Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 febbraio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Associazione Proprietari di Farmacie della Provincia di Padova e Sindacato Provinciale Dipendenti non Laureati da Farmacie della Provincia di Padova-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Padova

Sommario:

Art. 1. - Retribuzioni.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Riduzione per la provincia.
Art. 4. - Festività.
Art. 5. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Congedo matrimoniale.
Art. 10. - Preavviso.
Art. 11. - Indennità di anzianità.
Art. 12. - Trattamento di malattia.
Art. 13. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 14. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 15. - Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 16. - Scatti di anzianità.
Art. 17. - Personale di età superiore ai 28 anni.
Art. 18. - Richiami e riferimenti.
Art. 19. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per il personale non laureato dipendente da farmacie della provincia di Padova, 9 febbraio 1959

Il giorno 9 febbraio 1959, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Padova [...], tra l’Associazione Proprietari di Farmacie della Provincia di Padova [...], e il Sindacato Provinciale Dipendenti non Laureati da Farmacie della Provincia di Padova [...], assistiti da [...] Cisl di Padova, si è stipulato il presente contratto di lavoro valevole per tutto il personale non laureato dipendente da Farmacie della provincia di Padova.

Art. 5. - Lavoro straordinario e notturno.
a) Lavoro straordinario.
Le ore di lavoro a battenti chiusi, oltre l'orario normale giornaliero saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 20 per cento.
b) Lavoro notturno.
Il dipendente che presta servizio nella farmacia durante le ore notturne per il servizio di turno, oltre l'orario normale giornaliero, sarà corrisposto un importo di L. 500 per tutta la notte e L. 250 fino a mezzanotte.

Art. 7. - Ferie.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, frazionabile in dodicesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, fissato nella misura seguente:
a) Impiegati:
fino a 15 anni di servizio giorni 15 lavorativi;
da 15 a 25 anni di servizio giorni 20 lavorativi;
oltre 25 anni di servizio giorni 30 lavorativi.
b) Fattorini:
fino a 10 anni di servizio giorni 12 lavorativi;
da 10 a 20 anni di servizio giorni 15 lavorativi;
oltre 20 anni di servizio giorni 18 lavorativi.
[...]
In caso di mancato godimento del periodo di ferie sarà corrisposto al dipendente una indennità pari a tanti giorni di retribuzione globale normale quanti sono i giorni di ferie non goduti.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro dei dipendenti da farmacie del comune di Padova è stabilito in otto ore giornaliere e 48 settimanali. Per i dipendenti da farmacie degli altri comuni della provincia, l’orario resta fissato in base alle disposizioni delle competenti Autorità.

Art. 13. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, il proprietario di farmacia corrisponderà l’eventuale differenza tra l’indennità dell’Inam e il previsto massimale mensile di L. 30.000 (trentamila) pel il periodo previsto e cioè sei settimane prima e otto dopo il parto,

Art. 18. - Richiami e riferimenti.
Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge od al Contratto Nazionale per i dipendenti da studi professionali del 23 marzo 1939.