Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 luglio 1960
Validità: 01.07.1960 - 28.02.1961
Parti: Unione provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo e Filcea-Cgil, Fisasca-Cisl, Uidac-Uil
Settori: Commercio, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata dell’accordo.
Art. 2. - Sfera di applicazione.
Art. 3. - Conglobamento.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Riduzione personale femminile e centri minori.
Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro festivo - Chiarimento.
Art. 9. - Rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi.
Art. 10. - Tariffe di cottimo.
Art. 11. - Indennità di missione.
Art. 12. - Scatti di anzianità.
Art. 13. - Commissione paritetica.
Art. 14. - Vertenze sindacali.
Art. 15. - Minimi di retribuzione mensile.
Art. 16. - Tabella dei minori.
Art. 17.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Cuneo, 11 luglio 1960

L'anno 1960, il giorno 11 del mese di luglio, presso la sede della Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo, tra l'Unione provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo [...], e la Filcea - Cgil [...], la Fisasca - Cisl [...], la Uidac - Uil [...], si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958, da valere per i dipendenti da aziende commerciali della Provincia di Cuneo.

Art. 2. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo è operante dalla data della sua entrata in vigore, per tutte le categorie merceologiche del settore Commercio di cui all'art. 1 del CCNL del 28 giugno 1958.

Art. 7. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui sopra, si devono intendere riferiti ad un orario normale di 8 ore di lavoro giornaliero (48 settimanali) per tutto il personale impiegatizio ed operaio addetto a lavoro continuo; ad un orario di 9 ore giornaliere - (54 settimanali) per il personale addetto ai lavori discontinui di cui all'articolo 35 dell’Accordo Nazionale; e 10 ore giornaliere (60 settimanali) per guardie, addetti pompe benzina, guardiani e portieri con abitazione.

Art. 8. - Lavoro festivo - Chiarimento.
Si precisa che fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata dal presente accordo, è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio, per ordinanza del Sindaco o per consuetudine le aziende siano aperte alla vendita nei giorni di domenica. Nel caso che non venga concesso il riposo compensativo, verrà invece liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo ai sensi dell’art. 37 del Contratto Nazionale.

Art. 9. - Rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi vale quanto stabilito dall’articolo 7 del CCNL.

Art. 10. - Tariffe di cottimo.
Lo tariffe di cottimo vengono determinate dalle singole; aziende, di volta in volta, di intesa con i lavoratori interessati, sentite le organizzazioni interessate. [...]

Art. 13. - Commissione paritetica.
A norma dell’art. 120 CCNL del 28 giugno 1958 viene costituita una Commissione paritetica formata da tre rappresentanti della Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo, e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatari del presente accordo (uno per ogni Organizzazione dei lavoratori, Cgil - Cisl - Uil). La Commissione paritetica ha sede presso la Unione Provinciale Commercianti in Cuneo - via Emanuele Filiberto 2.

Art. 14. - Vertenze sindacali.
Le controversie individuali e collettive di lavoro dovranno essere, senza eccezione, e per tutte le aziende disciplinate dal presenti accordo trattate e discusse tra le rispettive Organizzazioni Sindacali presenti le parti interessate, per il tentativo di composizione amichevole prima di essere sottoposte eventualmente al giudizio di altri organi ed alla magistratura.