Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 12 luglio 1950
Validità: 15.04.1950 - 31.12.1951
Parti: Sezione Industriali del Legno-Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e Sindacato Provinciale-Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche Varie, Unione Provinciale-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Settori: Edilizia-Legno, Industria legno, Genova, Operai

Sommario:

1) Qualifiche.
2) Aumenti di paga agli intagliatori finiti, intarsiatori finiti, decoratori finiti, preparatori tracciatori, doratori artistici ed ai capi reparto.
3) Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato da valere per i lavoratori addetti alle industrie del legno e affini.
Art. 1.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
4) Lavori disagiati e pericolosi.
5) Lavori nocivi.
6) Mensa.
7) Indennità di consumo ferri.
8) Condizioni di miglior favore.
9) Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti alla industria del legno e affini della provincia di Genova, 12 luglio 1950

L’anno 1950 ed addì 12 del mese di luglio in Genova, tra la Sezione Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova [...], e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche Varie [...], nonché l’Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 dicembre 1948.

3) Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato da valere per i lavoratori addetti alle industrie del legno e affini.
Art. 1.

Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che avendo superato i 14 anni di età, è occupato presso una delle Aziende di cui alla premessa, allo scopo di acquisire le capacità necessarie per diventare operaio qualificato o specializzato.

Art. 3.
Possono essere assunti, per apprendere le mansioni di cui all’art. 8 i giovani che non abbiano oltrepassato l’età di 19 anni.

Art. 5.
L’apprendista non può lavorare a cottimo.

Art. 6.
La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dall’art. 7 del Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1948 per gli operai. Restano ferme le disposizioni di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 8.
La durata massima dell’apprendista resta fissata come segue a seconda delle mansioni che l’apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio.
1° Gruppo.
Scultori - intagliatori - intarsiatori - ebanisti - falegnami addetti alla lavorazione dei mobili, degli articoli sportivi degli infissi e serramenti, dei bigliardi ed accessori - stipettai, corniciai e doratori di aste, doratori, laccatori - lucidatori - verniciatori - tappezzieri - modellisti - carpentieri - maestri d’ascia, calafati - addetti alla lavorazione carri, carrozze, botti, fusti - dogati, pipe, tranciati, compensati, tornitori, macchinisti, parchettisti.
Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata dell’apprendistato anni 5;
Assunti in età dai 15 ai 17 anni; durata dell’apprendistato anni 4;
Assunti in età dai 17 ai 18 anni: durata dell’apprendistato; anni 3½;
Assunti in età dai 18 ai 18 anni e mezzo compreso: durata dell’apprendistato anni 3;
Assunti in età di 19 anni: durata dell’apprendistato anni 2½.
2° Gruppo.
Addetti alla lavorazione del sediame curvato comune e di serie, articoli da disegno, segherie produttrici di tavolame squadrato e truccioli, articoli sanitari, igienici e ghiacciaie in serie, lavorazione del giunco, pavimentisti in legno, forme per calzature, tacchi, cambrioni:
Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata dell’apprendistato anni 4;
Assunti in età dai 15 ai 18 anni: durata dell’apprendistato anni 3;
Assunti in età dai 18 ai 19 anni: durata dell’apprendistato anni 2½.
3° Gruppo.
Gli addetti alla lavorazione dello zoccolarne fondo per calzatura, cestai, rivestimenti di damigiane e fiaschi, produzione di agglomerati di paglia e truccioli di legno con altre materie cementizie, imballaggi leggeri a gabbia:
Assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata dell’apprendistato anni 3;
Assunti in età dai 16 a 18 anni: durata dell’apprendistato anni 2½;
Assunti in età dai 18 ai 19 anni: durata dell’apprendistato anni 2.

Art. 9.
Nella durata dell’apprendistato fissata nella misura di cui ai gruppi del precedente articolo 8, vanno compresi i periodi di apprendistato fatto in altre aziende del genere che siano documentabili, e sempreché durante tali periodi l’apprendista abbia esplicato le' stesse mansioni per le quali continua ad apprendere.

Art. 10.
Il periodo di apprendistato sarà ridotto come appresso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista;
а) di due terzi per gli apprendisti muniti di licenza di scuola tecnica industriale ad indirizzo, corrispondente all’attività esplicata nell’azienda;
b) della metà per gli apprendisti che sono in possesso del diploma dei corsi triennali per la formazione di operai qualificati;
c) di un terzo per gli apprendisti che sono in possesso del diploma dei corsi biennali per la formazione di operai qualificati ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata nell’azienda;
d) di un quarto per gli apprendisti che sono in possesso:
1) Diploma di corsi della durata di un anno per la formazione di operai qualificati, ad indirizzo corrispondente all’attività esplicata nell’azienda;
2) del diploma dei corsi biennali del primo addestramento;
3) della licenza di corsi biennali di avviamento professionale;
4) della licenza di scuole professionali artigiane.

Art. 11.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo di apprendistato di cui all’art. 10, l’apprendista dovrà presentare all’atto della assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

Art. 15
Gli apprendisti sono soggetti alle norme del vigente contratto di lavoro per gli operai dell’industria del legno 28 dicembre 1948.

Art. 16.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 18.
Il presente contratto sostituisce le norme fino ad oggi vigenti circa il trattamento degli apprendisti nell’industria del legno e affini.

4) Lavori disagiati e pericolosi.
I seguenti lavori sono considerati disagiati e pericolosi:
a) lavori su ponti mobili in sospensione;
b) lavori interni ed esteri su ponti fissi oltre l’altezza di mt. 6 in condizioni di pericolosità o difficoltà e disagio.
Per il periodo di tempo in cui si effettuano i lavori di cui sopra verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 15 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.

5) Lavori nocivi.
Per quanto concerne i lavori nocivi ci si atterrà alle norme che verranno applicate all’industria metalmeccanica.

9) Decorrenza e durata.
[...]
Il presente contratto non si applica alla categoria del sughero.