Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 24 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 30.06.1961
Parti: Associazione degli Industriali e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Cave, Emilia-Romagna, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Malattia ed infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Mensa.
Art. 24. - Locali a disposizione delle maestranze.
Art. 25. - Indumenti protettivi.
Art. 26. - Pronto soccorso.
Art. 27. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
Art. 28. - Disciplina sul lavoro.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 31. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 32. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 33. - Commissioni interne.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Premio di produzione.
Art. 43. - Indennità di vestiario.
Art. 44. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Disposizioni finali.
Art. 46. - Tariffe.
Art. 47. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia nelle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, 24 luglio 1959

Addì 24 luglio 1959 in Bologna, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...], l’Associazione degli Industriali di Forlì, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, l’Associazione Parmense degli Industriali, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Emilia, l’Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario; rappresentate per delega dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva della Cisnal [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia aderenti alle Associazioni Industriali stipulanti.
Addì 24 luglio 1959 in Bologna, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...], l’Associazione degli Industriali di Forlì, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, l’Associazione Parmense degli Industriali, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Emilia, l’Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario; rappresentate per delega dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini aderente alla Cgil Sindacato Provinciale di Bologna [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato Provinciale di Forlì, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato Provinciale di Modena, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato Provinciale di Panna, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato Provinciale di Ravenna, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini - Sindacato di Rimini, rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili e Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini aderente alla Cisl Sindacato Provinciale di Bologna [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato Provinciale di Forlì, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato Provinciale di Modena, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato Provinciale di Parma, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato Provinciale di Ravenna, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Sindacato di Rimini, rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - aderente alla Uil - Sindacato Provinciale di Bologna [...], la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Forlì, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Modena, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Parma, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Ravenna, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno – Sindacato di Rimini, rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia aderenti alle Associazioni Industriali stipulanti.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’assunzione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia e per gli altri casi previsti dalla legge.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’ora e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno essere ripartite per reparto o squadra.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Chiarimento a verbale.
L’orario di lavoro dell’operaio inizia dal luogo ove l’operaio stesso è comandato a prestare la propria attività lavorativa.
Per i lavoratori addetti alle cave distanti dal cantiere di lavorazione non sussiste l’obbligo dì passare dal cantiere stesso.

Art. 9. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni dell’orario normale di lavoro concordate fra i datori di lavoro e le rispettive maestranze o tra le Organizzazioni interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero di cui all’art. 7 del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È lavoro festivo quelle effettuato nei giorni festivi nell’art. 12 (festività).
Nessun operaio può esimersi, salvo giustificato motivo, dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge.
Gli operai che frequentano le scuole serali o festive sono esonerati, a loro richiesta, rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione o da chi ne ha da questa ricevuto facoltà.
[...]
Chiarimento a verbale.
L’esonero di cui al quinto capoverso del presente articolo si intende non operante quando il lavoro straordinario o festivo assuma un carattere di indispensabilità, improrogabilità e imprevedibilità.

Art. 15. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
- 12 giorni per anzianità dì servizio da 1 a 5 anni;
- 14 giorni per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 15 anni;
- 18 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 17. - Malattia ed infortunio.
[...]
Nel caso in cui l’operaio, a seguito di infortunio, subisca una menomazione fisica, la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo a lavorazioni confacenti al suo stato fisico.
[...]

Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento da adottarsi in caso di gravidanza o puerperio dell’operaia si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 23. - Mensa.
Qualora non sia istituita la mensa aziendale, agli operai verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 40 giornaliere, riducibili a metà qualora le ore lavorate nella giornata siano inferiori a quattro.

Art. 24. - Locali a disposizione delle maestranze.
Le imprese con più di 15 operai metteranno a disposizione un locale o baracca per la custodia degli abiti degli operai.
Tale locale dovrà essere idoneo anche igienicamente allo scopo e dovrà essere mantenuto chiuso durante le ore di lavoro.
Le imprese metteranno altresì a disposizione un locale o baracca dove i lavoratori possano consumare i pasti.
Chiarimento a verbale.
Per gli operai comandati a prestare la loro attività in cave distanti dal cantiere di lavorazione, la ditta metterà anche a disposizione una baracca fissa o mobile per la custodia degli abiti e degli attrezzi di lavoro.

Art. 25. - Indumenti protettivi.
Per i lavori in acqua la ditta dorrà fornire agli operai degli stivali di gomma.
Tali indumenti non sono intercambiabili.
È dovere dell’operaio curare che gli stivali di gomma avuti in consegna abbiano durata non inferiore a quella che la normale usura determinerebbe.

Art. 26. - Pronto soccorso.
Le aziende con più di 20 operai saranno fornite di cassette di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso d’infortunio.
Le aziende con meno di 20 operai si atterranno, per i materiali di medicazione, alle norme di legge.

Art. 27. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto e in generale la fissazione dei criteri e dei metodi di lavoro, sono di competenza della Direzione dell’azienda.

Art. 28. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto e nei regolamenti interni, secondo le norme di legge.
il lavoratore deve in particolare:
1) osservare l’orario stabilito e i turni di lavoro ai quali è stato assegnato;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone le responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni ricevute;
3) conservare e fare buon uso delle macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a disposizione senza portare nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili o dei materiali della ditta occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
È vietato agli operai in particolare:
a) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine o autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto, macchine e motori che ad essi non siano espressamente affidati.

Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare il luogo di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dal luogo di lavoro deve esser richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga, nel luogo di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nel luogo di lavoro se non è autorizzato dalla direzione.

Art. 33. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda i compiti e le funzioni delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga base più contingenza;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 35.
[...]
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
a) non si presenti come previsto nell’art. 29 (assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della azienda o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro il cantiere dell’azienda lavoro di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 35. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni
alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 34 (provvedimenti disciplinari, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo del materiale del cantiere o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il cantiere della azienda per conto proprio o di terzi, lievi di entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nel cantiere fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 34 (provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 34 (provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale della azienda od al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavoro entro il cantiere della azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale dell’azienda.
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza in base alle norme degli accordi richiamati nell’art. 33 e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 42. - Premio di produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione le aziende che lavorano ad economia - nelle quali le possibilità tecniche lo consentano - e che non abbiano in atto un emolumento comunque corrisposto a tale titolo, potranno istituire premi di produzione previo accordo fra le parti direttamente interessate.

Art. 43. - Indennità di vestiario.
Considerato il particolare logorio degli indumenti conseguente alla speciale attività degli operai delle cave di sabbia e ghiaia, le aziende forniranno gratuitamente annualmente a detti operai due tute (o indumenti equivalenti).
A richiesta dei singoli operai interessati le aziende corrisponderanno in sostituzione degli indumenti suddetti un rimborso forfettario a tale titolo pari a lire 7.800 annue frazionabili in dodicesimi in rapporto ai mesi di effettivo servizio prestato.