Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 giugno 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.06.1961
Parti: Sindacato Provinciale Produttore Sabbia ed Affini-Associazione Industriale lombarda, Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza e Fillea-Camera del Lavoro di Milano, Feneal-Uil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Lapidei, Cave, Milano, Operai

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 9. - Sospensione di lavoro.
Art. 10. - Riduzione di lavoro.
Art. 11. - Recupero.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Passaggio di mansioni.
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga.
Art. 16. - Cottimi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Indumenti protettivi.
Art. 20. - Malattia ed infortunio.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Disciplina sul lavoro.
Art. 25. - Utensili e materiali.
Art. 26. - Permessi e licenze per cariche sindacali e varie.
Art. 27. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione della azienda.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 31. - Alloggi e locali a disposizione delle maestranze.
Art. 32. - Previdenze sociali.
Art. 33. - Commissioni interne.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Qualifiche.
Art. 41. - Tabella dei minimi di paga.
Art. 42. - Premio di anzianità.
Art. 43. - Condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Accordi interconfederali.
Art. 45. - Reclami e controversie.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, nella provincia di Milano, 26 giugno 1959

Addì 26 giugno 1959, in Milano, tra il Sindacato Provinciale Produttore Sabbia ed Affini dell’Associazione Industriale lombarda [...] assistito [...] da una Commissione di industriali [...], l’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza [...], e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili ed Affini (Fillea) della Camera del Lavoro di Milano [...], la Federazione Nazionale Edili ed Affini (Feneal) della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti fra i datori di lavoro e prestatori d’opera dell’industria cave di sabbia e di ghiaia della Provincia di Milano.
[...]

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le disposizioni di cui alla legge n. 663 del 26 aprile 1934, Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1934, n. 99, supplemento straordinario.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio prima della sua assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 6. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto e, in generale, la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro stesso, sono di competenza della Direzione dell’azienda.
L’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute e non valersi degli utensili non assegnatigli.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è di media di 44 ore settimanali, con l’avvertenza che il sabato non dovrà protrarsi oltre le ore 13, eccezion fatta per coloro che sono addetti ai lavori preparatori e complementari, limitatamente alla manutenzione e riparazione degli impianti, per i quali il lavoro del sabato pomeriggio è da consideratisi normale.
L’orario di lavoro viene così ripartito: nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 44 ore di lavoro settimanali; nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 48 ore di lavoro settimanali; nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 40 ore di lavoro settimanali.
È consentito alle aziende nel quadrimestre maggio-agosto di effettuare 54 ore settimanali, retribuendo le ore oltre le 48 e fino alle 54 comprese con una maggiorazione del 15 % da applicarsi sulla retribuzione come previsto al successivo art. 8. Le aziende in detto periodo possono far effettuare anche il lavoro nel sabato pomeriggio.
L’orario di lavoro nel quadrimestre settembre-dicembre sarà così ripartito: 7 ore al giorno e 5 ore nella giornata di sabato; nel quadrimestre gennaio-aprile sarà cosi ripartito 8 ore al giorno e 4 ore nella giornata del sabato.
Ai sensi dell’art. 5 del regio decreto legge 29 maggio 1937, n. 1768 potranno eseguirsi, oltre l’orario normale e a paga normale per un massimo di un’ora al giorno, i lavori preparatori e complementari.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli operai di cui al decreto legge n. 2657 per le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia.

Art. 8. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Le ore di lavoro eseguite oltre l’orario normale fissato dall’art. 7 sono considerate straordinarie [...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino nel periodo invernale, e dalle 22 alle 5 del mattino nel periodo estivo.
[...]

Art. 11. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate fra le Organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero sì effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con il riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Cottimi.
Nel caso che l’azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[...]
Agli operai interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicati per affissione all’inizio dei lavori, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unità (tariffe di cottimo stabilite).
[...]
L’azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti dovendosi intendere il lavoro a cottimo, intercorrente fra lavoratore ed azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]

Art. 17. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;
15 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 15 anni;
20 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 19. - Indumenti protettivi.
Ai lavoratori adibiti a lavori in acqua la ditta corrisponderà un’indennità di L. 13 per ogni giornata di presenza al lavoro per l’acquisto degli stivali di gomma che devono essere calzati sul lavoro.
Se la ditta ordina che il lavoro continui anche in caso di pioggia dovrà fornire in uso ai lavoratori l’impermeabile.
A tutti i lavoratori verrà fornita una tuta all’anno.

Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Per la gravidanza e puerperio si fa riferimento agli accordi interconfederali e alle disposizioni di legge.

Art. 24. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei regolamenti interni secondo le norme di legge.
Il lavoratore deve:
1) osservare l’orario stabilito e i turni di lavoro ai quali è stato assegnato;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute:
3) conservare e far buon uso delle macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza portare nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze, previa contestazione dell’addebito.
È vietato agli operai:
а) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano espressamente affidati.

Art. 25. - Utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili o dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 31. - Alloggi e locali a disposizione delle maestranze.
Le cave con più di 15 operai dovranno essere fornite di cassette di medicazione per i primi soccorsi d’urgenza in caso di infortunio e secondo la durata del lavoro, di un apposito locale o baracca per la custodia degli abiti degli operai, il cui cambio avverrà prima e dopo l’orario stabilito.
Tale locale deve essere chiuso ed il custode della cava è responsabile degli eventuali ammanchi dovuti a sua negligenza.
L’ubicazione dei locali dovrà essere lontana dai depositi di materiali che possono deteriorare gli indumenti degli operai.
Le Commissioni Interne devono accertare la rispondenza dei locali ai requisiti sopra indicati.
Secondo l’importanza e la durata del lavoro, la cava dovrà avere un gabinetto latrina decentemente tenuto, nonché un locale ad uso refettorio arredato di tavolo e panche dove gli operai possono consumare i pasti.
Il refettorio dovrà essere riscaldato nei mesi invernali: conseguentemente l’impresa può proibire l’accensione di altri fuochi a scopo di riscaldamento.
Oltre che al presente contratto collettivo i lavoratori debbono uniformarsi alle altre norme che potranno essere stabilite dalla ditta, purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o all’interno della cava, oppure in luogo ove sia effettuata la paga.
Per quanto non previsto nel presente articolo circa gli alloggi, si richiamano le disposizioni contenute nel D.L. 14 aprile 1927, n. 630 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 25 aprile 1927).

Art. 32. - Previdenze sociali.
L'azienda provvederà a favore degli operai alle previdenze di legge attualmente in vigore, nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 33. - Commissioni interne.
Si intendono espressamente richiamati gli accordi in vigore, nonché quelli che venissero stipulati in prosieguo fra le rispettive Confederazioni.

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipi della cessazione quando non siano giustificati;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazione che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
La Ditta potrà provvedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso e con indennità di licenziamento nei seguenti casi:
а) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, ad recezione dell’abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate all’art. 34 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 34 stesso;
[...]
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di anzianità nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento e danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento ed al materiale di lavorazione;
e) fatti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]

Art. 44. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati e stipulandi tra le rispettive Organizzazioni confederali, anche se non esplicitamente riportati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 45. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo o individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risolti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e la ditta.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.