Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.04.1959 - 30.06.1960
Parti: Federazione del Commercio di Trieste e Camera Confederale del Lavoro di Trieste, Filcea-Cgil
Settori: Commercio, Grossisti chimico-farmaceutici, Trieste

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche del personale.
Art. 2. - Minimi di retribuzione.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 7. - Determinazione della durata dell’orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Diarie e trasferte.
Art. 10. - Anzianità convenzionali.
Art. 11. - Multe.
Art. 12. - Commissione paritetica.
Art. 13. Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A
Allegato B

Accordo collettivo integrativo per il personale dipendente da grossisti di specialità chimico-farmaceutiche della zona di Trieste, 1 ottobre 1959

A Trieste il giorno 1° ottobre 1959, tra la Federazione del Commercio di Trieste [...], con l’intervento del Gruppo Grossisti prodotti farmaceutici e specialità medicinali Friuli-Venezia Giulia [...], e la Camera Confederale del Lavoro di Trieste [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati (Filcea-Cgil) [...], assistito dal Segretario responsabile della nuova Camera Confederale del Lavoro - Cgil [...], visto l’accordo sottoscritto il 1° ottobre 1959 con il quale viene esteso a Trieste il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali di specialità chimico-farmaceutiche, datato 17 luglio 1951 e successive modificazioni, è stato stipulato il seguente contratto provinciale salariale e integrativo.

Art. 5. - Apprendistato.
1) È ammesso l’apprendistato per le seguenti categorie:
C. 2 paragr. f) - (magazziniere)
C. 3 paragr. d) - (preparatore di commissioni)
C. 4 paragr. c) - (addetto al prezzario)
D. 2 paragr. A) - (personale int. magazzino)
D. 2 paragr. C) - (imballatore)
D. 2 paragr. D) - (impaccatore)
[...]

Art. 6. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Tutti i magazzini e gli uffici dovranno osservare un riposo pomeridiano di almeno due ore.
Le deroghe in atto in talune aziende alla disposizione di cui sopra continueranno ad aver vigore.

Art. 7. - Determinazione della durata dell’orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia.
L’orario di lavoro per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia resta così stabilito:
a) 9 ore giornaliere e 54 settimanali per i fattorini con mansioni non impiegatizie;
b) 10 ore giornaliere e 60 settimanali per gli autisti e motocarristi assunti per un orario normale analogo;
c) 12 ore giornaliere e 72 settimanali per pompieri, guardiani diurni e notturni, portieri e custodi cui viene fornito l’alloggio.

Art. 12. - Commissione paritetica.
Le parti danno atto di aver costituito la Commissione Paritetici Provinciale di cui all’art. 106 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con gli scopi e le finalità previste dallo stesso.