Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 dicembre 1959
Validità: 07.12.1959 - 28.02.1962
Parti: Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della provincia di Torino e Filie-Sindacato Provinciale di Torino, Federestrattive Provinciale,Uilmec-Sindacato Provinciale di Torino
Settori: Edilizia, Lapidei, Torino, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Lavori speciali. Art. 2. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Torino, 7 dicembre 1959

Addì 7 dicembre 1959 in Torino, tra l’Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della provincia di Torino [...] e la Federazione Italiana Industrie Estrattive - Filie - Sindacato Provinciale di Torino [...], la Federestrattive Provinciale [...], la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - Uilmec - Sindacato Provinciale di Torino [...], si è stipulato il presente Accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la provincia di Torino.

Art. 1. - Lavori speciali.
Ai sensi dell’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua aneli e per spurgo di canali o di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 20% (venti per cento) da computarsi sulla paga base e sull’indennità di contingenza, univo le condizioni di miglior favore eventualmente in atto presso le singole Aziende.

Art. 2. - Validità e durata.
Il presente Contratto integrativo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e si intende riferito al Contratto nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale ne segue le sorti a tutti gli effetti.