Tipologia: CCNL
Data firma: 22 settembre 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Faiat e Filam-Cgil, Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali-Fisasca/Cisl, Ampecisnal
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi, Impiegati

Sommario:

I. - Classifica esercizi.
Art. 1.
II. - Classifica del personale.
Art. 2.
III. - Assunzione personale.
Art. 3.
Art. 4.
IV. - Apprendistato.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
V. - Periodo di prova.
Art. 11.
Art. 12.
VI. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 13.
Art. 14.
VII. - Riposo settimanale.
Art. 15.
VIII. - Scatti di anzianità.
Art. 16.
IX. - Ferie.
Art. 17.
X. - 13ª mensilità.
Art. 18.
XI. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 19.
XII. - Conservazione del posto.
Art. 20.
XIII. - Retribuzione.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
XIV. - Alberghi di stagione.

Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
XV. - Assicurazione infortuni.
Art. 31.
XVI. - Malattie.
Art. 32.
Art. 33.
XVII. - Preavviso.
Art. 34.
XVIII. - Indennità di licenziamento e dimissioni.
Art. 35.
XIX. - Cumulo mansioni.
Art. 36.
XX. - Cessione o trasformazione di aziende.
Art. 37.
XXI. - Premio di anzianità.
Art. 38.
XXII. - Restituzione documenti lavoro.
Art. 39.
XXIII. - Disciplina.
Art. 40.
XXIV. - Commissioni paritetiche.
Art. 41.
XXV. - Delegati e componenti commissioni interne.
Art. 42.
XXVI. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 43.

Contratto collettivo nazionale per gli impiegati di aziende alberghiere, 22 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 22 settembre in Roma nella sede della Faiat, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Faiat) [...] e attraverso atti distinti e separati la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistiti da [...] Confederazione Generale Italiana del Lavoro, e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali [...], assistiti dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca Cisl) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], e la Federazione Nazionale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi (Ampecisnal) [...], si è stipulato il seguente Contratto Nazionale concernente la disciplina del rapporto di lavoro per gli impiegati di aziende alberghiere.

III. - Assunzione personale.
Art. 4.

[...] Sono richiesti all’atto dell’assunzione i seguenti documenti:
[...]
c) certificato medico di sana costituzione;
[...]

IV. - Apprendistato.
Art. 5.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salve le limitazioni della legge sul lavoro per le donne e i fanciulli (art. 6 legge 19 gennaio 1955, numero 25).
Coloro che aspirano ad essere assunti come apprendisti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) licenza di scuola secondaria;
b) certificato di sana costituzione fisica;
c) libretto di lavoro.

Art. 6.
Il numero degli apprendisti dovrà essere limitato all’importanza dell’esercizio che li assuma in servizio, con le norme che, in relazione alle categorie di albergo, saranno concordate nei contratti integrativi provinciali e locali.

Art. 7.
L’apprendistato ha la durata massima di 12 mesi anche se il servizio venga prestato alla dipendenza di aziende diverse.
Per i provenienti dalle scuole alberghiere il periodo di apprendistato è ridotto a 8 mesi.

Art. 10.
Per quanto non previsto nel presente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.

VI. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 13.

Per gli impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e che svolgono di conseguenza una attività a carattere discontinuo (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299) l’orario di lavoro è di 9 ore.
Qualora il predetto personale sia adibito ad altre mansioni oltre quelle di sua specifica pertinenza, l’orario di lavoro sarà di 8 ore. Ugualmente di 8 ore sarà l'orario di lavoro degli impiegati che non rientrano nella categoria di cui al I comma.

Art. 14.
Il lavoro straordinario è consentito limitatamente a due ore giornaliere [...]
Il lavoro straordinario deve essere richiesto dal datore di lavoro o chi per esso ed annotato a loro cura su apposito registro a disposizione degli interessati e - a domanda - dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
[...]

