Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 21.07.1961
Parti: Associazione degli Industriali di Piacenza e Filia-Camera Confederale del Lavoro, Fulpia-Cisl, Uilia-Uil
Settori: Agroindustriale, Conserve vegetali, Piacenza

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Art. 2. - Operatività del presente contratto collettivo e rinvio a disposizioni del contratto nazionale per gli addetti all’industria conserviera vegetale del 12 marzo 1949.
Art. 3. - Retribuzioni.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Vestiario.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Indennità di licenziamento.
Art. 8. - Assorbimenti.
Art. 9. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Allegato 1 Tabella dei minimi retributivi
Allegato 2 Tabella relativa all'importo giornaliero dei valori dell’indennità speciale di cui all’art. 4.
Allegato 3 Tabella delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc. per impiegati, intermedi ed operai di cui all’art. 6.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la lavorazione stagionale delle conserve vegetali della provincia di Piacenza, 31 luglio 1959

Addì 31 luglio 1959 presso la Sede dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza, tra l’Associazione degli Industriali di Piacenza [...], assistito da [...] Ufficio Sindacale dell’Associazione stessa e con l’intervento della Rappresentanza della Sezione delle Industrie Conserviere Vegetali, costituita in seno all’Associazione medesima [...], e la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Industrie Alimentari (Filia) di Piacenza [...], assistito dal [...] segretario della Camera Confederale del Lavoro e da [...] Ufficio sindacale camerale, la Fulpia Provinciale, aderente alla Cisl di Piacenza [...], la Uilia, aderente all’Uil di Piacenza [...]

riconosciuta dalle Parti la necessità ed opportunità di procedere alla stipulazione di una nuova regolamentazione contrattuale, normativa, e salariale, da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende conserviere vegetali della provincia di Piacenza, in sostituzione del decaduto Contratto provinciale di lavoro stipulato per la categoria stessa il 9 luglio 1957, e ciò nella considerazione che non si è ancora provveduto, in sede nazionale, alla rinnovazione del decaduto contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’Industria conserviera vegetale; anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, omogenee le strutturazioni dei miglioramenti, normativi ed economici, concessi nelle provincie di Piacenza e di Parma, ai lavoratori fissi e stagionali addetti alla produzione dei derivati del pomodoro nel periodo di tempo in cui vi è stata, come è detto innanzi, carenza di rinnovazione del decaduto contratto collettivo nazionale di categoria; nel riaffermato e dichiarato intento di assicurare l’auspicata normalità e serenità di lavoro nelle Aziende, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro è applicabile soltanto alle Aziende industriali esercenti la lavorazione stagionale delle conserve vegetali e ai lavoratori fissi stagionali (impiegati, intermedi ed operai) da esse dipendenti.

Art. 2. - Operatività del presente contratto collettivo e rinvio a disposizioni del contratto nazionale per gli addetti all’industria conserviera vegetale del 12 marzo 1949.
[...]
Per tutto quanto non è previsto dal presente contratto collettivo si fa rinvio alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro stipulato il 12 marzo 1949 per gli addetti all’industria conserviera vegetale.

Art. 5. - Vestiario.
Indipendentemente dalla concessione in uso gratuito, da parte delle Aziende, degli indumenti di lavoro previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ai lavoratori stagionali (operai e intermedi) addetti alla produzione dei derivati del pomodoro, e limitatamente al periodo di trasformazione del frutto fresco, considerate le condizioni particolari in cui si svolge il lavoro, le quali determinano una eccessiva usura e rapido deperimento del vestiario, le Aziende corrisponderanno, a titolo di «indennità vestiario», per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro [...]
Per i lavoratori fissi addetti alla produzione dei derivati del pomodoro, e cioè per quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la medesima «indennità vestiario» verrà erogata con gli stessi criteri di cui sopra, sempre, però, limitatamente al periodo di lavorazione del pomodoro (trasformazione del frutto fresco) [...]