Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2013, n. 26245 - Origine professionale della broncopatia cronica ostruttiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17794-2010 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 744/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/03/2010 R.G.N. 1944/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato OTTOLINI MARIA TERESA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
A.C. ha chiesto al Tribunale di Brindisi che fosse accertata l'origine professionale della malattia (broncopatia cronica ostruttiva) denunciata in data 26.7.1999, con la conseguente condanna dell'Inail alla corresponsione delle prestazioni previste dal Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d'appello di Lecce, che, previa rinnovazione delle indagini peritali, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale (di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13) nella misura del 15%, a decorrere dal 1.1.2004, condannando l'Inail al pagamento di detta prestazione, oltre ad accessori di legge.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Inail affidandosi ad un unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
1.- Con l'unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, e del D.M. di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicato il 25 luglio 2000, nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 argomentando sulla inapplicabilità della disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 38 del 2000 cit. alle malattie professionali denunciate, come nel caso in esame, in data antecedente al 25.7.2000 (nella specie, si tratta di una malattia professionale denunciata in data 26.7.1999), alle quali, si sostiene, continua invece ad applicarsi la disciplina stabilita dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74.
2.- Il ricorso deve ritenersi fondato alla stregua dei principi stabiliti da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 9956/2011, Cass. n. 17089/2010, Cass. n. 12613/2008) secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini di incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e può dar luogo a rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento".
3.- E' stato precisato, infatti, che il D.Lgs. n. 38 del 2000, con l'art. 13, ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni e alle malattie professionali, prevedendo per la prima volta la liquidazione del danno biologico (indipendentemente, quindi, da una riduzione della capacità di produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito) - in capitale, in caso di menomazioni di grado pari al 6% e inferiore al 16% e mediante una rendita, per le menomazioni di grado superiore -, aggiungendo in quest'ultimo caso una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e sulla base di una apposita tabella dei coefficienti.
In precedenza, la disciplina relativa alla materia degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, stabilita dal D.P.R. n. 1124 del 1965, prevedeva invece un indennizzo dei postumi permanente rappresentati da un riduzione della capacità lavorativa del dipendente oltre la soglia del 10%, secondo quanto stabilito dal D.P.R. citato, art. 74 superata anche solo in caso di aggravamento successivo dipendente dal medesimo infortunio o malattia professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 4).
Tale diversità di disciplina giustifica la disposizione di cui alla L. n. 38 del 2000, art. 13 secondo cui il nuovo sistema è applicabile unicamente per "i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 5" (poi emanato il 12 luglio 2000), laddove le espressioni adoperate dalla legge ("verificatisi" e "denunciate") si riferiscono chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52 e 53 e non ai danni che superino la soglia indicata dalla legge e che sono accettabili unicamente a posteriori, anche quanto alla decorrenza degli stessi. Poichè nel caso in esame la malattia professionale, del cui aggravamento si trattava, era stata originariamente denunciata in data 26.7.1999, i relativi postumi permanenti andavano valutati in termini di incidenza sull'attitudine al lavoro (e in tale ottica - come si desume anche dalla narrativa contenuta nel ricorso dell'Inail - erano stati considerati dall'originaria domanda dell'assicurato e dal successivo atto di appello) e avrebbero potuto dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10% (come era stato richiesto dall'interessato con il ricorso introduttivo).
4.- In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013