Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 16 maggio 1950
Parti: Sezione Idrotermali-Associazione degli Industriali e Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali
Settori: Servizi, Aziende idrotermali, Abano T. e Montegrotto T.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Precedenza nelle assunzioni.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 9. - Lavoro a squadre.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Maggiorazione di anzianità.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Provvidenze demografiche.
Art. 18. - Malattia.
Art. 19. - Cassa mutua malattia.
Art. 20. - Infortuni e igiene sul lavoro.
Art. 21. - Salari.
Art. 22. - Pagamento del salario.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Liquidazioni cottimi in caso di licenziamenti o dimissioni.
Art. 25. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 26. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 27. - Pagamenti e quietanze.
Art. 28. - Vestiario.
Art. 29. - Consegna utensili e materiale.
Art. 30. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 31. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 32. - Disciplina.
Art. 33. - Punizioni.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per punizioni.
Art. 36. - Passaggio di mansioni.
Art. 37. - Norme speciali.
Art. 38. - 53ª settimana.
Art. 39. - Trapasso di azienda.
Art. 40. - Condizione di miglior favore.
Art. 41. - Reclami e controversie.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali idrotermali di Abano Terme e Montegrotto Terme, 16 maggio 1950

Oggi, 16 maggio 1950, presso gli Uffici dell’Associazione Industriali di Padova, tra il [...] presidente della Sezione Idrotermali [...], assistiti da [...] Associazione degli Industriali; e il [...] presidente della Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali con sede in Abano Terme [...], si è convenuto quanto in appresso:

Art. 4. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori inferiori ai 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.
La mano d’opera femminile sarà adibita soltanto a prestazioni ad essa confacenti.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia.
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione del lavoro dovuti a causa di forze maggiori, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti nel limite massimo di un’ora al giorno.
Nei limiti e con rispetto delle attuali disposizioni in materia, le prestazioni del personale in genere non potranno tassativamente iniziare prima delle ore due antimeridiane.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 7, ossia oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 21 e le 5.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi di cui all’art. 11, nonché quello compiuto nei giorni destinati al riposo settimanale.
Gli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, avranno diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo i giustificati motivi individuali e di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
[...]

Art. 9. - Lavoro a squadre.
Ove esista un trattamento economico particolare per il lavoro a squadre, la disciplina del medesimo sarà regolata nei contratti integrativi provinciali.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il personale ha diritto ai sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale. Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo in casi di deroga previsti dalla legge.
[...]

Art. 14. - Ferie.
All’operaio saranno concessi per ogni anno 12 giorni (96 ore) di ferie pagate. Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la Ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 17. - Provvidenze demografiche.
Per il trattamento agli operai ed alle operaie che contraggono matrimonio e per quello alle operaie in stato di gravidanza o di puerperio valgono le norme di legge in materia.

Art. 20. - Infortuni e igiene sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà al posto di pronto soccorso dello stabilimento per stendere, se del caso, la denuncia prescritta dalla legge.
Quando l’infortunio accada all’operaio comandato fuori dell’azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 21. - Salari.
Tutti i lavoratori disciplinati dal presente contratto, saranno retribuiti ad economia ovvero a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformato ai principi di cui all’art. 23 del presente contratto.

Art. 23. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del complesso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell'azienda l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L’effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione portare diminuzione di retribuzione.
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari

Art. 28. - Vestiario.
[...]
L’azienda [...] Provvederà inoltre a fornire al portafango un mantello impermeabile che questi userà solamente in servizio quando il caso lo richieda.
Di tali indumenti risponderà l’operaio nei confronti dell’azienda per eventuali deterioramenti non dovuti all’uso e in caso di furto in cui l’azienda possa dimostrare che ciò sia avvenuto per incuria del dipendente stesso.
Il mantello impermeabile dovrà rimanere sempre presso l’Azienda.

Art. 29. - Consegna utensili e materiale.
Gli utensili ed il materiale adoperati dal personale di cura per i vari servizi dell’azienda verranno forniti dalla stessa.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta alla Direzione.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovrà interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare all’atto del licenziamento o dimissioni.
[...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti e in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione dell’azienda. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 32. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.
Egli deve mantenere rapporti di deferenza e subordinazione verso la clientela e i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
L’operaio dovrà eseguire con la maggiore delicatezza e diligenza il compito affidatogli e, nella esecuzione attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 33. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 35.
[..]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza;
c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
[...]
f) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali richiamate dall’articolo 37 o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidività la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per punizioni.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
[...]
f) omissione o negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
g) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 34 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 36. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[...]

Art. 37. - Norme speciali.
Al dipendente che ne faccia richiesta il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perché ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento, sempreché non contrastino col presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.