VII. - Riposo settimanale.
Art. 15.

Tutto il personale impiegatizio godrà di riposo settimanale di 24 ore in aggiunta al periodo normale di riposo.

IX. - Ferie.
Art. 17.

L'impiegato dopo un anno di ininterrotto servizio presso lo stesso albergo ha diritto ad un periodo di ferie nella seguente misura:
dopo un anno e fino a 3 anni di anzianità, giorni 20;
oltre il terzo anno e fino a 6 anni di anzianità, giorni 22;
oltre il sesto anno e fino a 10 anno di anzianità, giorni 25;
oltre il decimo anno di anzianità giorni 30.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili ed il prestatore d’opera durante il periodo delle ferie sarà considerato in servizio a tutti gli effetti.
[...] Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a compenso alcuno, ma senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

XII. - Conservazione del posto.
Art. 20.

È obbligatoria la conservazione del posto nei seguenti casi:
[...]
e) per assenze dovute a causa di gravidanza e puerperio nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

XIII. - Retribuzione.
Art. 23.

Vitto e alloggio. Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e composto secondo la seguente tabella:
...omissis...
L’impiegato di prima categoria ha diritto ad una camera a 1 letto; l’impiegato di seconda categoria a una camera ogni due persone; per gli impiegati di terza categoria è ammessa anche una camera ogni tre persone.
Le camere dovranno essere in buone condizioni igieniche e di abitabilità.

XIV. - Alberghi di stagione.
Art. 29.

Tutto il personale impiegatizio assunto in località stagionale godrà di un riposo settimanale di 24 ore a norma di legge, salvo durante l’alta stagione (per periodo di tempo non superiore a 70 giorni per ogni periodo di apertura stagionale) nel quale l’impiegato usufruirà di un riposo limitato a 12 ore.

Art. 30.
Per quanto non contemplato in questo titolo (alberghi di stagione) valgono, in quanto compatibili, le norme del presente Contratto.

XV. - Assicurazione infortuni.
Art. 31.

Per effetto del presente Contratto gli impiegati beneficiano della assicurazione contro gli infortuni durante la esplicazione del servizio.
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o di provvedere attraverso una forma di assicurazione.

XXIII. - Disciplina.
Art. 40.

Oltreché alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, gli impiegati dovranno uniformarsi anche alle altre norme e regolamenti di servizio, che potranno essere stabiliti dalla direzione di ciascuna azienda, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Contratto.
Le mancanze del personale potranno essere punite in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore lavorative;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai giorni 5;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso per quegli impiegati che si siano resi colpevoli di abuso di fiducia che danneggi gravemente gli interessi del datore di lavoro, appropriazione indebita qualificata di cose e di oggetti comunque esistenti nell’albergo, gravi offese all’onore del datore di lavoro o della sua famiglia, risse seguite da vie di fatto durante il servizio che rendano impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di impiego, reiterato stato di ubriachezza in servizio od altre mancanze di analoga gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di impiego.

XXIV. - Commissioni paritetiche.
Art. 41.

Ove dovessero sorgere controversie di carattere generale tra le Organizzazioni stipulanti relative alla' interpretazione ed applicazione delle norme del presente Contratto nazionale, il tentativo di amichevole composizione, da esperirsi prima di qualsiasi azione, verrà affidato ad una apposita Commissione nazionale composti dei rappresentanti delle Organizzazioni nazionali anzidette che, occorrendo, potranno richiedere anche l’intervento del Ministero del Lavoro. Divergenze individuali e collettive relative alla interpretazione ed applicazione delle norme degli accordi integrativi, provinciali e focali, saranno demandate per la loro composizione ad apposite Commissioni Paritetiche locali ed in seconda istanza alla Commissione nazionale suddetta.

XXV. - Delegati e componenti commissioni interne.
Art. 42.

Gli impiegati sono tutelati dalle norme degli articoli 67 e 68 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo 22 settembre 1959, nei limiti e nelle forme ivi previsti.