Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 giugno 1950
Validità: 27.06.1950 - 26.06.1951
Parti: Unione Provinciale delle Cooperative, Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative Latterie e Mutue e Libero Sindacato Provinciale Casari-Cisl, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Mansioni del casaro.
Art. 4. - Classificazione del personale.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Contingenza.
Art. 7. - Alloggio.
Art. 8. - Caseifici in malga.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività nazionali.
Art. 13. - Festività infrasettimanali.
Art. 14. - Lavoro straordinario.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17.
Art. 18. - Premi di anzianità.
Art. 19. - Cassa malattia e assicurazioni sociali.
Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 21. - Indennità di licenziamento.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento.
Art. 23. - Dimissioni.
Art. 24. - Condizioni di maggior favore.
Art. 25. - Decorrenza del contratto.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Belluno, 27 giugno 1950

Addì ventisette giugno millenovecentocinquanta, in Belluno, presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Unione Provinciale delle Cooperative [...], la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative Latterie e Mutue [...], e il Libero Sindacato Provinciale Casari [...], assistito da [...] Cisl - Provinciale di Belluno, la Camera Confederale del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale non impiegatizio dipendente dalle Latterie esistenti nella Provincia di Belluno.

Art. 7. - Alloggio.
Qualora ai casaro sia offerto l’alloggio nello stabile della Latteria, questo s’intende fornito quale compenso per il servizio di sorveglianza da egli prestato.

Art. 8. - Caseifici in malga.
Nei caseifici in malga il personale avrà lo stesso trattamento economico di cui all’art. 5 più il vitto ed alloggio gratuito.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge in vigore, con un massimo di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali.

Art. 11. - Riposo settimanale.
I lavoratori usufruiranno del riposo settimanale secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 14. - Lavoro straordinario.
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le otto ore giornaliere. [...] Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nel giorni festivi e sarà compensato con una maggiorazione del 30 %. Per lavoro notturno s’intende quello effettuato dalle ore 21 alle 5 e sarà compensato con la maggiorazione del 40 %.
La maggiorazione di cui sopra spetterà al lavoratore soltanto nei casi in cui la prestazione fosse effettivamente richiesta dal datore di lavoro.
[...]

Art. 15. - Ferie.
Nei caseifici ad esercizio continuo, al casaro, oltre un anno di ininterrotto servizio, spetteranno 12 giorni di ferie retribuite. Nei caseifici a lavoro stagionale le ferie verranno liquidate in ragione di una giornata per ogni mese di lavoro.
Tale periodo sarà aumentato a quindici giorni annuali per i casari aventi oltre 5 anni di servizio
L’epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, tenendo presente il desiderio del casaro compatibilmente con la necessità del servizio.

Art. 17.
Per i lavori svolti in ambienti permanentemente bagnati l’azienda darà in uso gli zoccoli.

Art. 19. - Cassa malattia e assicurazioni sociali.
Il caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge o contrattuali.
[...]

Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del personale dipendente dalle Latterie saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per l’infrazione alle norme del presente contratto saranno le seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento in tronco, con perdita della relativa indennità di licenziamento quando il lavoratore si renda colpevole di:
1) furto o negligenza dolosa con danno per la azienda;
2) recidiva specifica di abbandono del posto di lavoro e per i contegno grave e scorretto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del personale dirigente.