Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 2 ottobre 1959
Parti: Unione Industriale Biellese e Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili-Camera del Lavoro di Biella, Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili-Unione Provinciale Sindacale di Biella, Camera Sindacale Biellese-Uil
Settori: Tessili, Canapa ecc., Biella

Sommario:

Premessa
Parte prima Operai
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Art. 12. - Lavori discontinui.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Parte terza Impiegati
Art. 4. - Categoria e gradi dell’impiegato.
Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità dì anzianità in caso di dimissioni.
Tabella dei supplementi fissi orari

Accordo collettivo per gli addetti all’industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo del biellese, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959, tra l’Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili, aderenti alla Camera del Lavoro di Biella, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili, aderenti all’Unione Provinciale Sindacale di Biella, la Camera Sindacale Biellese (Uil);

Visto il punto n. 2 dei protocolli aggiuntivi alla parte generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per gli addetti all’industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo che demanda alle organizzazioni territoriali competenti il coordinamento - per quanto necessario - degli eventuali contratti territoriali con il predetto contratto nazionale;
Vista la convenzione stipulata tra le organizzazioni sopra elencate in data 4 gennaio 1957;
Tenuta presente la situazione di fatto biellese;
si stipula la seguente convenzione:
1) Le Associazioni sindacali territoriali in premessa citate, si impegnano a dare integrale applicazione nella zona Biellese al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 per gli addetti all’industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo.
2) Per il mantenimento di particolari situazioni di fatto esistenti nel Biellese, le Associazioni stesse concordano le seguenti intese che debbono ritenersi integrative delle norme contrattuali riguardanti gli istituti in appresso indicati:

Parte prima Operai
Art. 12. - Lavori discontinui.

Si chiarisce che l’orario normale di 12 ore giornaliere vale per i custodi e portieri aventi alloggio gratuito negli stabilimenti o nelle immediate dipendenze degli stessi.
[...]

Art. 13. - Lavoro a squadre.
La maggiorazione dell’8 % sulla paga oraria di fatto, per lavoro a squadre dovrà essere corrisposta in aggiunta alle eventuali altre maggiorazioni per lavoro da 40 a 48 ore, straordinario, notturno, festivo e domenicale, quando essa sia dovuta in applicazione delle norme che regolano il lavoro a squadre.
Detta maggiorazione deve essere corrisposta anche ai fuochisti che effettuano il lavoro a turno.

Parte terza Impiegati
Art. 12. - Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.

[...]
In deroga alla norma contrattuale si conviene che i limiti dell’orario notturno per gli impiegati, i quali in via continuativa osservano l’orario dei turni degli operai, sono fissati dalle ore 22 alle ore 6.
La presente deroga viene accettata in via eccezionale dalle organizzazioni dei lavoratori per il periodo di durata del contratto nazionale 31 luglio 1959 (1 agosto 1959-30 giugno 1962).

Art. 28. - Indennità di vestiario.
A maggior chiarimento della norma contrattuale si conviene di mantenere in vigore la seguente clausola biellese:
La ditta deve fornire a sue spese l’indumento di lavoro richiesto dalla natura stessa della lavorazione o quando, in conseguenza delle funzioni svolte dall’impiegato, il normale contatto con macchinari od attrezzature porti come conseguenza un maggior consumo di indumenti.
Cosicché la ditta nei casi in cui sopra dovrà mettere a disposizione dell’impiegato un indumento di lavoro, ma, nel caso che per una improvvisa circostanza derivante da esigenze di lavoro l’impiegato non possa tempestivamente munirsi dell’indumento messo a disposizione dalla ditta, e da ciò gliene derivasse danno, la ditta corrisponderà, in questo caso del tutto particolare, una indennità da concordarsi fra le parti.
È pure previsto che le parti possano concordare una indennità per danni derivanti per esigenze di lavoro al vestiario dell’impiegato, quando a questo ultimo non sia normalmente fornito l’indumento di lavoro.