Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 marzo 1959
Validità: dal 01.01.1959
Parti: Associazione Commercianti della provincia di Alessandria e Filcea-Cgil, Fisasca-Cisl, Uidac-Uil
Settori: Commercio, Alessandria

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Tabella dei minimi di retribuzione al lordo di R.M. e di ogni altra ritenuta di legge.
Art. 3. - Retribuzione per il personale inferiore ai 21 anni di età.
Art. 4 - Aiuto commessi.
Art. 5. - Interruzione orario giornaliero.
Art. 6. - Tariffe di cottimo.
Art. 7. - Riduzione per il personale femminile.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro per i negozi del settore della alimentazione.
Art. 10. - Scatti di anzianità.
Art. 11. - Coabitazione - Vitto e alloggio.
Art. 12. - Calo merci - Tare - Prezzo carta.
Art. 13. - Commissione paritetica.
Art. 14. - Riduzione per i comuni.
Art. 15. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Alessandria, 3 marzo 1959

L’anno 1959, addì 3 marzo, in Alessandria, presso l’Associazione dei Commercianti della provincia di Alessandria, via Modena, 3/A, tra l’Associazione Commercianti della provincia di Alessandria [...], e la Filcea - Cgil [...], la Fisasca - Cisl [...], la Uidac - Uil [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo al Contratto Nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da Aziende Commerciali, valido per la provincia di Alessandria.
[...]

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Per la sfera di applicazione del presente Contratto si fa espresso riferimento al Contratto Nazionale.

Art. 4 - Aiuto commessi.
Ad integrazione dell’art. 7 del Contratto Nazionale si precisa che in ogni negozio vi potranno essere due aiuto-commessi per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o suoi familiari.

Art. 5. - Interruzione orario giornaliero.
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 7. - Riduzione per il personale femminile.
Nelle tabelle delle retribuzioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Contratto, per il personale femminile, è già stata calcolata la riduzione del 15 %.

Art. 8. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui ai precitati artt. 2 e 3, si devono intendere riferiti ad un orario normale di 8 ore di lavoro giornaliero - 48 settimanali - per tutto il personale impiegatizio ed operalo addetto a lavoro continuo, e ad un orario di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per il personale di cui all’art. 35 del Contratto Nazionale che di seguito si elenca:
1) custodi:
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) fattorini;
6) uscieri e inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) magazzinieri e aiuti;
9) personale addetto ai trasporti;
10) personale addetto al carico e scarico;
11) stallieri e addetti al. governo degli animali da trasporto;
12) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
13) addetti ai centralini telefonici;
14) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;
15) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
16) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
18) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;
19) ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 9. - Orario di lavoro per i negozi del settore della alimentazione.
Per il personale dei negozi del settore dell’alimentazione al dettaglio (rosticcerie, salumerie, commestibili, drogherie, macellerie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio, latterie ecc.) i minimi di retribuzione di cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto devono intendersi remunerativi di 10 ore giornaliere di lavoro o 60 settimanali comprensivi quindi del compenso per lavoro straordinario).

Art. 13. - Commissione paritetica.
La Commissione Paritetica ha sede presso l’Associazione dei Commercianti.
La Commissione si riunirà su richiesta scritta e motivata da una delle organizzazioni stipulanti il presente Contratto.