Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 13 luglio 1959
Validità: 13.07.1959 - 12.07.1961
Parti: Unione Parmense degli Industriali, Gruppo degli Industriali delle Conserve Vegetali e Filia-Camera Confederale del Lavoro, Fulpia Provinciale-Cisl, Uilia-Uil
Settori: Agroindustriale, Conserve pomodoro, Parma

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Lavoro straordinario, notturno, e festivo.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Lavoratori capi fabbrica.
Art. 5. - Vestiario.
Art. 6. - Indennità di licenziamento.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Assorbimenti.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Rinvio.
Art. 11. - Retribuzione del personale femminile.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Tabella della indennità speciale giornaliera per impiegati ed intermedi dipendenti da aziende che esercitano la lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro (trasformazione del fratto fresco) allegata al contratto collettivo provinciale di lavoro 13 luglio 1959.
Allegato Contratto collettivo 3 giugno 1957, per i lavoratori della provincia di parma addetti alla lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro (Art. 5 del Contratto 13 luglio 1959)

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro (trasformazione del frutto fresco in concentrato), della provincia di Parma, 13 luglio 1959

Addì 13 luglio 1959, in Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali, tra l’Unione Parmense degli Industriali [...], il Gruppo degli Industriali delle Conserve Vegetali [...], e la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Industrie Alimentari (Filia) [...], assistito dal [...] segretario della Camera Confederale del Lavoro [...], la Fulpia Provinciale, aderente alla Cisl [...], la Uilia (Uil) [...], riconosciuta dalle parti la urgente necessità ed opportunità di procedere ad un aggiornamento normativo e salariale del precedente contratto provinciale di lavoro, scaduto il 2 giugno 1959; dopo ampia ed approfondita discussione, le parti sono d'accordo nel procedere alla stipulazione del seguente contratto collettivo provinciale di lavoro, da valere per i dipendenti dalle aziende che esercitano nella provincia di Parma la lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro (trasformazione del frutto fresco in concentrato):

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente contratto collettivo di lavoro è applicabile soltanto alle aziende industriali esercenti la lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro e ai lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) da esse dipendenti, addetti alla campagna di lavorazione del pomodoro (trasformazione del frutto fresco in concentrato).

Art. 5. - Vestiario.
Per quanto riguarda la concessione in uso gratuito del vestiario, rimangono ferme le eventuali condizioni più favorevoli in atto presso le aziende, previste dal precedente contratto di lavoro provinciale del 3 giugno 1957.
Ai lavoratori (fissi e stagionali), addetti al lavaggio dei fusti e al lavaggio del pomodoro, verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
Ai lavoratori stagionali (uomini e donne), considerate le condizioni particolari in cui si svolge il lavoro, le quali determinano una eccessiva usura e rapido deperimento degli indumenti, verrà corrisposta, a titolo di «indennità vestiario» la somma mensile (divisibile in ventiseiesimi) di L. 5.300.
Detta indennità verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Per i lavoratori fissi, e cioè per quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la stessa indennità verrà erogata con gli stessi criteri limitatamente, però, al periodo della campagna stagionale, nella misura mensile (divisibile in ventiseiesimi) di lire 2.150.

Art. 10. - Rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto saranno applicate le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1949 per gli addetti all’industria conserviera vegetale.

Allegato Contratto collettivo 3 giugno 1957, per i lavoratori della provincia di parma addetti alla lavorazione stagionale delle conserve di pomodoro (Art. 5 del Contratto 13 luglio 1959)
(Omissis)
5) Vestiario: Le aziende forniranno in uso gratuito, ogni anno, ai lavoratori i seguenti effetti di vestiario: una tuta per gli uomini ed un grembiule con cuffia o reticella per le donne.
Ai lavoratori (fissi e stagionali), addetti al lavaggio fusti e al lavaggio del pomodoro, verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
Inoltre, ai lavoratori stagionali (uomini e donne) - considerate le condizioni particolari in cui si svolge il lavoro - verrà corrisposta a titolo di «indennità vestiario», la somma mensile (divisibile in ventiseiesimi) di L. 4.200.
Per i lavoratori fissi la stessa indennità verrà erogata, limitatamente al periodo della campagna stagionale, nella misura mensile (divisibile in ventiseiesimi) di L. 1.700.