Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 gennaio 1959
Validità: 01.12.1958 - 30.06.1960
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Padova e Sindacato Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento della Provincia di Padova-Cisl
Settori: Tessili, Tintolavanderie, Padova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Mansioni promiscue.
Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Inizio e fine di lavoro.
Art. 10. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Disciplina aziendale.
Art. 26. - Commissione interne e delegati d’impresa.
Art. 27. - Regolamento interno.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 31. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Abiti da lavoro.
Art. 36. - Trasferte.
Art. 37. - Trasferimenti.
Art. 38. - Preavviso di Licenziamento o di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Multe e sospensioni.
Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Art. 45. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 46. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 47. - Certificato di lavoro.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Norme generali.
Art. 50. - Decorrenza e durata.
Art. 51.
Allegato Accordo provinciale per l’assegnazione delle categorie merceologiche d’industria ai gruppi salariali Zero - A - B - C - T

Contratto collettivo per le maestranze addette alle aziende esercenti tintorie, lavanderie, pulitura a secco di abiti ed indumenti della provincia di Padova, 2 gennaio 1959

L’anno 1959, il 2 gennaio, in Padova, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Padova [...], e il Sindacato Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento della Provincia di Padova, rappresentato dal [...] Segretario provinciale dell’Unione Provinciale Sindacale (Cisl) [...], è stato concluso il seguente Contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle Aziende esercenti tintorie, lavanderie e pulitura a secco di abiti ed indumenti, situate nel territorio di competenza dei sindacati stipulanti.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
[...]
La direzione, nell’assumere l’operaio, lo metterà in grado di conoscere l’esistenza e il contenuto del presente contratto e di eventuale regolamento interno, che saranno messi a disposizione della Commissione interna o del delegato di fabbrica a cura della direzione stessa.
All’atto dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in materia.

Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
а) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 18 anni per gli uomini, e dai 14 ai 20 anni per le donne allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante l’addestramento pratico;
b) la durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati delle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista;
c) il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l’addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi;
d) nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti;
e) nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio della categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione;
f) durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale;
g) l’apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo l’apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo; [...]
m) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedono migliori condizioni.

Art. 7. - Istruzione professionale.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle Associazioni di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, un massimo di 10 ore giornaliere, salvo eccezioni in materia per i guardiani dall’accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali.

Art. 9. - Inizio e fine di lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termini degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale di cui all’art. 8 (orario di lavoro) sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata negli stabilimenti e l’uscita da essi degli operai verranno disciplinate nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di ricupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il ricupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno del riposo compensativo, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’art. 9, ossia oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 9.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
L’operaio in possesso di documento comprovante la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
[...]

Art. 15. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da seguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidata sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio ad un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 17. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta, si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianità da uno a sei anni compiuti:
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianità da oltre sei anni e fino a 12 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi una anzianità superiore a 12 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

Art. 25. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’Azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 26. - Commissione interne e delegati d’impresa.
Per i compiti delle commissioni interne e dei delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 27. - Regolamento interno.
Là dove già esista o dove, comunque, si proceda all’emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di intrattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti, l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’Azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni avuti.
L’operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli ritirare dallo stabilimento.
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati, salvo espressa concessione della Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Sia l’azienda che l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere dalle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normale condizione di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 35. - Abiti da lavoro.
Quando la ditta richieda l’uso di abiti ed indumenti da lavoro, deve fornirli per la prima volta a sue spese. In caso di rinnovo contribuirà alla spesa necessaria nella misura del 70 per cento.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a un importo massimo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 44.

Art. 43. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
[...]
b) che senza giustificato motivo abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) contravvenga al divieto di fumare, espressamente notificato con apposito cartello là dove ragioni tecniche e di sicurezza consigliano tale divieto;
f) che esegua entro lo stabilimento lavorazioni per proprio uso, con lieve danno all’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero noni grave di materiale dell’azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
i) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[..]

Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro a può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non la indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva alla mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe o sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) esecuzioni entro lo stabilimento di lavorazioni per uso proprio con danno dell’azienda;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’Azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incendi alle persone, a impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazioni per uso proprio o per conto di terzi;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 48. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne e dei delegati di impresa previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo della conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 49. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.