Reclami sulla retribuzione

Art. 18

Art. 18

- Indennità in caso di morte

Art. 42

Art. 32


Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per tali operai.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere autorizzato.
Dichiarazioni a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
2) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al 5° comma del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
3) Si conviene che con la presente regolamentazione non si è inteso peggiorare i trattamenti individuali in atto né quelli aziendali risultanti da accordi formali stipulati fra le parti interessate.
[...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli impiegati lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa, in caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 8 (Orario di lavoro ) del presente contratto e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 11 (Festività).
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’impiegato non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.
Gli impiegati che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assennato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 19. - Ferie.
L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestata servizio, pari a:
giorni 15 per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti;
giorni 20 per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;
giorni 30 per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le dizioni «da 1 a 2 anni compiuti», «oltre i due anni e fino a 10 anni compiuti», «oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti», significano che per i primi due periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi 8 periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori 8 periodi lo scaglione di 25 giorni.
Nel caso in cui l’impiegato abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 3° anno di anzianità di cui sopra insieme alle frazioni della scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale dell’ 11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni dì questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 30 giorni.

Art. 21. - Indennità per disagiata sede.
Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno 5 chilometri, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo tra le parti.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tale caso, all’impiegata assente, nei tre mesi prima del parto e nei due mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratte e quello stabilito dalla legge.
[...]

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera a) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) , d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta Regolamentazione comune agli operai categorie speciali ed impiegati
Art. 2. - Forme di retribuzione.

I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo
determinate in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.
Fermo restando quanto previsto dal punto 3° dell’art. 2 dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953, anche il caso di passaggio da una ad altra delle forme di retribuzione previste dal 1° comma, formerà oggetto dell’esame preventivo tra la Direzione aziendale e la Commissione Interna.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni dei lavoratori si riservano di presentare uno schema, anche differenziato per settori, di regolamentazione nazionale delle nuove forme di retribuzione ad incentivo.
Le delegazioni industriali formulano ampie riserve in merito a tale dichiarazione.

Art. 3. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.

Art. 5. - Indennità di zona malarica, di alta montagna e di sottosuolo.
Ai lavoratori assunti per località non malarica che per ragioni di lavoro vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
La indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai inviati in trasferta nella misura stabilita nell’art. 51, paragrafo XV, della Parte I (Operai).
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dulie competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Organizzazioni sindacali locali anche per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1500 mt. di altezza) o inviati o che già prestino la loro attività nel sottosuolo.
È in facoltà del lavoratore di non accettare il trasferimento in zona malarica senza alcun pregiudizio del rapporto di lavoro.

Art. 9. - Norme speciali.
Oltre elle al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti; ciò senza pregiudizio delle norme contenute nell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 10. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione Interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contrattai saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Allegato A Accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958, per la, riduzione dell’orario di lavoro negli stabilimenti siderurgici
(Omissis).
Premesso e considerato:
а) che il regime legale consente di effettuare un orario normale di otto ore giornaliere o 48 settimanali (legge 15 marzo 1923, art. 1);
b) che negli impianti a ciclo continuo le 48 ore settimanali risultano dalla media di tre settimane (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, art. 6);
c) che la durata minima delle ferie è di 12 giorni lavorativi dopo un anno di lavoro (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, art. 19);
d) che le giornate festive retribuite in un anno sono diciassette (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, art. 11);
e) che la durata media settimanale dell’orario normale risulta dalla combinazione dei precedenti punti pari a:
settimane 52 X ore 48 = 2.496 ore
ferie gg. 12 X ore 8 = 96 h.
festività gg. 17 X ore 8 = 136 h. 232 ore
ore 2.264: 52 settimane = ore 43,30 settimanali
Le parti - tenuto conto per quanto riguarda la durata del lavoro della situazione comparativa nell’ambito della CECA - convengono quanto segue:
1. La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e di contratto in vigore e nulla viene innovato al tali disposizioni con il presente accordo.
2. La durata media settimanale dell’orario normale per il singola operaio, verrà ridotta di 1 e 1/2 ore e cioè da ore 43,30 a ore 42, determinate in ambo i casi come al punto e) della premessa.
A fronte di tale minore prestazione sarà corrisposto un compenso pari a 1 e 1/2 quote orarie di retribuzione globale di fatto (per retribuzione globale di fatto, agli effetti del presente articolo si intende per gli operai lavoranti ad economia la paga base di fatto più la percentuale del 4 [5 con accordo 23.10.1959] per cento di cui all’art. 2 della parte comune del c.c. 21 giugno 1956, più indennità di contingenza;
per gli operai lavoranti ad incentivo la paga base di fatto più l'incentivo, eventuale utile di cottimo ove coesista ed indennità di contingenza;
per gli operai lavoranti normalmente a cottimo il guadagno globale di cottimo e l’indennità di contingenza).
3. In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui all’art. 2 potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 48 a 46 e 1/2 ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno il compenso di cui al 2° comma dell’art. 2 ragguagliato a 15 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione (112 e 1/2 secondi per ora).
Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le 1 e 1/2 quote orarie di cui al 2° comma dell’art. 2 per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione, non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
4. Agli operai discontinui la riduzione della durata dell’orario di lavoro di cui agli articoli precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:
discontinui con orario normale di 60 ore settimanali 100 %;
discontinui con orario normale di 54 ore settimanali 90 %;
discontinui con orario normale di 48 ore settimanali 80 %;
e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui all’art. 50 ultimo comma del punto 4° del c.c. 21 giugno 1956.
5. Nel caso in cui si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiamo diritto e qualora siano trascorsi oltre 6 mesi dalla maturazione del diritto medesimo, saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione calcolata ai sensi del precedente art. 2 quante sono le correlative ore già maturate.
6. Per ogni ora di lavoro compiuta dall’impiegato o dall’appartenente alla categoria speciale oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l’azienda corrisponderà allo stesso, in aggiunta alla sua retribuzione una quota oraria del minimo tabellare, quota che verrà determinai dividendo lo stesso minimo per 180. E ciò in sostituzione del trattamento previsto dall’art. 5 parte categoria speciale ed 8 parte impiegati del contratto collettivo nazionale 21 giugno 1956.
7. Negli stabilimenti, ove siano in vigore accordi o comunque trattamenti particolari in materia di durata del lavoro, i benefici previsti dal presente accordo verranno assorbiti, fino alla concorrenza da quelli derivanti sotto qualunque forma dagli accordi o trattamenti stessi, inscindibilmente considerati nel loro complesso.
8. Le norme di cui ai precedenti articoli, per quanto previsto in ciascuno di essi, si applicano ai lavoratori degli stabilimenti siderurgici di cui al paragrafo c) del campo di applicazione del contratto nazionale metalmeccanici.
9. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1959 e farà parte integrante - seguendone le sorti - del contratto nazionale di lavoro (nuovo o prorogato) per gli addetti all’industria metalmeccanica, resterà comunque in vigore almeno fino a tutto il 31 dicembre 1931
Norme transitorie.
A decorrere dal lunedì successivo alla data della stipulazione di presente accordo e sino al 31 dicembre 1958, i benefici di cui ai precedenti articoli verranno applicati nella misura del 70 per cento.
Per il 1958 e solo naturalmente nel caso di corresponsione delle quote orarie di cui al punto 5) le stesse verranno liquidate rispettivamente entro il 15 agosto 1958 ed il 15 gennaio 1959.
Le parti si danno atto che il presente accordo non si applica ai lavoratori degli stabilimenti meccanici delle aziende siderurgiche e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano in tal senso.