Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Cooperative della Provincia di Vicenza-Unione Provinciale Cooperative/Confederazione Italiana Cooperative/Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Agricoltori, Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali, Vicenza, Operai

Sommario:

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Determinazione delle categorie.
Art. 3. - Minimi di retribuzione.
Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Addetti ai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare.
Art. 7. - Cessione prodotti.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Matrimonio.
Art. 11. - Chiamata alle armi o richiamo.
Art. 12. - Cassa malattia e assicurazioni sociali.
Art. 13. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Indennità di licenziamento.
Art. 16. - Dimissioni.
Art. 17. - Disciplina aziendale.
Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza, 22 dicembre 1959

Addì 22 dicembre 1959 in Vicenza, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Unione Cooperative della Provincia di Vicenza [...], assistiti dal [...] Direttore dell’Unione Provinciale Cooperative e dal [...] Consigliere nazionale della Confederazione Italiana Cooperative; con l’assistenza della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], e dell’Unione Provinciale Agricoltori [...], e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza [...], assistiti dal [...] Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza, e dal [...] Direttore dell'ufficio Sindacale della Cisl di Vicenza, si è stipulato il presente accordo salariale e normativo, che disciplina il rapporto di lavoro fra le Latterie Sociali Cooperative esercenti l’attività lattiero-casearia della Provincia di Venezia, ed il personale operaio dipendente in esse occupato.

Art. 3. - Minimi di retribuzione.
[...]
Per le lavorazioni superiori a 7 q.li giornalieri è fatto obbligo alle Latterie Sociali Cooperative dell’assunzione di un garzone o di un apprendista, mentre per le lavorazioni superiori ai 16 q.li giornalieri è fatto obbligo dell’assunzione di un aiuto casaro, in aggiunta al garzone o all’apprendista.
Saranno, inoltre, assunti a discrezione dell’Azienda e tenuto conto dell’attrezzatura degli impianti, altri garzoni od apprendisti, a seconda delle esigenze della lavorazione.
[...]
Qualora il lavoratore per richiesta della Cooperativa, sia tenuto a dormire nei locali della Latteria, al medesimo sarà corrisposto un compenso di L. 100 per notte.
[...]
L’eventuale governo dei maiali darà luogo ad un compenso a parte, che verrà determinato con accordo tra le parti, con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, valutando opportunamente il numero dei capi ed il peso singolo degli stessi.
Analogamente, dovrà essere considerata e retribuita a parte ogni altra attività accessoria non propriamente inerente alla lavorazione del latte ed alla trasformazione in prodotti, quale la vendita al minuto dei generi di consumo e l’impacchettamento del burro, sempre che tale attività comporti orario di lavoro straordinario.
Qualora non intervengano accordi diretti tra le parti, le suddette prestazioni accessorie andranno corrisposte come lavoro straordinario, con la maggiorazione del 25 %.

Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Date le particolari esigenze stagionali dell’industria lattiero-casearia, si consente alle Aziende di poter superare l’orario massimo giornaliero di cui sopra nei periodi di maggior attività, sempreché la durata giornaliera dell’orario stesso, risultante dalla media annua, non superi le 8 ore.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo giornaliero di cui ai commi precedenti.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche (o giorni di riposo compensativo) e nelle festività nazionali ed infrasettimanali.
Il dipendente non può rifiutarsi di effettuare prestazioni di lavoro festivo, se ed in quanto richieste e rese necessarie dalle esigenze della lavorazione.
[...]

Art. 5. - Apprendistato.
È apprendista colui che viene assunto allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio specializzato (casaro) od operaio qualificato (aiuto casaro). Può essere assunto come apprendista - con comunicazione scritta che precisi che l’assunzione è stata effettuata nella qualità di apprendista - chi abbia compiuto i 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni per l’aiuto casaro ed in cinque anni per il casaro.
[...]
Per la disciplina generale dell’apprendistato (orario giornaliero e settimanale di lavoro, svolgimento delle mansioni, periodo di ferie, ecc.) si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo Regolamento.

Art. 8. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa Azienda ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva nella seguente misura:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12 lavorativi;
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni 15 lavorativi;
dal 16° al 25° anno compiuto di anzianità: giorni 18 lavorativi;
oltre il 25° anno di anzianità: giorni 20 lavorativi.
[...]

Art. 12. - Cassa malattia e assicurazioni sociali.
Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
[...]

Art. 17. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore, nel disimpegno del proprio lavoro e nell’uso delle macchine e degli attrezzi e nei rapporti con terzi, deve usare la diligenza propria del buon padre di famiglia ed osservare le disposizioni contemplate nel regolamento interno.

Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori ed ogni infrazione alle norme del presente Contratto possono essere punite a seconda della loro gravità con i seguenti provvedimenti, rimprovero verbale o scritto;
sospensione dal lavoro e dalla paga per un massimo di giorni 3;
licenziamento in tronco.
Rimprovero verbale o scritto:
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore per le seguenti mancanze:
1) che si assenti arbitrariamente dal lavoro, ne ritardi l’inizio mo ne anticipi la cessazione;
2) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute da chi di competenza oppure le esegua con negligenza;
3) guasti per disattenzione o per altre cause il materiale del l’Azienda; oppure non avverta subito il suo diretto superiore di eventuali guasti di apparecchi a lui affidati o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli stessi;
4) alterchi nello stabilimento;
5) trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta, comunque, atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene del lavoro.
Sospensione dal lavoro e dalla paga:
Qualora le mancanze contemplate nell’articolo precedente rivestano carattere di gravità e nel caso in cui il lavoratore sia trovato in stato di ubriachezza o in caso di recidiva nelle mancanze stesse, potrà essere inflitta al lavoratore la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione relativa per un periodo massimo di giorni 3.
Licenziamento in tronco:
Potrà essere licenziato senza diritto a preavviso e con la perdita dell’indennità di licenziamento il lavoratore colpevole di:
1) furto in danno dell’Azienda o per danni arrecati alla produzione o agli impianti e materiali da ascriversi a colpa del responsabile;
2) risse nello stabilimento;
3) insubordinazione grave verso i dirigenti ed i responsabili del lavoro;
[...]
5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia già dato luogo all’applicazione della sospensione.