Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 4 luglio 1959
Validità: 30.06.1962
Parti: Assicredito e Fabi, Fib, Fidac, Filcea, Sabit, Sinddipcomit, Uib
Settori: Credito Assicurazioni, Aziende di credito


Accordo collettivo per gli impiegati, le impiegate, i commessi e il personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, 4 luglio 1959

Il giorno 4 luglio 1959, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale [...], tra l’Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) [...] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) [...], la Federazione Italiana Bancari (Fib) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (Filcea) [...], il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (Sabit) [...], il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana (Sinddipcomit) [...], l’Unione Italiana Bancari (Uib) [...], premesso che, dopo la denuncia dei due contratti collettivi di lavoro 1° agosto 1955, relativi l’uno agli impiegati, impiegate e commessi e l’altro al personale ausiliario e validi ambedue fino al 31 dicembre 1958, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano presentato all’Assicredito richieste di rinnovazione dei contratti stessi sia per quanto concerne la parte economica come quella normativa, e premesso ancora che tra le Associazioni - delle aziende e dei lavoratori - è insorta una complessa e delicata vertenza.

Le parti nel desiderio di addivenire ad una distensione e normalizzazione dei rapporti sindacali ed aziendali e nell’intento di realizzare una sistemazione della disciplina contrattuale (economica e normativa) hanno convenuto quanto appresso:
1) i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati il 1° agosto 1955, rispettivamente per gli impiegati, le impiegate e i commessi e per il personale ausiliario sono prorogati al 30 giugno 1962, salvo quanto in appresso stabilito;
2) a decorrere dal 1° gennaio 1960 sarà applicato un aumento del 6 % sulle seguenti voci ed indennità nelle misure in atto al 31 dicembre 1958: stipendio, indennità di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di preposizione, indennità di contingenza e indennità di mensa, indennità di turno, diarie (e relativo concorso spese di contingenza) e compensi per il pernottamento e per la vigilanza;
3) entro il mese di novembre 1959 le parti si incontreranno per:
а) esaminare i problemi relativi alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile ed all’aumento dell’indennità di rischio. La decorrenza di quanto verrà concordato in materia viene fissata dal 1° gennaio 1960;
b) esaminare le richieste già presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede di rinnovo dei contratti 1° agosto 1955, relative ad articoli già previsti nei predetti contratti e limitatamente a norme non aventi riflessi di carattere economico per le Aziende.
Restano escluse le richieste che si riferiscono all’orario di lavoro ed al capitolo «Cessazione del rapporto di lavoro»;
4) a decorrere dal 1960 verrà attuato l’orario estivo, secondo le norme stabilite dagli accordi 15 maggio e 24 giugno 1953, per un periodo di tre mesi all’anno (dal 21 giugno al 20 settembre).
«Per il 1960 verrà tuttavia esaminata, per il periodo suddetto la possibilità di distribuire, con gli adattamenti del caso, l’orario settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ferma restandone la consistenza settimanale»;
5) il presente accordo impegna le aziende soci ordinari dell’Assicredito;
6) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l’argomento ai competenti Organi amministrativi.