Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 febbraio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Associazione Provinciale Macellai di Bergamo e Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro-Camera Sindacale di Bergamo
Settori: Commercio, Macellerie, Bergamo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
Art. 4.
Art. 5. - Abrogazione accordi precedenti.
Art. 6. - Durata del contratto.
Tabella delle qualifiche e retribuzioni

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti ma macellerie mastre ed equine della provincia di Bergamo, 26 febbraio 1959

L’anno 1959, il giorno 26 febbraio, tra l’Associazione Provinciale Macellai di Bergamo [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo rappresentata dal [...] Segretario della Federazione Commercio Provinciale, assistito dal[...]l’Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro [...], l'Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale di Bergamo [...], è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere dal 1° gennaio 1959, per il personale dipendente da macellerie mastre ed equine di Bergamo e Provincia.

Art. 2. - Orario di lavoro.
I minimi indicati nelle tabelle salariali si devono intendere per 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
L’interruzione giornaliera dell’orario di lavoro è stabilita nella misura minima di 2 ore.

Art. 4.
Per quanto concerne il trattamento normativo salariale che non sia contemplato dal presente accordo, si applicherà il contratto integrativo provinciale valevole per i dipendenti delle aziende commerciali della Provincia di Bergamo, stipulato il 25 novembre 1958, fatto salvo le condizioni di miglior favore in atto al momento della stipulazione del presente contratto.