Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1960
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative di Treviso e Associazione Sindacale Tecnici Caseari della Provincia di Treviso
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Applicazione.
Art. 2. - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale, Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 5-bis.
Art. 6. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 7. - Festività nazionali.
Art. 8. - Determinazione delle categorie.
Art. 9. - Minimi di paga.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Gratifica di fine d’anno.
Art. 12. - Matrimonio.
Art. 13. - Chiamata alle armi o richiami.
Art. 14. - Cassa di malattia e assicurazioni sociali.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di licenziamento.
Art. 17. - Dimissioni.
Art. 18. - Disciplina aziendale.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Indennità di contingenza.
Art. 22. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 23. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Treviso, 10 settembre 1959

Addì 10 settembre 1959 in Treviso, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative di Treviso [...], assistiti dai [...] delegati delle Latterie Cooperative della Provincia di Treviso e l’Associazione Sindacale Tecnici Caseari della Provincia di Treviso [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro da valere per i Lavoratori dipendenti da Latterie Cooperative della Provincia di Treviso:

Art. 1. - Applicazione.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Latterie Cooperative aderenti alla Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Treviso ed i lavoratori in esse occupati.
Copia del presente Contratto dovrà essere affissa in ogni Latteria in luogo ben visibile.

Art. 2. - Assunzione e documenti di lavoro.
[...]
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in vigore.
Il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, potrà essere sottoposto a visita medica e dovrà sottostare alle eventuali cure prescritte contro le malattie infettive.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni o deroghe previste per l'industria casearia.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa a custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali non si dà luogo ad alcuna maggiorazione.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri o notturni e di prestare la loro opera nel turno stabilito.

Art. 5. - Riposo settimanale, Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le 2 ore giornaliere o le 12 settimanali.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nelle 4 festività nazionali, oppure nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro giorno di riposo compensativo).
Nessun operaio può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 5-bis.
Ai Casari dipendenti da Latterie cooperative aventi i requisiti più indicati appresso e che dichiarino formalmente di aderire alle norme di cui al presente articolo, verrà corrisposto un compenso a «forfait» per le eventuali prestazioni fomite dagli stessi, oltre le previste otto ore normali dei giorni feriali e le quattro della domenica o altro giorno di riposo compensativo così determinato:
1. - a) per Caseifici con una lavorazione media mensile da 330 a 360 q.li di latte e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente (uomo o donna) per almeno 4 ore al giorno oppure quello di un socio di turno per lo stesso tempo un compenso mensile di lire 2.500 (duemilacinquecento);
b) per Caseifìci con le caratteristiche di personale uguali ai precedenti, ma con una lavorazione media mensile da q.li 361 a 390 di latte, un compenso mensile di L. 3.000 (tremila).
2. - a) per Caseifici con una lavorazione mensile media da quintali 391 a 480 di latte e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente fisso o di due soci di turno, un compenso mensile di Lire 3.500 (tremilacinquecento);
b) per Caseifici con le caratteristiche di personale della lett. 2-a, ma con una lavorazione media da q.li 481 a 570 di latte al mese, un compenso mensile di lire 5.000 (cinquemila).
3. - a) per Caseifici con una lavorazione media da q.li 571 a 660 di latte al mese, e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente fisso ed uno a orario ridotto o in sua vece due soci di turno, un compenso mensile a forfait di L. 6.000 (seimila);
b) per Caseifici con lo stesso personale previsto alla lettera 3-a, ma con una lavorazione media di q.li 661 a 780 di latte al mese, un compenso mensile a forfait di L. 7.500 (settemilacinquecento);
c) per Caseifici con una lavorazione media mensile superiore ai 781 q.li di latte e con un personale adeguato come numero e capacità, un compenso di L. 9.000 (novemila) al mese.
[...]

Art. 9. - Minimi di paga.
[...]
Alloggio: qualora la Latteria obblighi il Casaro a risiedere nello stabilimento della stessa, l’affitto si intende gratuito.

Art. 10. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più aumenti di merito più contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni 14
dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: giorni 16.
Pei casari che usufruiscono delle ferie o che ne siano impediti per ragioni estranee alla loro volontà, i limiti delle ferie vengono elevati, a far tempo dal 1° gennaio 1900, a:
giorni 15 per anzianità fino al 7° anno
giorni 17 per anzianità dall’8° al 15° anno
giorni 20 per anzianità oltre il 15° anno.
[...]

Art. 14. - Cassa di malattia e assicurazioni sociali.
Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
[...]

Art. 18. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori. Egli deve tenere un contegno corrispondente alle necessità di espletare il lavoro affidatogli e di comportarsi corretta- mente sia nei confronti dei dirigenti della Società, come pure verso i Soci conferenti latte.
Il datore di lavoro, o chi per esso, deve rispondere ai doveri del proprio grado ed in particolare.
- usare modi corretti e improntati a cortesia durante il rapporto di lavoro;
- applicare scrupolosamente le clausole contemplate dal presente contratto;
- procurare che l’ambiente di lavoro sia igienico, decoroso e conforme alle disposizioni di legge in materia.

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori e ogni infrazione alle norme del presente contratto, possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla paga per un massimo di giorni tre;
- licenziamento in tronco.
Rimprovero verbale o scritto: Il rimprovero verbale o scritto potrà essere inflitto al lavoratore che si assenti arbitrariamente dal lavoro, ritardi nell’inizio o anticipi nella cessazione del lavoro, non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute da chi di competenza, oppure lo esegua con deficienza o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza, guasti per disattenzione il materiale dell’azienda, oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti di apparecchi a lui affidati o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli stessi, alterchi nello stabilimento, trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del predetto contratto e commetta comunque atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o alla igiene del lavoro.
Sospensione dal lavoro e dalla paga: Nel caso in cui le mancanze contemplate nell’articolo precedente rivestano carattere di gravità o in caso di recidiva delle mancanze stesse, potrà essere inflitta al lavoratore la sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione, per un periodo massimo di giorni 3 (tre).
Licenziamento in tronco: Potrà essere licenziato senza diritto di preavviso e di ogni indennità, il lavoratore colpevole di:
- furto in danno dell’azienda o danneggiamento volontario, o per danni recati alla produzione ed agli impianti e materiali da ascriversi a colpa del responsabile;
- rissa nello stabilimento;
- insubordinazione grave verso i Dirigenti e i responsabili della lavorazione;
- esecuzione di lavori per conto terzi;
- recidivi per la terza volta in qualsiasi mancanza che abbia già dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.