Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1960
Parti: Unione Commercianti di Imperia e Federazione Provinciale del Commercio-Camera Confederale del Lavoro, Fisasca-Cisl
Settori: Commercio, Imperia

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Indennità di contingenza e caro pane.
Art. 4. - Aiuto commessi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 7. - Diarie per missioni e di trasferimento.
Art. 8. - Lavoro a cottimo.
Art. 9. - Commissione paritetica.
Art. 10. - Retribuzioni per dipendenti da agenti e rappresentanti.
Art. 11. - Viaggiatori e piazzisti.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Tabelle di retribuzione

Contratto collettivo integrativo del CCNL 28 giugno 1958 per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende commerciali della provincia di Imperia, in vigore dal 1° ottobre 1959, 15 settembre 1959

Il giorno 15 del mese di settembre 1959 presso gli Uffici dell’Unione Provinciale Commercianti di Imperia, tra l’Unione Commercianti di Imperia [...] e la Federazione Provinciale del Commercio [...], assistiti dai Segretari della Camera Confederale del Lavoro [...], la Federcommercio Provinciale (Fisasca-Cisl) [...], con l’assistenza, dell’Unione Provinciale Cisl [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da Aziende commerciali.

Premessa
Il presente accordo, che disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra Aziende Commerciali ed il loro personale di ambo i sessi, sostituisce alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti contratti e accordi già in vigore per la Provincia di Imperia, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute ad personam.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Per la determinazione della sfera di applicazione del presente accordo, si fa esplicito riferimento all’art. 1 del Contratto Nazionale citato in premessa.

Art. 3. - Indennità di contingenza e caro pane.
[...] Per i lavoratori che eseguono lavori pesanti e pesantissimi, quali: trasporto o carico a braccia od a spalla di materiali pesanti, lavori faticosi di pulizia, verranno aggiunte le relative quote di L. 200 o 560. [...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto Nazionale dall’articolo 29 all’art. 39. L’orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui elencato nella tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modificazioni (compresi gli aiuti commessi) è di nove ore giornaliere e 54 settimanali ad eccezione dei lavoratori indicati nei punti 1-2-3-4-8-12-13-15-16-17 dell’articolo del CCNL 28 giugno 1958, per i quali l’orario di lavoro rimane di dieci ore giornaliere e 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Lavoro straordinario - Sarà calcolato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di otto ore giornaliere e 48 settimanali per gli addetti ai lavori normali (continui) ed oltre i limiti stabiliti dal presente articolo per gli addetti ai lavori discontinui.
[...]

Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio e del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulle retribuzioni sono stabilite nella seguente misura:
[...]
Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione; l’alloggio dovrà rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie. [...]

Art. 8. - Lavoro a cottimo.
In relazione all’art. 84 del CCNL si stabilisce che le tariffe per il lavoro a cottimo verranno concordate di volta in volta direttamene dalle parti. [...]

Art. 9. - Commissione paritetica.
Le parti stipulanti, in base a quanto previsto dall’art. 120 CCNL in vigore convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dei datori di lavoro nominati dall’Associazione padronale stipulante il presente accordo e da due rappresentanti dei lavoratori di cui uno nominato dalla Camera de1 Lavoro e l’altro dalla Cisl. Tale Commissione dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo tramite uno scambio di lettere designanti i rispettivi rappresentanti.
I compiti affidati alla Commissione Paritetica saranno i seguenti:
1) Dirimere in via conciliativa tutte le controversie collettive ed individuali insorgenti sulla applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro interessanti il settore del commercio.
2) Emettere dei lodi arbitrali vincolanti sulla interpretazione delle norme contrattuali.
3) Raccogliere dati e notizie inerenti le adempienze di legge dei datori di lavoro e dei lavoratori, onde produrre materiale informativo da trasmettere alla categoria.
[...]