Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 2 aprile 1960.
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili di Rimini e Circondario e Fillea, Filca, Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Rimini

Sommario:

Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o zone malariche.
Art. 5. - Soste di lavoro.
Art. 6. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 7. - Lavori fuori zona.
Art. 8. - Congedo matrimoniale.
Art. 9. - Malattia ed infortunio.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 12. - Conservazione utensili.
Art. 13. - Indennità di licenziamento.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 15. - Indennità speciale.,
Art. 16. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 17. - Addestramento professionale.
Art. 18. - Validità e durata.
Allegati
Atto costitutivo 2 aprile 1960 della Cassa Edile
Statuto della Cassa Edili

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edili ed affini di Rimini e circondario, 2 aprile 1960.

In Rimini, addì 2 aprile 1960, in relazione all’art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli appartenenti alla edilizia e affini del 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, tra il Collegio Costruttori Edili di Rimini e Circondario [...], assistito da [...] Ufficio Sindacale dell’Associazione Industriali, e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Circondariale Lavoratori edili e Affini Rimini [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini - Filca - Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini Rimini [...], la Federazione Nazionale Edile e Affini - Fenea - Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini [...], viene stipulato il seguente integrativo circondariale con la stessa durata ed efficacia del Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° gennaio 1960. Il presente integrativo è valido per tutto il territorio del Circondario riminese.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(vedi art. 7 del Contratto nazionale di categoria)
L’orario di lavoro normale dell’annata, viene fissato come segue:
gennaio, febbraio, novembre e dicembre: quarantadue ore settimanali (sette ore giornaliere);
marzo, aprile, settembre ed ottobre: quarantotto ore settimanali (otto ore giornaliere);
maggio, giugno, luglio e agosto: cinquantaquattro ore settimanali (nove ore giornaliere).
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all’art. 13 del Contratto nazionale di categoria.
Per l’orario di lavoro degli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all’art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
(vedi art. 23 del Contratto nazionale di categoria)
Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:
a) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) maggiorazione del 20 %;
b) lavori su scale aeree tipo Porta?: maggiorazione 15 %;
c) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione 35 %;
d) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti: maggiorazione 25 %;
e) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 cent.):
se la ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 10 %;
se la ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 35 %;
f) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri:
da metri 3 a metri 10: maggiorazione del 15 %;
da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20 %;
da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25 %;
oltre i 20 metri: maggiorazione del 32 %;
g) costruzione di pozzi a profondità superiore ai metri 3,50:
da metri 3 e cent. 50 a metri 10: maggiorazione del 15 %;
da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20 %;
da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25 %;
oltre i metri 20: maggiorazione del 32 %;
h) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando la lavorazione continui oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora): maggiorazione del 10 %;
i) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra mano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, od al tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20 %;
l) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del 12 %;
m) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: maggiorazione del 10 %;
n) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni del luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai è la stessa che viene corrisposta a titolo di «nocività» agli operai dipendenti dall’azienda in cui si svolge il lavoro.
Per i lavori in galleria e per i cassoni ad aria compressa, dato che nella zona non si prevedono lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.
Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi in condizioni di non essere sufficientemente protetto, la maggiorazione verrà concordata caso per caso, fra le organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o zone malariche.
(vedi art. 26 del Contratto nazionale di lavoro)
Per i lavori che si svolgono oltre i 1000 metri di altitudine, se l’operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del 10 % da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza e indennità speciale.
Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto. Non si stabiliscono percentuali per zone malariche non esistendone nella zona.

Art. 12. - Conservazione utensili.
(vedi art. 45 del Contratto nazionale di lavoro)
Si precisa che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 16. - Disciplina dell’apprendistato.
(vedi art. 60 del Contratto nazionale di lavoro)
In relazione all’art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954, per quanto concerne la «durata del tirocinio» si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a 18 mesi.
In relazione all’ultimo capoverso del punto C) dell’art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto, si precisa che il capolavoro verrà eseguito presso le imprese edili che verranno prescelte di volta in volta dalie parti contraenti o presso una scuola di qualificazione di categoria della zona.

Art. 17. - Addestramento professionale.
(vedi art. 61 del Contratto nazionale di lavoro)
In relazione all’art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 è istituita la Scuola di Addestramento Professionale dei Lavoratori Edili del Circondario di Rimini.
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