Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 settembre 1959
Validità: Campagna vinicola 1959
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative e Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione-Cgil, Unione Sindacale Lavoratori dell’Alimentazione-Cisl, Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione-Uil
Settori: Agroindustriale, Cantine sociali, Reggio Emilia

Sommario:

1) Paghe orarie.
2) Indennità corrispettivo ferie, gratifica natalizia, indennità licenziamento, indennità di mensa ecc.
3) Tabelle delle maggiorazioni per operai ed impiegati stagionali.
4) Festività nazionali e infrasettimanali.
5) Indennità per lavori disagiati.
6) Indumenti di lavoro.
7) Impiegati stagionali.

Accordo collettivo per i dipendenti stagionali dalle cantine sociali della provincia di Reggio Emilia, 1 settembre 1959

Oggi 1° settembre 1959 in Reggio Emilia, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative [...], e la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione - Cgil [...], con la partecipazione del Comitato direttivo del Sindacato provinciale vini, l’Unione Sindacale Lavoratori dell’Alimentazione - Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione - Uil [...], si è provveduto alla stipula del presente accordo salariale da valere per i dipendenti delle Cantine sociali - campagna vinicola 1959 - fissata in giorni 60 dall’inizio della pigiatura nei singoli stabilimenti.

1) Paghe orarie.
[...]
Agli operai stagionali per il periodo di campagna vinicola è consentito di superare l’orario giornaliero di lavoro di 8 ore fino ad un massimo di due ore giornaliere senza far luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario.

5) Indennità per lavori disagiati.
In considerazione del particolare lavoro, gli operai addetti allo svuotamento delle vasche e dei fustami dalle vinacce e vinaccioli, verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione, una indennità di disagio pari al 10 % della paga globale di fatto (fermo restando applicate tutte le misure e le norme di sicurezza atte a prevenire gli infortuni per questa particolare attività).

6) Indumenti di lavoro.
(Art. 7 - pag. 5 suppl. CNL vini 1959).
Ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi particolarmente bagnati verrà fornito un paio di zoccoli o un paio di stivali.

7) Impiegati stagionali.
Per gli impiegati assunti esclusivamente per la campagna vinicola, si conviene il trattamento economico e normativo stabilito per gli impiegati di pari grado dell’industria vinicola, salvo la maggiorazione della retribuzione ordinaria, fissata nella misura del 5 %.