• Datore di Lavoro
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Delega di Funzione
 
Responsabilità dell'amministratore delegato di una società per lesioni colpose in danno di un lavoratore che si infortunava perchè adibito ad una macchina non protetta e senza essere stato previamente ed adeguatamente istruito e formato ai fini della sicurezza - Non sussiste.
 
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze poichè rileva che  l'imputato aveva nominato un ingegnere a cui aveva delegato la sicurezza conferendogli tutti i poteri di impegno e di spesa.
Il solo fatto che quest'ultimo dovesse avvisare la ditta ogni qualvolta volesse impegnare la società per interventi rientranti nei suoi poteri, non comporta l'invalidità della delega stessa ed è anzi ragionevole dal momento che l'ingegnere non faceva parte dell'organico della società.
 
 
disciplina finalmente i requisiti di validità della delega di funzione.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.M., N. IL (OMISSIS);
2) RESP. CIV.;
avverso SENTENZA del 09/12/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio.
udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) si riporta ai motivi di ricorso.



FattoDiritto

B.M. veniva imputato del reato di lesioni colpose in danno del lavoratore ghanese D.D. perchè, in qualità di amministratore delegato della ditta Microtex Cottonclub, aveva omesso di istruirlo e formarlo ai fini della sicurezza e l'aveva adibito ad una macchina arrotolatrice che non era completamente segregata o protetta cosicchè il lavoratore, per rimuovere una piegatura del tessuto in corso di lavorazione, introduceva il braccio tra la pezza ed il cilindro della medesima, venendo trascinato dall'ingranaggio.
Il fatto avveniva in (OMISSIS) ed il predetto operaio nell'infortunio riportava la frattura completa e scomposta dell'apofisi oleocranica dell'ulna sinistra, comportante una malattia durata 166 giorni ed postumi permanenti nella misura del 6%.
Tratto a giudizio avanti il Tribunale di Prato, il B., con sentenza pronunciata in data 22.6.2004, veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno al D., costituitosi parte civile.
Proposto appello contro la medesima, contenente censure sia in ordine all'affermazione della responsabilità penale che dell'eccessività della pena, la corte territoriale di Firenze confermava la sentenza sul punto relativo alla colpevolezza, dando atto che risultava in modo chiaro che la macchina in questione non era protetta a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 41; che il lavoratore vi era stato addetto senza alcuna formazione ed istruzione sui pericoli connessi al suo funzionamento; che l'imputato aveva conservato di fatto la posizione di garanzia nell'ambito della sicurezza perchè, pur avendo nominato come responsabile l'ing. F., questi non aveva concreti poteri di spesa, dovendo dare avviso delle necessità rilevate allegale rappresentante della ditta, al quale era demandata la decisione in proposito.
Quanto alla misura della pena la corte la riduceva a mesi due di reclusione.
Avverso questa decisione, assunta in data 9.12.05, il B. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46; mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla attribuibilità all'imputato del fatto oggetto di contestazione.
Sostiene che la corte d'appello aveva errato nell'affermare che la delega all'ing. F. non aveva allo stesso conferito poteri di impegno di spesa, in quanto - al contrario - egli oltre a rappresentare le misure necessarie per ovviare situazioni di pericolo, poteva "direttamente impegnare la Microtex Cottonclub per interventi rientranti nella sua sfera di attribuzione, avvisando il legale rappresentante con due giorni di anticipo".
Secondo il ricorrente il contenuto della delega era molto chiaro, mentre la corte aveva fondato l'individuazione del responsabile sulle dichiarazioni interessate del F., senza tenere conto che questi aveva poteri di spesa con il solo limite di avvisare la ditta, procedura ragionevole dal momento che egli non apparteneva all'organico della Microtex.
Per altro era errato ritenere che esso imputato avesse conservato i veri poteri di spesa, dal momento che la comunicazione di cui sopra doveva essere diretta non alla sua persona, ma al legale rappresentante della ditta che all'epoca era B.L..
