Cassazione Civile, 04 dicembre 2013, n. 27127 - Scala inidonea e concorso di colpa del lavoratore: non sussiste
"Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza".
Fatto
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza in data 24 gennaio - 14 marzo 2008, ha confermato la decisione di primo grado con la quale la società A.S.M. - (...) S.p.A. (d’ora in poi A.S.M.) e la A.A. S.p.A. erano state condannate al pagamento, in solido, a favore di D.G. della somma di € 33.168,80, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale conseguente ad un infortunio sul lavoro, nonché la prima di dette società, per le stesse causali, al pagamento della somma di € 2.582,20, con gli interessi legali.
Il lavoratore, nell’eseguire la sostituzione della lampada di emergenza di un mezzo compattatore, avvalendosi di una scala normale, non dotata di dispositivi antiscivolo ed inidonea all’uso, cadeva dall’altezza di circa 3,5 metri riportando gravi lesioni.
La Corte territoriale ha ritenuto che fosse responsabile dell'infortunio la società A.S.M., alle cui dipendenze il D. lavorava, e che esso fosse stato determinato anche dal concorso di colpa del lavoratore, il quale, pur essendo un operaio esperto, non aveva fatto uso di altra scala più sicura presente nel magazzino.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore. La società datrice di lavoro ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale. Anche la società di assicurazioni ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Deve innanzitutto disporsi, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore.
3. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1227 cod. civ., 4 e segg. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 4 D. Lgs, 19 settembre 1994 n. 626 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Deduce che la Corte di merito si è limitata ad aderire alle argomentazioni del giudice di primo grado, senza prendere in esame la copiosa produzione documentale ed in particolare il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell’ASL di L’Aquila, dal quale risultava che la società datrice di lavoro aveva mantenuto in esercizio una scala metallica a forbice - dalla quale era caduto il D. - priva dei necessari requisiti di idoneità per la sicurezza del lavoro, ed in particolare del dispositivo antisdrucciolevole all’estremità, ed aveva consentito che si effettuassero lavori di manutenzione e riparazione di automezzi compattatori ad un altezza di circa 3-4 metri senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone.
Inoltre la Corte di merito non ha tenuto conto che in forza del D.P.R. n. 547/55, art. 4, il datore di lavoro avrebbe dovuto rendere edotto il lavoratore sul rischio specifico cui era esposto nell'eseguire quella pericolosa operazione, fornire al medesimo i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, controllare le situazioni di pericolo e che venissero osservate dallo stesso lavoratore le disposizioni in materia di sicurezza.
Nella situazione sopra descritta, non poteva ravvisarsi un concorso di colpa del lavoratore nel verificarsi dell’infortunio, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo il dovere di proteggere l'incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza.
Il datore di lavoro è infatti interamente responsabile dell’infortunio non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
4. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2043, 2056, 1226 cod. civ., 432 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di merito ha liquidato il danno morale arbitrariamente, senza dare congrua ragione del processo logico seguito e senza indicare i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
In particolare la sentenza impugnata non ha considerato che all’epoca dell’infortunio il D. aveva 46 anni e che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio in altro giudizio promosso dal medesimo nei confronti dell’lNAIL, aveva riportato una inabilità permanente pari al 42% ed era stato collocato anticipatamente a riposo, percependo un trattamento pensionistico fortemente ridotto.
Errata era poi la sentenza impugnata laddove il danno morale era stato liquidato nella misura di un quarto del danno biologico, quando gli altri danni erano stati ridotti proporzionalmente di un terzo in virtù del ritenuto concorso di colpa dell’infortunato.
5. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 cod. civ. e 429 cod. proc. civ. nonché insufficiente motivazione, il ricorrente deduce che la responsabilità del datore di lavoro in relazione all’Infortunio occorso al proprio dipendente va qualificata come responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
Il debito scaturente da detto inadempimento ha quindi natura di debito di valore e non di valuta, con conseguente applicazione allo stesso della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Da ciò discende che il Tribunale prima e la Corte d’appello dopo avrebbero dovuto assumere a riferimento il credito iniziale, calcolato al momento dell’infortunio, e su di esso applicare rivalutazione ed interessi legali, anziché procedere alla sua "attualizzazione".
Inoltre la sentenza impugnata nulla ha argomentato circa il criterio utilizzato per giungere a tale risultato, avallando l’operazione aritmetica effettuata dal Tribunale.
6. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1 e 4 L. 68/99 nonché insufficiente motivazione, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda relativa al danno patrimoniale, costituito dalla differenza tra le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire sino alla data dell’età pensionabile ed il trattamento pensionistico corrispostogli in seguito al collocamento a riposo anticipato per effetto della accertata inabilità lavorativa conseguente all’infortunio.
Rileva che, essendo l’infortunio da ascrivere alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro, le conseguenze del collocamento anticipato a riposo dovevano ricadere interamente, sotto il profilo economico, a carico dello stesso datore di lavoro.
Quest’ultimo avrebbe dovuto reperire all’interno dell’azienda un posto confacente alle sue condizioni di salute, fornendo eventualmente la prova circa la impossibilità di un suo utile collocamento nella struttura operativa dell'impresa.
Il mancato reperimento di una posizione lavorativa lo aveva indotto, di fronte alla concreta prospettiva di rimanere disoccupato, a dare il suo assenso al pensionamento anticipato.
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società A.S.M. deduce che la A.A. S.p.A., costituendosi nel giudizio di primo grado, non aveva contestato l’operatività della polizza assicurativa con la quale aveva assunto l’obbligo di manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza economica essa ricorrente incidentale. Solo in un secondo momento, e perciò tardivamente, aveva contestato detta operatività.
Questa eccezione era stata respinta dal giudice di primo grado, perché tardiva, e non era stata oggetto di impugnazione.
Era stato pertanto chiesto al giudice di secondo grado, nella forma del ricorso incidentale, che fosse dato atto del passaggio in giudicato della statuizione in questione, ma sul punto la sentenza impugnata nulla aveva statuito.
Chiede in conclusione la A.S.M. che questa Corte voglia "anche d'ufficio rilevare il passaggio in giudicato" della statuizione relativa alla operatività della polizza assicurativa suddetta.
8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass. 5493/06; Cass. 9689/09; Cass. 19494/09; Cass. 4656/11).
Analogamente è stato affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell’eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024, Cass. 3213/04; Cass. 1994/12).
Nella specie la Corte territoriale ha accertato che il lavoratore è stato adibito ad una operazione pericolosa (sostituzione della lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri), con una scala inidonea all’uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull’esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.
Ha inoltre escluso che il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme, atipica ed eccezionale.
E tuttavia, a fronte di tali accertamenti, la Corte di merito non si è attenuto ai principi giurisprudenziali sopra indicati, ritenendo che l’infortunio fosse stato determinato dal concorso di colpa del lavoratore.
La sentenza impugnata deve pertanto, sul punto, essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza".
9. L’accoglimento di questo motivo assorbe gli altri motivi del ricorso principale, tutti aventi quale presupposto l’accertamento della responsabilità in ordine all’infortunio in questione.
10. Il ricorso incidentale proposto dalla A.S.M. è inammissibile.
Ed infatti non viene formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ,, applicabile ratione temporis; non viene chiesta, in violazione dell’art. 371, comma 3, in relazione all’art. 366 n. 4) cod. proc. civ., la cassazione della sentenza impugnata né sono indicate le norme di diritto su cui il ricorso è fondato.
11. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.