Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 28.02.1963
Parti: Unione Parmense degli Industriali e Federazione Provinciale Industrie Alimentari-Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia, Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione-Unione Sindacale di Parma e Provincia, Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Parma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti di lavoro.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione del personale.
Art. 6. - Durata del rapporto di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Retribuzione mensile.
Art. 9. - Accessori della retribuzione.
Art. 11. - Compenso per l’allevamento dei suini.
Art. 12. - Compenso per la buona riuscita dei prodotti.
Art. 13. - Responsabilità per la buona riuscita dei prodotti.
Art. 14. - Resa e pesatura del formaggio.
Art. 15. - Compenso trasporto latte.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Assenze.
Art. 22. - Malattia e infortunio.
Art. 23. - Indennità di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di dimissioni.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Controversie.
Art. 28. - Rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali.
Art. 29. - Indennità speciale.
Art. 30. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i prestatori d’opera addetti ai caseifici industriali della provincia di Parma, 1 ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959, presso la sede della Unione Parmense degli Industriali, tra l’Unione Parmense degli Industriali [...], con la partecipazione del [...] Capo Gruppo degli esercenti l’industria lattiero-casearia [...], e la Federazione Provinciale Industrie Alimentari [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia [...], la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione [...], assistito da [...] Unione Sindacale di Parma e Provincia, la Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia [...], si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per i prestatori d’opera addetti ai caseifici industriali della provincia di Parma.

Art. 3. - Visita medica.
Prima dell’assunzione in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Gli operai non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo di compiere lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legge.

Art. 8. - Retribuzione mensile.
[...]
Si dà atto che il salario del casaro (il quale è sottratto alle disposizioni di legge sull’orario di lavoro) tiene conto dell’effettiva e completa prestazione d’opera effettuata dal lavoratore stesso. I compensi per lavoro domenicale e straordinario sono comprensivi dell’indennità speciale di cui all’art. 29.

Art. 9. - Accessori della retribuzione.
Al casaro verranno concesse le seguenti corresponsioni annue in natura a completamento della retribuzione;
1) casa igienica ad uso abitazione per sé e famiglia con annessi rustici ed orto adeguato;
2) latte: litri uno e mezzo al giorno;
3) sale: 500 grammi alla settimana;
4) legna: quintali 25 annui (metà forte e metà dolce);
5) luce per l’uso di casa;
6) pollaio con diritto di tenere non più di 12 galline e non più di un covata di 20 novelli, escluso qualsiasi altro animale da cortile. Le galline dovranno essere chiuse in apposito recinto;
7) un suino per uso familiare di almeno 160 Kg. o il corrispondente valore alla data dell’11 novembre;
8) 27 Kg. di burro e 27 Kg. di formaggio.
[...] L’aiuto- casaro e il manovale comune hanno facoltà di mangiare in casa propria. Almeno uno dovrà alloggiare nel caseificio salva diversa pattuizione negli accordi individuali. Essi potranno esigere la somministrazione del vitto da parte del casaro, nel qual caso dovranno corrispondergli una retta mensile di L. 9.000.
(Omissis)

Art. 11. - Compenso per l’allevamento dei suini.
Per la buona cura dell’allevamento dei suini in proprio e per conto terzi, l’imprenditore corrisponderà al casaro, oltre la retribuzione di cui all’art. 8 un compenso [...]

Art. 15. - Compenso trasporto latte.
Il compenso per il trasporto del latte, effettuato dal personale del caseificio, è fissato nella seguente misura;

 

al raccoglitore

al casaro

trasporti effettuati a mano al q.le

L. 30

L. -

con mezzo ippotrainato al q.le

L. 10

L. 10

con automezzo al q.le

L. 5

L. 5

Art. 16. - Ferie.
L’operaio che abbia maturato una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la normale retribuzione globale, nella misura di:
- dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
- dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
- dal 16° anno in poi: 16 giorni (128 ore).
[...]

Art. 25. - Norme disciplinari.
Il dipendente che commetta una infrazione alla disciplina interna dell’azienda casearia è soggetto alle seguenti sanzioni, secondo la gravità delle singole mancanze:
a) diffida;
b) multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro in caso di recidiva.
Nei casi di furto, gravi danneggiamenti per cattiva lavorazione imputabili a fatti e colpa del casaro, azioni disonoranti, vie di fatto, inadempienze gravi, il contratto potrà essere risolto in tronco senza preavviso e corresponsione di indennità di sorta.
Le suddette sanzioni sono indipendenti dalle eventuali responsabilità civili e penali, in cui potrebbe essere incorso il lavoratore.

Art. 27. - Controversie.
Qualora nella interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione in prima istanza, alle competenti Associazioni sindacali di categoria; in seconda istanza, le parti potranno chiedere, prima di adire l’Autorità giudiziaria l’intervento conciliativo dell’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 28. - Rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali.
Per quanto non previsto dal presente contratto di lavoro, valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.