Tipologia: Contratto collettivo di lavoro provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.08.1959 - 30.06.1962
Parti: Unione Industriale di Como e Unione Provinciale Sindacati Lavoratori-Sindacato tessili, Camera Confederale del Lavoro di Como e Provincia-Fiot
Settori: Tessili, Seta, Como

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Aiuto capotelaio di tessitura serica.
Art. 3. - Maestre assistenti di tessitura serica.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro a squadre.
Art. 8. - Assegnazione del macchinario.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Concessioni speciali.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Trasferte.
Art. 15. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio.
Art. 16. - Trattamento per chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Assicurazioni sociali di infortunio e malattia e trattamento gestanti.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 22. - Indennità di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Condizioni particolari per il personale femminile.
Art. 25. - Mantenimento delle condizioni di miglior favore.
Art. 26. - Trattamento salariale «maestrine».
Art. 27. - Controversie.
Art. 28.
Art. 29. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli aiuti capitelai, le maestre assistenti e le maestre comuni (maestrine), dipendenti dalle aziende esercenti la industria della tessitura serica della provincia di Como, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959 in Como, tra l’Unione Industriale di Como [...], e l’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori [...], assistito dal Segretario del Sindacato tessili [...], la Camera Confederale del Lavoro di Como e Provincia [...], assistiti dal Segretario del Sindacato Fiot [...], presa in esame la situazione derivante dalla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro tessili 31 luglio 1959; constatata l'opportunità di rivedere la posizione degli aiuti capititelai e delle maestre assistenti di tessitura: si è proceduto all’aggiornamento dell’accordo integrativo provinciale stipulato per detta categoria il 25 febbraio 1947.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto collettivo, normativo e salariale si applica alle categorie degli aiuti capitelai e delle maestre assistenti della filatura serica dipendenti da aziende associate alla Unione Industriali di Como.
[...]
Per la parte normativa per le maestrine stesse si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro per la tessitura serica stipulato il 30 luglio 1959 (parte operai).

Art. 2. - Aiuto capotelaio di tessitura serica.
È il lavoratore che alle dipendenze di uno o più capitelai, li coadiuva nelle loro mansioni, sostituendoli in caso di bisogno.
[...]
Per raggiungere la qualifica di aiuto capo telaio si dovrà esigere un periodo dì tirocinio con un massimo di quattro anni di lavoro continuativo.
Il diploma conseguito per la frequenza dei corsi professionali tessili, dà diritto alla riduzione del periodo di tirocinio a tre anni.

Art. 3. - Maestre assistenti di tessitura serica.
È l’operaia di provata abilità ed idoneità, la quale esplica prevalentemente le seguenti mansioni:
a) istruisce e sorveglia le apprendiste, assegna il posto alle operaie, in relazione al lavoro richiesto giudicandone la capacità ad eseguirlo;
b) controlla la lavorazione, in relazione alle disposizioni tecniche ricevute (armatura, disegno, colore, materiale, ecc.);
c) è responsabile della disciplina e del lavoro, con facoltà di proporre provvedimenti disciplinari; controlla l'entrata e l’uscita e le assenze delle operaie e raccoglie le giustificazioni, riceve le richieste di permessi e ne propone la accettazione o il rifiuto.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
Il lavoro straordinario (e cioè quello compiuto oltre l’orario normale giornaliero di 8 ore) notturno e festivo, saranno retribuiti con le seguenti percentuali di maggiorazione [...]
Il lavoro autorizzato e prestato tra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]

Art. 7. - Lavoro a squadre.
Per il lavoro a due o più squadre si seguirà l’orario di lavoro e si adotteranno le stesse norme ed il trattamento fissato nel contratto di lavoro in vigore per le maestranze delle relative categorie di industria.

Art. 8. - Assegnazione del macchinario.
L’assegnazione del macchinario sarà regolata, caso per caso, considerando il tipo e la qualità delle macchine e la capacità produttiva ordinaria del lavoratore.

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Per la determinazione dei festivi e del riposo settimanale, nonché per il recupero dei giorni festivi, valgono le norme contenute nei contratti e nei calendari di lavoro in vigore per le maestranze delle relative categorie di industria.
Il riposo settimanale cadrà in domenica; salvo le eccezioni di legge o di contratto, fermo restando il diritto al riposo compensativo.

Art. 10. - Concessioni speciali.
Nel primo trimestre di ogni anno le ditte forniranno al personale disciplinato dal presente contratto un abito da lavoro confezionato. Provvederanno inoltre a fornire nei locali di pulizia il sapone e gli asciugamani.

Art. 17. - Assicurazioni sociali di infortunio e malattia e trattamento gestanti.
Per le assicurazioni sociali, per le assicurazioni contro gli infortuni, per il trattamento di Cassa Mutua Malattia e per il trattamento di gravidanza e puerperio valgono le disposizioni vigenti per le categorie operaie della tessitura serica.

Art. 19. - Ferie.
Al lavoratore che abbia un’anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso l’azienda nella quale è occupato, sarà concesso ogni anno un periodo di ferie retribuito, commisurato all’anzianità di servizio, come appresso:
а) anzianità Ano a 6 anni compiuti, giorni 15 lavorativi;
b) anzianità oltre i 6 anni compiuti, giorni 20 lavorativi.
[...]
Si conviene che l’azienda, in relazione alle esigenze di lavoro, avrà facoltà, di corrispondere l’indennità sostitutiva in luogo dell’effettivo godimento delle ferie, per la parte eccedente il periodo che coincida con le ferie della maestranza.
[...]
Le sottoscritte parti stipulanti si riservano di riesaminare la situazione dei lavoratori cui si applica il presente accordo, qualora ciò si rendesse necessario dopo la definitiva stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per la tessitura serica, attualmente in corso di trattative.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del personale di cui al presente accordo, potranno essere punite, a secondo della loro gravità, come segue:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di anzianità;
f) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]

Art. 27. - Controversie.
Gli eventuali casi controversi, che sorgessero per l’applicazione del presente contratto, saranno deferiti all’esame di una apposita Commissione paritetica da nominarsi di volta in volta da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 28.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme previste dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente per l’industria della tessitura serica 31 luglio 1959.