Cassazione Penale, Sez. 3, 17 dicembre 2013, n. 50935 - Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e obbligo di estintori a bordo


 


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DA CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE


Composta da Alfredo Teresi - Presidente
Luigi Marini
Chiara Graziosi
Gastone Andreazza - Relatore
Alessandro M. Andronio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA



sul ricorso proposto da :

Omissis n. in Francia Omissis avverso la sentenza del Tribunale di Vasto In data 28/11/2007;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Pollastro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

 

Fatto

1. Con sentenza del 28/11/2007 il Tribunale di Vasto ha condannato Omissis per il reato di cui agli artt. 110 e 1231 cod. nav. per avere, quale proprietario, omesso di provvedere alla revisione di due estintori già installati a bordo di motopeschereccio e alla predisposizione di altri due prescritti dal regolamento di sicurezza del decreto min. 5/08/2002 n. 218.
2. Ha proposto ricorso l'imputato.

Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 1231 cod. nav. e del decreto ministeriale del 05/08/2002 n. 218 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premette che, a norma del regolamento del 2002, sulle imbarcazioni devono essere installati estintori in base alla potenza del natante e alla capacità estinguente degli stessi. Entrambi detti criteri devono pertanto essere elusi o disapplicati perché solo in tal caso si versa in un evento suscettibile di mettere in pericolo la sicurezza della navigazione. Nella specie, dalle deposizioni acquisite nel dibattimento non si sarebbe acquisito alcun riscontro in ordine alla potenza dei motore del natante, ormeggiato in porto, e sarebbe stato controllato solo il numero degli estintori e non anche la capacità di estinzione degli stessi senza considerare che responsabile dell'osservanza delle norme era il comandante della motonave e non l'armatore dell'imbarcazione. Tali questioni non sono state trattate dalia sentenza impugnata. Con un secondo motivo lamenta l'intervenuta prescrizione del reato, accertato in data 03/11/2004, secondo la previgente, più favorevole, normativa.

Diritto


3. Va premesso che, tenuto ad osservare una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, è, secondo quanto previsto dall'art. 1231 cod. nav., "chiunque". Ne consegue che ricade anche sul proprietario della nave e non sul solo comandante, come sostenuto tra l'altro, in ricorso, l'osservanza in particolare della disciplina, specificamente prescritta dagli artt. 10 e 16 del regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera di cui al decreto dei ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 05/08/2002, n, 218, relativa alla dotazione di mezzi antincendio, segnatamente rappresentati da estintori a schiuma o a polvere o a Co 2.
Ciò posto, va anche osservato che tale decreto prescrive un diverso numero di estintori la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata ed espressa in Kw e del numero dei locali presentì, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell'apparato motore (uno ovvero due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74; sarebbe quindi stato necessario, come lamentato in ricorso, che la sentenza, nel ritenere in particolare necessaria la presenza di quattro estintori a bordo, desse conto anzitutto della potenza dell'imbarcazione di specie; la mancanza di ogni specificazione sul punto comporta dunque che la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio per nuova motivazione; sennonché la prescrizione del reato nel frattempo maturata in data 07/05/2010, tenuto conto anche delle sospensioni avutesi, impone, in assenza di elementi che impongano il proscioglimento ex art 129 c.p.p. ,. l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 17 dicembre 2013