Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 dicembre 1959
Validità: 07.12.1959 - 28.02.1962
Parti: Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della provincia di Torino e Filie-Sindacato Provinciale di Torino, Federestrattive Provinciale,Uilmec-Sindacato Provinciale di Torino
Settori: Edilizia, Lapidei, Torino, Operai

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli operai.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Torino, 7 dicembre 1959

Addì 7 dicembre 1959 in Torino, tra l’Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della Provincia di Torino [...] e la Federazione Italiana Industrie Estrattive - Filie - Sindacato Provinciale di Torino [...], la Federestrattive Provinciale [...], la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - Uilmec - Sindacato Provinciale di Torino [...], si è stipulato il presente Accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la provincia di Torino.

Art. 2. - Lavori speciali.
Ai sensi dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, agli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 20 % (venti per cento) da computarsi sulla paga base e sull'indennità di contingenza, salvo le condizioni di miglior favore eventualmente in atto presso le singole Aziende.

Art. 3. - Validità e durata.
Il presente Contratto integrativo entra in vigore a decorrere dalla data della sua stipulazione e si intende riferito al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.