Questa ulteriore considerazione svelava tutta la illogicità delle argomentazioni della corte fiorentina sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto nel capo di imputazione si contesta all'imputato la mancata doverosa formazione-informazione al lavoratore, come un'attività di sua personale competenza, mentre in sentenza, accertato che questo compito era attribuito al F. e che questi non lo aveva correttamente adempiuto, ad esso B. veniva attribuita la colpa per mancato controllo sull'attività del delegato.
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) ed illogicità della motivazione in relazione all'irrogazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, in quanto non era provato che le lesioni avessero comportato anche postumi penalmente rilevanti e non poteva essergli addebitata la mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'ufficio competente per l'adeguamento tecnico delle macchine, attività che spettava all'ing. F. che nell'anno successivo al fatto, in cui mantenne la delega della Microtex, aveva avuto tutto il tempo di provvedervi.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Vanno esaminati i primi due motivi del ricorso che risultano essere fondata, per cui essi assorbono ogni altra questione e comportano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.
E' emerso in modo chiaro che l'imputato, quale consigliere delegato della Microtex aveva nominato in qualità della sicurezza l'ing. F.N.G., professionista avente le qualità necessarie per svolgere tale compito.
Egli, in virtù di questo incarico, doveva verificare la situazione dello stabilimento sotto il profilo della sicurezza, indicare le misure da adottare ed attuare in concreto tutte quelle necessarie e previste dalla legge con espressa previsione di impegno di spesa della società, salvo preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio.
Secondo il giudice d'appello la rigorosa formalità del preavviso da effettuarsi due giorni prima dell'impegno di spese, con lettera raccomandata al legale rappresentante, comporterebbe una limitazione tale da escludere il potere di spesa al quale può essere ancorata l'efficacia piena della delega in tema di sicurezza, per cui, nonostante l'apparente conferimento della posizione di garanzia, questa in concreto non poteva essere esercitata.
Questo tipo di ragionamento non è corretto in quanto la dizione letterale del tenore della delega, riportata in sentenza, non lascia margini di dubbio circa il conferimento dell'incarico, cui conseguiva il potere di impegnare la società per le spese necessarie alla messa a punto delle misure di sicurezza, salvo preavviso.
La necessità del medesimo non comporta una vera limitazione, ma era ricollegato alla posizione del professionista, esterno all'organigramma della società, per cui questa intendeva essere informata delle necessità relative alla sicurezza.
Per altro, al di là delle dichiarazioni del F. prese in considerazione dal giudice di merito, che questi non valuta con la dovuta prudenza, trattandosi di persona soggetta all'indagine per la sua particolare posizione e perciò certamente tentata a diminuire i limiti della propria responsabilità, non risulta che la società abbia negato al medesimo alcuna spesa per adeguare la macchina in questione alle norme della sicurezza. Sul punto la sentenza si limita a riportare che il F. aveva riferito di avere effettuato un elenco degli interventi da effettuare sulle macchine e che la società si era riservata di provvedervi attraverso l'officina meccanica interna, ma nessuna indicazione è stata effettuata in merito alla macchina in questione.
Pertanto sulla semplice base degli argomenti indicati dalla corte territoriale non può essere esclusa la validità della delega, elemento principe sul quale si è basato la sentenza di condanna.
Quanto al dovere di controllo sull'attività del delegato, dovere che secondo il giudice d'appello è venuto meno in ordine ai compiti demandati sulla formazione ed informazione del personale ed in particolare del D., il giudice ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del F., senza approfondire i rapporti tra questi ed il capo reparto che avrebbe dovuto completare la formazione dei dipendenti.
La carenza di motivazione anche su questo punto non consente di effettuare la cosiddetta prova di resistenza e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio alla corte di provenienza che uniformandosi al principio affermato in questa sede circa la sussistenza della delega dovrà chiarire, se in presenza della stessa sussistano elementi di colpa a carico dell'imputato, approfondendo i profili relativi al dovere di controllo da parte del medesimo.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008