Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.01.1960
Parti: Sindacato Esportatori Ortofrutticoli-Associazione Commercianti di Cesena e Circondario e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Import-export ortofrutta, Cesena

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Contratto collettivo integrativo per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari di Cesena e circondario, 31 luglio 1959

Il giorno 31 luglio 1959 nella sede dell’Associazione Commercianti di Cesena e Circondario, fra [...] Sindacato Esportatori Ortofrutticoli, assistito dal Segretario dell’Associazione Commercianti di Cesena e Circondario [...] da una parte, e [...] Cgil, [...] Cisl, [...] Uil dall’altra, si è stipulato il presente contratto collettivo integrativo del Contratto Nazionale per gli stagionali ortofrutticoli del 21 aprile 1954.
In relazione con le materie che il citato Contratto Nazionale deferisce alla stipulazione delle organizzazioni territoriali si conviene quanto appresso:

Art. 4.
Al personale di ambo i sessi adibito a lavori di facchinaggio nell’interno delle celle frigorifere verrà corrisposta la maggiorazione del 10 % sull’intera retribuzione, purché detto lavoro abbia durata complessiva di almeno un’ora nella giornata lavorativa.
Tale personale dovrà essere fornito di appositi indumenti (guanti e tute).

Art. 5.
Al fine di migliorare le condizioni in cui avviene la prestazione d'opera le aziende che occupano un minimo di 30 dipendenti sono tenute a disporre di:
a) un locale attrezzato da adibirsi a mensa;
[...]

Art. 7.
A tutti gli operai ed operaie che prestino la loro opera per un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi presso la stessa azienda, la ditta dovrà concedere nell’anno una tuta per gli uomini e un grembiule per le donne. Per i lavoratori occupati per oltre sei mesi gli indumenti da fornire saranno due all’anno. [...]

Art. 9.
L’orario normale di lavoro per il periodo che va dal 15 maggio il 15 settembre può essere prolungato fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per le lavorazioni e per il personale indicati nell’art. 14 del Contratto Nazionale.

Art. 10.
Per lo scarico e carico di ghiaccio e casse superiori al peso di kg. 25 le aziende si impegnano di adibire personale maschile.

Art. 11.
La Commissione paritetica di cui all’art. 52 del Contratto Nazionale sarà composta di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori [...]
La Commissione si riunirà tutte le volte che ciascuna delle para contraenti lo richiederà.