Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Cooperative della Provincia di Vicenza-Unione Provinciale Cooperative/Confederazione Italiana Cooperative/Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Agricoltori, Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali, Vicenza, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e periodo di prova.
Art. 2. - Determinazione dei minimi di stipendio.
Art. 3. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Cessione prodotti.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro, lavoro straordinario e festivo.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Festività nazionali ed infrasettimanali Riposo settimanale.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Chiamata alle armi o richiamo.
Art. 14. - Trattamento di malattia ed assicurazioni sociali.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Doveri del contabile.
Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 21. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli impiegati dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza, 22 dicembre 1959

Addì 22 dicembre 1959 in Vicenza, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Unione Cooperative della Provincia di Vicenza [...], assistiti dal [...] Direttore dell’Unione Provinciale Cooperative e dal [...] Consigliere nazionale della Confederazione Italiana Cooperative; e con l’assistenza della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e dell’Unione Provinciale Agricoltori [...], e l’Unione Provinciale Sindacale Cisl di Vicenza [...], assistiti dal [...] Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale Cisl di Vicenza, e dal [...] Direttore dell’Ufficio Sindacale della Cisl di Vicenza, si è stipulato il presente contratto normativo e salariale che regolamenta il rapporto di lavoro tra le latterie sociali cooperative, esercenti l’attività lattiero-casearia della Provincia di Vicenza ed il personale appartenente alla qualifica impiegatizia in esse occupato.

Art. 2. - Determinazione dei minimi di stipendio.
[...]
Qualora il contabile, per richiesta della Cooperativa, sia tenuto a dormire nei locali della Latteria, al medesimo sarà corrisposto un compenso di L. 100 (cento) per notte.

Art. 7. - Orario di lavoro, lavoro straordinario e festivo.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Date le particolari esigenze stagionali dell’industria lattiero-casearia, si consente alle aziende di poter superare l’orario massimo giornaliero di cui sopra nel periodo di maggior attività, sempreché la durata giornaliera dell’orario stesso, risultante dalla media annua, non superi le otto ore.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo giornaliero, di cui ai commi precedenti.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche (o giorni di riposo compensativo) e nelle festività nazionali ed infrasettimanali.
[...] Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario e festivo, che dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società.

Art. 8. - Ferie.
Il contabile ha diritto, per ogni anno consecutivo di servizio presso la stessa Azienda, ad un periodo di ferie retribuite pari a:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12 lavorativi;
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni 15 lavorativi;
dal 16° al 25° anno compiuto di anzianità: giorni 18 lavorativi;
oltre il 25° anno compiuto di anzianità: giorni 20 lavorativi.
[...]

Art. 10. - Festività nazionali ed infrasettimanali Riposo settimanale.
In aggiunta alle 52 domeniche (o giorni di riposo compensativo) [...]
Il riposo settimanale coinciderà possibilmente con la domenica, salvo le eccezioni di legge e tenuto conto delle esigenze della lavorazione.

Art. 14. - Trattamento di malattia ed assicurazioni sociali.
Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge. [...]

Art. 19. - Doveri del contabile.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, ed in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti e strumenti di lavoro a lui affidati.

Art. 20. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale o scritto;
b) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
c) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera c) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b).
I provvedimenti di cui alla lettera d) ed e) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.